La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente, ovvero se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.
Sommario: 1. La vicenda in esame. – 2. La questione rimessa alle Sezioni Unite. – 3. Tra nullità e inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio: conseguenze in tema di contraddittorio e diritto di difesa. – 4. L’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve secondo la soluzione offerta dalle Sezioni Unite nel 2007. – 5. La soluzione esegetica implicitamente proposta dalla Sezione rimettente. – 6. Considerazioni circa una possibile “integrazione” interpretativa della pronuncia del 2007. – 7. Oltre il dato testuale: verso una nozione sostanziale di “giudizio inesistente”.
1.La vicenda in esame.
L’ordinanza interlocutoria in esame viene resa all’esito di una controversia che trae origine da un contenzioso tributario avente ad oggetto la riscossione coattiva, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle somme riportate in 27 cartelle di pagamento e in 2 avvisi di accertamento indicati in un estratto di ruolo, per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro.
Più in dettaglio, nel 2018 il Tribunale di Roma annullava le 27 cartelle di pagamento e i 2 avvisi di accertamento a seguito di impugnazione esperita dal contribuente. Quest’ultimo, successivamente adiva la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per l’ottemperanza della citata sentenza pubblicata quattro anni prima, evidenziandone il passaggio in giudicato. A fondamento del proprio ricorso, il privato evidenziava che la sentenza in parola fosse già stata notificata all’Amministrazione finanziaria in due distinti momenti, dapprima a fine 2021 e in seguito nel 2022, senza che fosse stato proposto appello dall’Agenzia erariale. Al contempo, si registrava l’infruttuoso esito dell’istanza di messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546[1]: occasione, quest’ultima, nella quale si domandava il discarico delle cartelle e degli avvisi di pagamento di cui rilevava la persistente iscrizione a ruolo.
Tuttavia, l’Agenzia erariale eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza oggetto di ottemperanza; di non aver, di conseguenza, avuto alcuna possibilità di verificare la presenza della prova della notificazione della sentenza all’interno del fascicolo processuale, essendo stata ritirata la produzione di parte; che, in altri giudizi, lo stesso difensore aveva depositato la prova della notifica di altri e diversi atti processuali, omettendo – anche in quei casi – di notificare il ricorso introduttivo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Seguiva presentazione di querela in sede penale (il cui giudizio è, ancora oggi, pendente), con contestuale richiesta di rigetto del ricorso, ovvero di sospensione del giudizio civile in attesa dell’esito della querela proposta in sede penale[2].
La Corte di giustizia tributaria di Roma accoglieva il ricorso in ottemperanza, evidenziando che la sentenza non era stata impugnata né entro il termine di sessanta giorni ex art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546[3], né entro i sei mesi dalla relativa pubblicazione e che il provvedimento doveva, di conseguenza, ritenersi passato in giudicato. Si escludeva, inoltre, ai fini della decisione della controversia, la necessità di attendere la conclusione del procedimento penale; ciò in quanto, benché da una prospettiva puramente formale, in discussione non era il merito della controversia, bensì la semplice ottemperanza ad una sentenza non impugnata entro lo spirare dei termini a tal fine previsti dalla legge. Di conseguenza, la Corte di giustizia tributaria di Roma ordinava all’agente della riscossione il discarico delle cartelle e degli avvisi di pagamento gravanti sul contribuente.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso di legittimità, per evidenziare non solo l’inesistenza della notifica della sentenza del Tribunale di Roma del 2018, ma anche – e soprattutto – per impedire il conseguente decorso della prescrizione del termine per impugnare la decisione resa all’esito della propria contumacia involontaria, in ragione dell’iniziale inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo dell’intero giudizio.
2.La questione rimessa alle Sezioni Unite.
Va premesso che il giudizio d’ottemperanza agli obblighi derivanti dalle decisioni degli organi di giustizia tributaria ha una duplice natura, di merito e d’attuazione[4]: la prima va ricondotta alla principale funzione di tale peculiare giudizio, ossia – da una parte – l’individuazione degli obblighi, contenuti nella sentenza, di “versamento” dell’imposta da parte del contribuente (ovvero della restituzione, in suo favore, di quanto da questi indebitamente versato nelle casse erariali); la seconda va, invece, ricollegata all’individuazione del contenuto degli obblighi “di sostituzione” all’Amministrazione finanziaria inadempiente, e il cui duplice obiettivo consiste nel verificare se vi sia stata (o meno) l’inottemperanza e, ove positivamente accertata, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l’adozione dei necessari provvedimenti[5].
Nel caso di specie, l’Agenzia erariale ritiene che – attesa l’inesistenza della sentenza, in ragione dell’inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio – non sarebbe gravato sul contumace involontario alcun onere d’impugnazione, anche dopo aver ricevuto la notifica della sentenza che lo vedeva soccombente. Per la V Sezione civile della Corte di cassazione, si tratta di un profilo di rilevante interesse nomofilattico, tale da rappresentare questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c.
Le Sezioni Unite sono, così, chiamate a chiarire se l’assoluto difetto di contraddittorio, dovuto all’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, possa essere (o meno) considerata ulteriore causa di inesistenza della sentenza, in aggiunta rispetto a quella prevista dall’art. 161, secondo comma, c.p.c.; si domanda inoltre, qualora ciò venga confermato, se vada esclusa l’applicabilità dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ossia, sostanzialmente, dell’art. 327, secondo comma, c.p.c.) e – di conseguenza – a seguito della notifica della sentenza, anche l’osservanza del termine breve ex art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ossia, sostanzialmente, dell’art. 325, c.p.c.).
In conformità alla lettura suggerita dalla Sezione Tributaria, per poter ammettere l’operatività di entrambi i termini per impugnare, quello breve e quello lungo semestrale[6], occorrerebbe la contestuale sussistenza di due requisiti: la nullità (e non già l’inesistenza) della notificazione (della sentenza) e l’involontarietà della contumacia, cui ricondurre l’esclusione di qualsiasi onere d’impugnativa della decisione (inconsapevolmente) resa nei propri confronti.
Pertanto, viene richiesto alle Sezioni Unite se – a causa dell’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo – incomba (o meno) sul contumace involontario l’onere d’impugnare la sentenza di condanna, anche dopo aver ricevuto la notifica della stessa. In altri termini, se sia suscettibile di essere portato ad esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto trattasi di sentenza pronunciata all’esito di un processo il cui atto introduttivo non era mai stato regolarmente notificato all’Amministrazione erariale, la quale, pertanto, non era stata posta nell’effettiva condizione di difendersi in giudizio.
3.Tra nullità e inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio: conseguenze in tema di contraddittorio e diritto di difesa.
La questione rimessa alle Sezioni Unite si presenta particolarmente delicata, atteso che, allo stato, non è dato rinvenire un orientamento interpretativo consolidato in ordine alle conseguenze che la mancata integrità del contraddittorio – e la correlata violazione del diritto di difesa – è idonea a produrre sulla validità della decisione resa all’esito di un processo celebrato nonostante la sussistenza di tali vizi.
La stessa ordinanza interlocutoria richiama diverse ipotesi, anche fra loro non perfettamente sovrapponibili, di carenza del contraddittorio: si pensi, in particolare, al caso del contribuente che non abbia fruito dell’assistenza tecnica obbligatoria[7]; ovvero alla mancata comunicazione dell’avviso di udienza nel giudizio relativo all’avviso di accertamento, con riguardo alla possibilità di far valere tale vizio nel successivo giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento[8]; nonché, sempre nell’ambito del processo tributario, all’ipotesi di irregolare comunicazione dell’avviso recante la data di discussione della causa[9]. Occorre tuttavia rilevare come, in tutti i casi richiamati, le relative decisioni siano state rese all’esito di procedimenti nei quali il contraddittorio iniziale risultava comunque ritualmente instaurato; non già, invece, come nel caso di specie – da cui ha avuto origine la rimessione alle Sezioni Unite – in ipotesi di radicale carenza della possibilità di contraddire rispetto alle difese svolte da controparte.
Ad ogni modo, la deduzione di errori, nullità, illegittimità o irregolarità processuali ai sensi dell’art. 161 c.p.c. è consentita unicamente nell’ambito del medesimo giudizio in cui tali vizi si siano verificati[10]. Viceversa, ove simili doglianze vengano prospettate in un diverso processo, il giudice successivamente adito non può né dichiarare – neppure in via incidentale – né tantomeno correggere eventuali vizi occorsi nell’ambito del primo giudizio; con la conseguenza che la relativa deduzione dev’essere dichiarata inammissibile per difetto d’interesse alla sua proposizione[11].
In seno alla giurisprudenza di legittimità si registrano orientamenti che appaiono solo parzialmente investire la questione che viene in rilievo nel caso di specie: da un lato, la Corte di cassazione ha evidenziato come il difetto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non determini né la giuridica inesistenza della sentenza, né, di per sé, una lesione del diritto di difesa. Ma, a ben guardare, tale assunto sembra trovare applicazione nei soli casi in cui tale violazione risulti comunque superabile mediante l’esperimento delle opportune difese in sede d’impugnazione, per effetto del meccanismo di conversione della nullità in motivo di gravame di cui all’art. 161, secondo comma, c.p.c. [12].
Al contempo, si afferma costantemente che, oltre alla carenza di sottoscrizione del giudice – ipotesi questa espressamente contemplata dall’art. 161, secondo comma, c.p.c. – possono configurarsi ulteriori casi d’inesistenza della sentenza: in particolare, tutte le volte in cui la decisione difetti di quel nucleo minimo di elementi o presupposti indispensabili a realizzare quell’effetto di certezza giuridica che costituisce la funzione propria del giudicato. Si pensi, soprattutto, all’ipotesi nella quale la pronuncia sia resa nei confronti di un soggetto deceduto anteriormente alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
In ragione della particolare gravità del vizio, si ammette la rilevabilità ex officio di tale ipotesi d’inesistenza; così come, al contempo, la stessa può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nell’ambito dello stesso processo, mediante la proposizione di un’autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione o, ancora, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615, c.p.c. [13].
È, d’altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite[14] ad aver evidenziato i tratti differenziali tra nullità e inesistenza di un atto giuridico, affermando in particolare che – in forza dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali ex art. 121, c.p.c. – tale ultimo vizio, la cui portata è residuale rispetto a quella della nullità, si configura – alternativamente – in caso di totale mancanza materiale dell’atto, ovvero qualora sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere tale atto obiettivamente qualificabile riconducibile entro lo schema astratto della notificazione delineato dalla legge[15].
Ne consegue che la mancata instaurazione del contraddittorio, intesa quale obiettiva impossibilità di qualsiasi interlocuzione tra le parti, integra un’ipotesi di nullità radicale della decisione conclusiva del giudizio[16], a sua volta riconducibile all’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo. Un vizio siffatto, per sua natura insanabile, è inevitabilmente destinato a riverberarsi sulla validità del provvedimento finale, che deve pertanto ritenersi giuridicamente inesistente.
4.L’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve secondo la soluzione offerta dalle Sezioni Unite nel 2007.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva ritenuto applicabili gli artt. 38, comma 3 e 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In termini analoghi a quanto previsto dagli artt. 325 e 327, secondo comma, c.p.c., le corrispondenti disposizioni in materia fiscale – nella formulazione vigente ratione temporis – stabiliscono la generale operatività del termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza del giudice tributario, decorrente dalla sua notificazione alla parte soccombente; in difetto di tale adempimento, trova invece applicazione il termine lungo semestrale, il cui dies a quo coincide con la pubblicazione della decisione.
La peculiarità dell’art. 38, terzo comma, c.p.c. risiede nel fatto che, proprio come avviene in virtù dell’art. 327, secondo comma, c.p.c., anche nel rito tributario si esclude l’operatività del termine lungo qualora la parte non costituta dimostri “di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”. Tuttavia, come già rilevato[17], nella fattispecie in esame la notificazione dell’atto introduttivo non era affetta da mera nullità, bensì risultava del tutto inesistente.
Si tratta di un profilo sul quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate nel 2007, ammettendo, in linea di principio, non solo la validità, ma soprattutto l’idoneità della notificazione della sentenza al contumace involontario a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, anche qualora essa intervenga successivamente al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Tale affermazione è stata, tuttavia, accompagnata da una precisazione tutt’altro che marginale: la regola scolpita dalle Sezioni Unite trova, infatti, applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui concorrano cumulativamente la condizione obiettiva della nullità – e non già dell’inesistenza, come nel caso di specie – e quella soggettiva della mancata conoscenza del processo quale diretta conseguenza di tale nullità.
Il requisito della riconducibilità causale dell’ignoranza circa la pendenza del giudizio, ove imputabile esclusivamente alla nullità dell’atto di citazione o della relativa notificazione, è stato, peraltro, espressamente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità[18].
Ad ogni modo, preme evidenziare come, in una successiva pronuncia, la Corte di cassazione abbia esteso la soluzione esegetica delineata dalle Sezioni Unite nel 2007 anche all’ipotesi dell’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, precisando – tuttavia – che ciò incida esclusivamente sulla ripartizione dell’onere probatorio gravante sul contumace involontario che intenda esperire l’impugnazione, anche tardiva, avverso il provvedimento reso all’esito del grado di giudizio al quale egli abbia involontariamente omesso di partecipare.
Di conseguenza, ove – in termini più generali – si dovesse aderisse a tale impostazione esegetica, ciò indurrebbe a ritenere che anche la sentenza resa all’esito di un giudizio celebrato in difetto assoluto di contraddittorio, in ragione dell’inesistenza radicale della notificazione del relativo atto introduttivo, debba essere impugnata entro il termine breve decorrente dalla sua notifica al contumace involontario, pena il passaggio in giudicato della pronuncia.
5.La soluzione esegetica implicitamente proposta dalla Sezione rimettente.
Nel contesto sin qui delineato, la Sezione Tributaria, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, prospetta – sia pure implicitamente – una diversa possibile soluzione interpretativa. Nel tentativo di superare i limiti esegetici (ed operativi) derivanti dal dato testuale dell’art. 161, secondo comma, c.p.c., la V Sezione civile suggerisce infatti una lettura estensiva delle ipotesi d’inesistenza della sentenza: non soltanto, dunque, in caso di carenza della sottoscrizione del giudice, come testualmente indicato dalla norma, ma anche ove venga in rilievo una radicale violazione del principio del contraddittorio.
L’art. 161, c.p.c., al primo comma, prevede che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione possa essere fatta valere esclusivamente nei limiti e secondo le regole propri di questi mezzi di impugnazione. Per converso, il secondo comma prevede l’eccezione relativa al caso di sentenza priva della sottoscrizione del magistrato, nel quale caso a venire in rilievo è non già un’ipotesi di nullità, bensì di radicale inesistenza del provvedimento affetto da tale vizio.
L’art. 161 c.p.c., al primo comma, stabilisce che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere esclusivamente nei limiti e secondo le forme proprie di tali mezzi di impugnazione. Per converso, il secondo comma contempla un’ipotesi eccezionale, relativa alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, nella quale viene in rilievo non già una mera nullità, bensì l’assoluta inesistenza del provvedimento viziato.
La questione decisa dalle Sezioni Unite nel 2007, in un contesto ermeneutico in cui la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione era ancora in parte oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, atteneva specificamente all’idoneità della notifica della sentenza affetta da “nullità” a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, nonché alla conseguente ripartizione degli oneri probatori[19].
Diversamente, la lettura della norma proposta dalla Sezione rimettente consentirebbe, in maniera del tutto condivisibile, di presidiare in maniera effettiva il contraddittorio tra le parti, ossia una delle più elementari esigenze di giustizia sostanziale, prim’ancora che formale. Nessuno può, infatti, essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza aver avuto la concreta possibilità di partecipare al giudizio che lo riguarda. Come inoltre si ricava dal combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., le parti devono poter interloquire nel processo in posizione di parità, con la possibilità di incidere effettivamente sul suo svolgimento e sul suo esito, contribuendo così alla formazione del libero convincimento del giudice. La norma in esame è, dunque, preordinata a garantire l’eguaglianza sostanziale delle parti e l’effettività del diritto di difesa in contraddittorio dinanzi al giudice.
In ragione di ciò, la violazione del principio del contraddittorio determina la nullità di tutti i provvedimenti e degli atti successivi a quello che ha dato origine alla lesione di un valore di rango costituzionale e che viene espressamente ribadito dall’art. 101 c.p.c.; con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di rinnovazione degli atti nulli, si tratta di un vizio rilevabile anche ex officio dal magistrato in ogni stato e grado del giudizio, e talmente grave da incidere sulla stessa validità dell’intero processo.
Ove infatti ricorra un’ipotesi di “inesistenza giuridica” – ossia di nullità radicale di un atto, nel nostro caso la sentenza – il relativo vizio può essere fatto valere mediante un’actio nullitatis, ossia un’autonoma azione di accertamento negativo esperibile in ogni tempo, ovvero attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione che, in quanto rimedi alternativi rispetto alla prima, devono essere proposti secondo le rispettive proprie regole[20].
La Sezione tributaria, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, sembra altresì prospettarne una possibile soluzione, stando alla quale: il difetto assoluto di contraddittorio, derivante dall’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, debba essere qualificato come ulteriore ipotesi d’inesistenza della sentenza ex art. 161, secondo comma, c.p.c., con conseguente inapplicabilità del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame. Solo in tal modo, infatti, si consentirebbe al contumace involontario di far valere l’assoluto difetto di contraddittorio in ogni tempo e in ogni sede e – di conseguenza – ottenere la declaratoria di radicale inefficacia della sentenza pronunciata all’esito di un giudizio svoltosi in sua assenza.
6.Considerazioni circa una possibile “integrazione” interpretativa della pronuncia del 2007.
Nell’ordinanza interlocutoria qui esaminata, la Sezione Tributaria propone una rilettura ampiamente condivisibile dell’arresto delle Sezioni Unite del 2007: nel tentativo di attualizzarne i principi e di contestualizzarli alla luce della successiva giurisprudenza eurounitaria e della Corte EDU, la Cassazione opera una netta distinzione tra l’ipotesi della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo e quella, ben più grave, della sua inesistenza.
In tale prospettiva, nell’ipotesi in cui il titolo giudiziale sia stato emesso all’esito di un processo instaurato mediante atto di citazione affetto da nullità della notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione deve ritenersi che incomba sul destinatario dell’atto l’onere di attivarsi per dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti, proprio in ragione del vizio notificatorio.
Diversamente, ove il vizio dedotto integri non già una mera nullità, bensì l’ipotesi più radicale dell’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo – e, conseguentemente, della stessa statuizione finale – appare coerente ammettere che la parte interessata possa far valere tale vizio senza limiti di tempo, sia mediante l’esperimento di un’actio nullitatis in un autonomo giudizio, sia in via di eccezione, ove la controparte agisca in ottemperanza (o comunque per l’attuazione) del titolo giudiziale che si assume inesistente, in quanto derivante dall’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo dell’intero processo.
In termini più generali, il legislatore si limita a disciplinare, all’art. 160 c.p.c., la sola ipotesi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, prevedendo l’applicazione di tale sanzione in caso di violazione delle specifiche prescrizioni che regolano, per l’ufficiale giudiziario, le modalità di esecuzione del procedimento notificatorio[21]. Per converso, il Codice di rito non contempla una disposizione che regoli espressamente la distinta ipotesi dell’inesistenza della notificazione della domanda giudiziale, lasciando così spazio all’elaborazione pretoria[22]. In tale contesto, assumono particolare rilievo gli approdi esegetico-ricostruttivi della giurisprudenza[23], la quale distingue tra “inesistenza storica” (da intendersi quale «totale mancanza materiale dell’atto»), da un lato, e “inesistenza giuridica” (configurabile allorché l’atto risulti privo degli «elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile» la sua riconduzione all’interno del suo schema legale astratto, proprio come avviene nel caso di specie), dall’altro.
La Corte di cassazione, pur ribadendo tale tradizionale, tende e restringere l’ambito applicativo della categoria dell’inesistenza, ampliando correlativamente quello della nullità, in una prospettiva di conservazione degli atti processuali. Ciò nondimeno, tale tendenza non può spingersi fino al punto di comprimere irragionevolmente il diritto di difesa, soprattutto nei casi in cui difetti in radice l’instaurazione del contraddittorio.
Ad ogni modo, dalle direttrici interpretative suggerite dalla Sezione Tributari con l’ordinanza in esame può trarsi, in primo luogo, una diversa e condivisibile ripartizione degli oneri probatori: così, mentre la nullità della notificazione della citazione deve essere dimostrata dalla parte rimasta soccombente all’esito del grado di giudizio celebrato in sua assenza, viceversa, nell’ipotesi di inesistenza della notificazione de qua, grava su chi eccepisce l’avvenuta effettiva conoscenza del processo da parte del destinatario l’onere di fornirne la relativa prova.
La proposta interpretativa così delineata, peraltro pienamente compatibile con quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2007, si dimostra pienamente condivisibile, in quanto, attraverso la rimodulazione dell’onere probatorio, consente di ristabilire quell’originaria posizione di eguaglianza che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, deve informare ogni processo, quale precipitato del principio di parità delle armi e, soprattutto, del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.
Una tale interpretazione si lascia, inoltre, apprezzare anche alla luce della modifica del secondo comma dell’art. 101, c.p.c. dovuta al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (“Riforma Cartabia”): nel pieno rispetto del brocardo latino “audiatur et altera pars”, a partire dal 1° marzo 2023 risulta infatti ulteriormente valorizzato il nesso inscindibile tra contraddittorio, principio «cardine del processo»[24], e diritto di difesa, quale presidio imprescindibile di una giustizia effettivamente equa a cui presidio è posta la nostra Carta costituzionale.
Ne consegue che impedire al contumace involontario di eccepire, senza limiti di tempo, l’inesistenza del processo – quale riflesso dell’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo – equivarrebbe a comprimere indebitamente il principio del contraddittorio. Quest’ultimo, infatti, può dirsi validamente instaurato soltanto all’esito del perfezionamento della notificazione della domanda giudiziale nei confronti del destinatario; in difetto, il processo deve ritenersi radicalmente viziato.
Pertanto, non può che auspicarsi l’accoglimento dell’interpretazione per la quale l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non può, in alcun caso, gravare sul contumace involontario, dovendo – piuttosto – l’originario attore dimostrare di aver ritualmente notificato l’atto o, comunque, di aver posto in essere tutte le attività necessarie a rendere edotta la controparte dell’avvenuta instaurazione del giudizio nei suoi confronti.
7.Oltre il dato testuale: verso una nozione sostanziale di “giudizio inesistente”.
Il tentativo di distinguere, non solo sul piano concettuale ma anche su quello funzionale, nullità e inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio si rivela convincente nella misura in cui risponde a un’esigenza primaria dell’ordinamento, consistente nell’assicurare alle parti un’effettiva parità delle armi e un contraddittorio reale, non già meramente formale.
Come visto, entrambe le categorie esprimano una discrasia dell’atto processuale dal rispettivo paradigma legale, tali vizi sono profondamente diversi tra loro quanto a configurazione e portata: mentre la nullità presuppone un atto comunque esistente e idoneo ad esplicare – per quanto provvisoriamente – i propri effetti[25], al contrario l’inesistenza esprime un vizio radicale, talmente grave da impedire in radice la produzione di alcuno degli effetti giuridici tipicamente riconducibili all’atto che ne risulta inficiato[26]. In tale prospettiva, il principio di conservazione degli atti processuali incontra un limite invalicabile, proprio in ragione del difetto di quei requisiti minimi, basilari o comunque essenziali che consentano all’atto di “entrare” nell’ordinamento e di acquisire, pertanto, dignità giuridica.
Ne discende che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo – determinando l’assoluta impossibilità di instaurare il contraddittorio – non può che riflettersi sull’intero processo, privandolo di uno dei suoi presupposti costitutivi essenziali. In una simile circostanza, a ben guardare, non si è in presenza di un processo invalido, bensì di un “non-processo”, o meglio di una sequenza solo apparentemente procedimentale, cui consegue una sentenza inutiliter data, in quanto tale inidonea a regolare i rapporti giuridici tra i consociati sul piano sostanziale.
In questa prospettiva, appare auspicabile che le Sezioni Unite accolgano la linea interpretativa tracciata dalla Sezione Tributaria, riconoscendo che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo comporta l’inesistenza “riflessa” non solo della sentenza, ma dell’intero giudizio. Una simile conclusione rappresenta, infatti, un esito coerente con una lettura costituzionalmente orientata del sistema, che valorizzi gli artt. 3 e 24 Cost. e il ruolo centrale del contraddittorio quale condizione di legittimità della funzione giurisdizionale.
Diversamente opinando, si finirebbe per legittimare – sia pure indirettamente – la produzione di effetti giuridici da parte di decisioni rese all’esito di procedimenti[27] cui una delle parti non ha mai in concreto partecipato, né avrebbe tantomeno potuto partecipare[28], in tal modo determinandosi un pregiudizio in re ipsa nei confronti della stessa parte che lo subisca.
In conclusione, se non può esservi processo senza contraddittorio, allora laddove quest’ultimo non sia mai stato assicurato, il processo non può dirsi mai esistito; di conseguenza, alla sentenza resa all’esito di tale vicenda “solo apparentemente procedimentale” non può che riconoscersi una pura apparenza di giudicato.
[1] Norma, questa, successivamente abrogata e sostituita dall’art. 182, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, sebbene il contenuto della disposizione sia sostanzialmente il medesimo.
[2] Su cui v., più diffusamente, A. Bonafine, Giudizio civile di rinvio dal giudice penale, Napoli, 2024.
[3] Norma, anch’essa, formalmente abrogata e sostituita dall’art. 105, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
[4] Come correttamente evidenziato dalla Sezione Tributaria nell’ordinanza in esame, è più corretto, infatti, parlare di giudizio di attuazione e non strettamente esecutivo. Nello stesso senso, inoltre, Cass. civ., Sez. V, 12 settembre 2012, n. 15246, Pres. Merone, Rel. Valitutti, in Riv. Giur. Trib. 2013, 28 ss., con nota di F. Randazzo, Giudizio di ottemperanza e calcolo degli interessi sui rimborsi d’imposta; Cass. civ., Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 646, Pres. Pivetti, Rel. Valitutti; Cass. civ., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 20202, Pres. Pivetti, Rel. Marigliano; Cass. vic., Sez. V, 1° marzo 2004, n. 4126, Pres. Favara, Rel. Sotgiu.
[5] Cass. civ., Sez. V, 12 aprile 2019, n. 10299, Pres. Chindemi, Rel. Fasano.
[6] Recte: annuale, in considerazione del momento d’instaurazione del processo che qui ci occupa.
[7] Cass. civ., Sez. V, 24 luglio 2018, n. 19574, Pres. Bruschetta, Rel. Gori; Cass. civ., Sez. V, 21 dicembre 2011, n. 27995, Pres. Lupi, Rel. D’Alonzo; v., inoltre, più di recente, Cass. civ., Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 1951, Pres. Di Virgilio, Rel. Papa.
[8] Cass. civ., Sez. V, 23 dicembre 2008, n. 30145, Pres. Lupi, Rel. Di Blasi; Cass. civ., Sez. V, 12 novembre 2007, n. 23442, Pres. Prestipino, Rel. Cappabianca; Cass. civ., Sez. V, 2 aprile 2015, n. 6692, Pres. Di Blasi, Rel. Botta.
[9] Cass. civ., Sez. V, 3 luglio 2003, n. 10497, Pres. Favara, Rel. Genovese.
[10] R. Oriani, voce Nullità degli atti processuali, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, 1 ss.; C. Consolo, Le sezioni unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poiché sanabile allorché emerga l’assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso, in Corr. giur., 2010, 356 ss.; R. Poli, Le nullità degli atti processuali, in Diritto processuale civile, I, diretto da L. Dittrich, Torino, 2019, 1341 ss.
[11] Da ciò deriva, nel caso oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, che il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto, non può estendere il proprio potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza, nonché la stessa sorte processuale, del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa impositiva; ciò in quanto non è possibile – solo in sede di impugnazione della decisione – rimuovere dall’ordinamento decisioni nel frattempo passate in giudicato, solo perché ritenute errate, poiché si tratta di situazioni e circostanze deducibili esclusivamente all’interno del giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso o, comunque, con i mezzi di impugnazione straordinaria; fatti, tuttavia, salvi i “casi eccezionali”, la cui indagine è comunque possibile per il tramite della proposizione di un’autonoma azione di accertamento negativo.
[12] Così, in particolare, Cass. 23/01/2019, n. 1983. In dottrina, v. F. Auletta, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, 70 ss.; nonché C. Besso Marcheis, La sentenza civile inesistente, Torino, 1997.
[13] Ex multis, Cass. civ., Sez. V, 5 ottobre 2001, n. 12292, Pres. Spadone, Rel. Orestano, ribadita da Cass. civ., Sez. V, 10 giugno 2004, n. 11047, Pres. Sciarelli, Rel. Cataldi; Cass. civ., Sez. V, 3 agosto 2007, n. 17060, Pres. Proto, Rel. De Chiara; Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2013, n. 14360, Pres. Goldoni, Rel. Nuzzo.
[14] Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, Pres. Rovelli, Rel. Virgilio, in Dir. Prat. Trib., 2017, 1256 ss., con nota di S. Dalla Bontà, Ancora sul regime della notificazione del ricorso per cassazione in materia tributaria e sulle conseguenze della sua violazione tra nullità ed inesistenza della notifica.
[15] In particolare, tali elementi consistono: nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato e dotato, per espressa previsione di legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere non solo esistente, ma anche individuabile il potere esercitato; nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, di conseguenza, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, dovendosi in quest’ultima ipotesi ritenere la notifica come meramente tentata (ma non anche compiuta), ossia, in definitiva, materialmente omessa. Ex multis, Cass. civ., Sez. III, 8 settembre 2022, n. 26511, Pres. Frasca, Rel. Cirillo; Cass. civ., Sez. Lav., 7 giugno 2018, n. 14840, Pres. Napoletano, Rel. Di Paolantonio; Cass. civ., Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 3816, Pres. Virgilio, Rel. Perrino; Cass. civ., Sez. VI-1, 31 agosto 2017, n. 20659, Pres. Dogliotti, Rel. Magda; Cass. civ., Sez. VI-3, 27 gennaio 2017, n. 2174, Pres. Amendola, Rel. Scoditti. Al contrario, la stessa deve considerarsi nulla qualora siano state violate prescrizioni tassative relative al procedimento di notificazione. Quest’ultimo è, ad esempio, il caso in cui, nel regime notificatorio vigente ante 1° marzo 2023, l’agente postale, a seguito della mancata consegna al destinatario della raccomandata contenente l’atto da notificare a questi, abbia omesso di lasciare avviso del deposito del plico presso l’ufficio postale, nonché di apporre la propria sottoscrizione sul retro della busta in calce all’annotazione concernente l’assenza del destinatario, in palese violazione delle prescrizioni contenute nella l. 20 novembre 1982 n. 890 in tema di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi esaminata, ancorché in termini puramente virtuali ed ipotetici, da Cass. 15/01/1996, n. 272. In particolare, nel caso di specie si affermava che «è nulla e non giuridicamente inesistente, a differenza della sentenza emessa “a non iudice” e di quella priva di sottoscrizione del giudice, la sentenza emessa dal giudice della controversia in violazione del fondamentale principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.); mentre in quest’ultima ipotesi, infatti, la sentenza proviene pur sempre dall’organo munito della potestas iudicandi e reca una statuizione che permane efficace finché non venga rimossa dal giudice dell’impugnazione, nel caso di sentenza resa “a non iudice” o priva di sottoscrizione del giudice l’esistenza della sentenza è solo apparente, non potendo la decisione rinvenire la sua fonte nell’organo statuale investito della relativa funzione, e non avendo il giudice chiamato a decidere assunto formalmente la qualità di autore della sentenza mediante la sottoscrizione del documento». La Suprema Corte è tuttavia successivamente tornata sul punto, ammettendo che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice «e recante firma digitale dello stesso, a norma dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione, e, inoltre, la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005 (…)».
[16] Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8608, Pres. Duva, Rel. Fantacchiotti, soprattutto, e Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2022, n. 11245, Pres. Acierno, Rel. Falabella.
[17] V. supra, § 1.
[18] Circa tale orientamento, ormai costante, v., ex multis, Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 2013, n. 24763, Pres. Triola, Rel. Manna; Cass. civ., Sez. VI-2, 6 aprile 2018, n. 8593, Pres. Manna, Rel. Abete; Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19037, Pres. Saggio, Rel. Fittipaldi; Cass. civ., Sez. VI-3, 30 settembre 2015, n. 19574, Pres. Finocchiaro, Rel. Barreca; Cass. civ., Sez. VI-1, 11 ottobre 2023, n. 2842, Pres. Bisogni, Rel. Tricomi; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2025, n. 16649, Pres. Scrima, Rel. Vincenti; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2025, n. 14576, Pres. Falaschi, Rel. Pirari. V., inoltre, F. Auletta, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, cit.; C. Besso Marcheis, La sentenza civile inesistente, cit.
[19] Sempre Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, Pres. Carbone, Rel. Segreto, afferma che le norme che regolano gli effetti della notifica della sentenza sui termini per impugnare sono esclusivamente gli artt. 325 e 326, c.p.c. e, al contrario, mentre la disciplina dell’art. 327 si occupa soltanto dell’ipotesi del termine de quo “indipendentemente dalla notificazione”. Di conseguenza, stando alla lettura di tali norme operata dalle Sezioni Unite del 2007, dopo la notifica del provvedimento, opera soltanto il termine breve, mentre l’interrelazione tra gli artt. 325 e 326, c.p.c. riguarda esclusivamente l’ipotesi della notifica della sentenza avvenuta in prossimità della scadenza del termine lungo semestrale.
[20] Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3500, Pres. De Stefano, Rel. Rosetti; Cass. civ., Sez. VI-Lav., 15 aprile 2021, n. 9910, Pres. Doronzo, Rel. Ponterio. In dottrina, v. F. Auletta, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, cit.; C. Besso Marcheis, La sentenza civile inesistente, cit.
[21] La notifica della citazione è, pertanto, nulla qualora la stessa sia stata eseguita in un luogo ovvero nelle mani di un consegnatario diverso dalla persona del formale destinatario della medesima, ma che – comunque – abbia un qualche riferimento con quest’ultimo.
[22] Si pensi al procedimento notificatorio nel cui ambito la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo non riferibili in alcun modo al formale destinatario dell’atto. Tale accadimento va ricondotto ad un’ipotesi di difformità dal modello legale da ritenersi del tutto inidonea ad inserirsi all’interno di una vicenda processuale.
[23] Ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14917, Pres. Rovelli, Est. Virgilio, in Riv. dir. proc., 2016, 1651 ss., con nota di F. Auletta e R. Poli, Il lento addio dei giudici all’«inesistenza» degli atti processuali; R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, 390 ss.; nonché Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2024, Pres. D’Ascola, Rel. Vincenti, in Judicium, 2024, 427 ss., con nota di F.C. Malatesta, Il ricorso per cassazione nativo digitale privo della sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato.
[24] Così C. Delle Donne, sub art. 101, Principio del contraddittorio, in La Riforma Cartabia del processo civile, II ed., a cura di R. Tiscini, Pisa, 2025, 69 ss. La stessa A. evidenzia, inoltre, perplessità in ordine alla nuova formulazione della norma: afferma, infatti, che la fattispecie costituiva del «potere-dovere di adottare i provvedimenti di ripristino del circuito del contraddittorio è dunque complessa, derivando dalla sommatoria tra violazione e offensività della stessa» e arriva, inoltre, a domandarsi «il contraddittorio e il diritto di difesa sono entità diverse?»; Id., Contraddittorio e “pregiudizio effettivo” dopo la Riforma Cartabia, in www.Judicium.it, 3 febbraio 2023. Sul punto v., inoltre, B. Sassani, Il discorso interrotto. Il diritto processuale ed il suo “oggetto” al tempo del right to a fair trial, 10 maggio 2022, in www.Judicium.it, il quale, rileggendo criticamente il pensiero di Elio Fazzalari, afferma che «il procedimento è l’intelaiatura che, fecondata dal contraddittorio, sbocca nel processo: la trasformazione del procedimento in processo è data appunto dal contraddittorio che ne caratterizza l’impiego nella funzione giurisdizionale»; Id., La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici, in Riv. dir. proc, 2019 43 ss. Circa tale questione, R. Tiscini, Ulteriori brevi riflessioni intorno a un discorso interrotto…tra processo, procedimento e judicium, in Judicium, 2022, 493 ss., in cui l’A. rileva che il legislatore, nel riscrivere il secondo comma dell’art. 101 c.p.c., non abbia avuto il «coraggio di riconoscere, come spesso nelle scelte concrete anche quest’ultimo è destinato a cedere nel nome di valori più “elevati”(si veda la ragionevole durata)», in quanto «si conferma apparentemente la sua centralità, ma al contempo se ne descrivono nuovi contenuti, o meglio se ne definiscono diversi (e più limitati confini), in quanto destinato a valere solo al cospetto di una “effettiva” violazione del diritto di difesa (…)»; B. Sassani-R. Tiscini, sub art. 101, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. Saletti e B. Sassani, Torino, 2009, 58 ss.; R. Donzelli, Note sul nuovo art. 101 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2023, 214 ss.; Id., Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020; Id., Sul «principio del pregiudizio effettivo», ibidem, 2020, 548 ss.; F.P. Luiso, Poteri di ufficio del giudice e contraddittorio, in Judicium, 2011, 65 ss.; Id., Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano, 2023, 22 ss.; D. Buoncristiani, Il nuovo art. 101, comma 2°, c.p.c. Sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice, in Riv. dir. proc., 2010, 399 ss.; V. Capasso, Note sul (nuovo?) contraddittorio post d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tra apprezzabili conferme e qualche occasione perduta, in Dir. proc. civ. it. comp., 2023, 77 ss.; F. Savino, Sul rapporto tra nullità della sentenza e pregiudizio effettivo: la modifica dell’art. 101 c.p.c. comma 2, pur evocando il pregiudizio effettivo e facendo riaffiorare i dubbi che le Sezioni Unite avevano chiarito, non fonda il possibile riconoscimento normativo, ibidem, 2024, 96 ss.
[25] Del medesimo avviso, G. Martinetto, sub art. 156, Della nullità degli atti, in Commentario del codice di procedura civile, I, a cura di E. Allorio, Torino, 1973, 1629 ss.; F. Auletta, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, cit., 70 ss., per il quale il giudizio di nullità presuppone l’esistenza e la rilevanza dell’atto della cui nullità si tratta e, soprattutto, la «direzione finalistica» dell’atto comunque posto in essere. Sul tema v., inoltre, V. Capasso, Nullità degli atti e offensività necessaria. Contributo alla difesa della legalità del processo civile, Roma, 2023; V. Denti, voce Nullità degli atti processuali civili, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1968, 467 ss.
[26] B. Sassani, Lineamenti del processo civile10, Milano, 2024, 95.
[27] V., amplius, A. Panzarola, Processo, procedimento e iudicium (brevissime osservazioni a margine di una celebre dottrina), in Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di controversie, a cura di R. Martino, A. Panzarola e M. Abbamonte, Milano, 2022, 411 ss.
[28] Come, tra l’altro, ritenuto da Cass. civ., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172, Pres. D’Ascola, Rel. Vincenti, in Giur. It., 2025, 2302 ss., con nota di S. Barone, Il c.d. ‘‘giudicato implicito’’ sulle pregiudiziali di rito: la parola di nuovo alle Sez. un.; ibidem, 2026, 347 ss., con nota di C. Consolo, Grado di impugnazione, questioni di rito ‘‘fondanti’’ e doppio oggetto del giudizio.
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