Tax credit cinema 2026: domande dal 30 settembre







Si apre una nuova finestra per l’accesso ai crediti d’imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva.

A fissare calendario e modalità operative è il decreto direttoriale 24 settembre 2026, n. 2821 della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura.

Tax credit produzione 2026, quando presentare le domande

La sessione 2026 sarà aperta:

  • dalle ore 10:00 del 30 settembre 2026 fino alle ore 23:59 del 14 ottobre 2026.

Le istanze devono essere inoltrate attraverso la piattaforma DGCOL, nei limiti delle risorse disponibili.

Il decreto direttoriale n. 2821/2026 individua le linee di intervento interessate dall’apertura:

  • tax credit produzione di opere cinematografiche;
  • tax credit produzione di opere televisive e web;
  • tax credit produzione di documentari;
  • tax credit produzione di opere di animazione;
  • tax credit produzione di cortometraggi;
  • tax credit produzione di videoclip.

Per le prime cinque categorie sono previste sia la richiesta preventiva sia, ricorrendone le condizioni, la richiesta definitiva senza preventiva. Per i videoclip, invece, la sessione riguarda la richiesta definitiva in assenza di preventiva.

Domanda preventiva o definitiva: le due modalità

Il provvedimento distingue due percorsi.

  1. Per le opere già totalmente completate è possibile presentare esclusivamente la richiesta definitiva, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto sul tax credit produzione.
  2. In alternativa, può essere inoltrata la richiesta preventiva, non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento; a questa dovrà poi seguire la richiesta definitiva.

Per le definitive presentate senza una precedente domanda preventiva, il decreto stabilisce anche uno specifico termine di 180 giorni, che decorre, a seconda della tipologia di opera:

  • dalla data di prima diffusione al pubblico, per i videoclip;
  • dal deposito della copia campione presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo, per le opere televisive e web;
  • dalla conferma della classificazione, per le opere cinematografiche.

Tax credit, come viene stabilito l’ordine delle domande

Un elemento centrale della sessione riguarda il criterio utilizzato per l’istruttoria delle istanze.

Il decreto direttoriale 24 settembre 2026, n. 2821 stabilisce che l’istruttoria segue la data di avvio delle riprese dichiarata dal richiedente oppure, per le opere di animazione, la data di inizio delle lavorazioni.

Solo in caso di identica data di avvio, la posizione è determinata dalla priorità cronologica di invio della domanda, risultante dalla marca temporale della piattaforma DGCOL.

La data dichiarata deve inoltre essere comprovata dalla documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.

Risorse insufficienti: niente riconoscimento parziale

La Direzione generale provvederà a istruire tutte le domande pervenute durante la finestra temporale prevista.

Se, per una linea di intervento, le richieste superano le risorse disponibili, il credito viene riconosciuto solo fino a esaurimento dei fondi.

Se non ci sono risorse sufficienti per coprire l’intero importo richiesto, non viene concesso un credito parziale.

Le domande escluse per mancanza di fondi potranno essere ripresentate nella prima sessione utile successiva, senza dover pagare nuovamente le spese di istruttoria.

L’esenzione è però collegata alla ripresentazione nella prima sessione successiva. In caso contrario, non è previsto né il rimborso delle spese già sostenute né la loro compensazione con future domande.

L’eventuale elenco delle domande pubblicato dalla Direzione generale al termine della sessione non costituisce una graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili. Il riconoscimento del tax credit resta subordinato all’esito positivo dell’istruttoria.

Utilizzo del credito: 70% dopo la preventiva

Il decreto n. 2821 del 24 settembre 2026 riepiloga anche le modalità di utilizzo in compensazione del credito.

In presenza di richiesta preventiva, il beneficio può essere utilizzato:

  • per il 70%, dopo l’approvazione della preventiva;
  • per la parte restante, dopo l’approvazione della definitiva.

La percentuale iniziale scende al 40% per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, secondo la definizione contenuta nel decreto tax credit produzione, oppure per le imprese che richiedano espressamente l’applicazione di tale percentuale.

Se viene presentata esclusivamente la richiesta definitiva, il credito è invece utilizzabile per il 100% dell’importo approvato.

Richiesta definitiva e ruolo del revisore

Per la domanda definitiva assume particolare rilievo la certificazione relativa all’effettività dei costi e alla loro stretta inerenza all’opera.

Il revisore deve registrarsi nell’apposita sezione della piattaforma DGCOL. Durante la compilazione della domanda, il produttore dovrà selezionare il professionista già registrato, che dovrà successivamente confermare la scelta tramite la propria area riservata prima dell’approvazione dell’istanza.

A supporto degli operatori, nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL saranno messi a disposizione:

  • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive del tax credit 2026;
  • il vademecum per la registrazione del revisore sulla piattaforma DGCOL.

Documenti obbligatori e cause di inammissibilità

Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione allegata alla domanda, perché alcune omissioni determinano l’inammissibilità dell’istanza.

Tra gli elementi richiesti rientrano:

  • il contratto assicurativo contro i danni ai beni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nei casi previsti dalla normativa;
  • la prova del versamento delle spese di istruttoria;
  • la documentazione relativa alla copertura finanziaria minima richiesta, salvo le eccezioni previste per alcune definitive relative a opere già completate;
  • la firma digitale del legale rappresentante;
  • quando richiesta, la certificazione sull’effettività e sulla stretta inerenza dei costi eleggibili;
  • il rispetto dei termini di presentazione fissati per la sessione.


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