PREMESSA
Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 agosto 2026 sono state definite le condizioni e le modalità di accesso alle nuove agevolazioni destinate alle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda.
L’obiettivo è sostenere programmi di sviluppo in grado di rafforzare la competitività della filiera italiana della moda, favorendo in particolare l’integrazione dei processi produttivi localizzati in Italia, l’utilizzo di semilavorati di origine italiana o europea e la realizzazione di programmi congiunti da parte di più imprese.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella filiera della moda, che possono presentare i programmi sia singolarmente sia, a determinate condizioni, in forma congiunta.
Le imprese devono, tra gli altri requisiti:
- essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese
- svolgere almeno una delle attività ricomprese nei codici ATECO 2025 individuati dal Decreto clicca qui
- non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- non trovarsi, ove previsto dalla disciplina applicabile, nella condizione di impresa in difficoltà
- essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali
- aver rispettato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di assicurazione contro i rischi catastrofali
- rispettare le ulteriori condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e, ove applicabile, dal regime “de minimis”
La filiera interessata è particolarmente ampia. L’Allegato al Decreto ricomprende, tra le altre, le attività relative alla fabbricazione di tessili, articoli di abbigliamento, pelli e articoli in pelle, nonché ulteriori attività specificamente individuate e connesse alla filiera della moda. L’effettiva ammissibilità deve pertanto essere verificata sulla base del codice ATECO esercitato dall’impresa.
AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili piani di sviluppo con spese ammissibili complessivamente comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro, da realizzare presso unità locali ubicate sul territorio nazionale.
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. È quindi particolarmente importante programmare correttamente gli investimenti ed evitare l’assunzione anticipata di impegni giuridicamente vincolanti che possano determinare l’avvio del progetto prima della domanda.
Gli investimenti devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione, con possibilità, previa richiesta motivata, di ottenere una proroga non superiore a ulteriori 12 mesi.
I piani possono essere presentati anche in forma congiunta da un minimo di 3 a un massimo di 6 PMI. In questo caso, fermo restando il valore complessivo del programma compreso tra 1 e 20 milioni di euro, il progetto riferibile a ciascuna impresa partecipante non può essere inferiore a 200.000 euro.
INTERVENTI AMMISSIBILI
I programmi di investimento produttivo possono essere finalizzati a:
- creazione di una nuova unità produttiva;
- ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
- riconversione di un’unità produttiva, attraverso la diversificazione della produzione verso prodotti precedentemente non realizzati;
- ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, attraverso un cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- acquisizione degli attivi di uno stabilimento esistente.
I programmi possono inoltre essere integrati con progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione, fino al 40% dell’investimento complessivo, e con progetti di formazione del personale, fino al 20% dell’investimento complessivo.
Per i programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro possono essere previsti anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
SPESE AGEVOLABILI
Per i programmi di investimento produttivo sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto, le spese relative a:
- suolo aziendale e relative sistemazioni, entro il limite del 10% del programma di investimento produttivo ammissibile;
- opere murarie, opere assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, entro il limite del 40%;
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva interessata dall’investimento;
- immobilizzazioni immateriali;
- consulenze direttamente connesse al programma di investimento, entro il limite del 5% dell’importo complessivo ammissibile.
Per gli eventuali progetti complementari di innovazione, formazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono inoltre previste specifiche categorie di costi ammissibili, tra cui spese per personale, strumenti e attrezzature, consulenze, ricerca contrattuale, brevetti, materiali e ulteriori costi direttamente connessi alle attività progettuali.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Le agevolazioni previste dalla misura sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e, su richiesta dell’impresa, di finanziamento agevolato.
1) Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto entro le intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile, che variano in funzione della tipologia di investimento, della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’unità produttiva.
In particolare, per gli investimenti produttivi trovano applicazione:
- le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nelle aree agevolate;
- le intensità previste dall’art. 17 del Regolamento GBER, per gli investimenti realizzati nelle altre aree del territorio nazionale;
- specifiche intensità di aiuto previste dal Regolamento GBER per le spese di consulenza, i progetti di innovazione, la formazione del personale e i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Per determinati programmi di investimento è inoltre possibile richiedere l’applicazione del regime “de minimis”. In tale ipotesi, l’intensità dell’agevolazione non può eccedere il 50% degli investimenti ammissibili, fermo restando il rispetto del massimale “de minimis” disponibile in capo all’impresa.
L’esatta percentuale di contributo a fondo perduto spettante dovrà quindi essere determinata caso per caso sulla base delle caratteristiche dell’impresa e del programma di investimento.
2) Finanziamento agevolato
In aggiunta al contributo a fondo perduto, l’impresa può richiedere un finanziamento agevolato pari al 20% degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento presenta le seguenti caratteristiche:
- durata massima di 10 anni;
- eventuale periodo di preammortamento fino a 3 anni, commisurato alla durata del programma;
- tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- rimborso mediante rate semestrali costanti posticipate, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno;
- assenza di specifiche forme di garanzia.
La somma tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può in ogni caso superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.
Per gli investimenti soggetti alla disciplina degli aiuti regionali, l’impresa deve inoltre garantire una copertura finanziaria pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili, attraverso risorse proprie o finanziamenti esterni privi di sostegno pubblico.
DOMANDA E TEMPI
L’accesso alle agevolazioni avverrà attraverso una procedura valutativa con formazione di una graduatoria.
Alla data di pubblicazione del Decreto non sono ancora definiti i termini di apertura e chiusura dello sportello. Le date e le modalità operative per la presentazione delle domande saranno stabilite con un successivo provvedimento del Ministero.
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