La CGUE boccia la strumentalità attenuata cautelare in materia di proprietà intellettuale




Di Alessia D’Addazio –


L’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.

Con la recente sentenza del 23 aprile 2026 (C‑132/25) la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata del delicato tema della compatibilità tra la disciplina nazionale della “strumentalità attenuata” dei provvedimenti cautelari anticipatori disciplinati dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i.) e la normativa comunitaria in materia di proprietà intellettuale che, invece, prescrive la perdita di efficacia di tutte le misure provvisorie in caso di omessa instaurazione del giudizio di merito entro un termine perentorio.

La questione rimessa al giudice europeo dalla Corte di cassazione riguarda, in particolare, l’interpretazione dell’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. Direttiva Enforcement), che impone agli Stati membri di assicurare che le misure provvisorie siano revocate o cessino di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito entro un termine ragionevole o comunque non superiore a 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, salvo diverso termine fissato dal giudice.

La vicenda ha tratto origine da un procedimento cautelare promosso da una società titolare del marchio figurativo “Mò Mò” contro un’altra società che utilizzava il segno “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute”. Con ordinanza cautelare di accoglimento del 22 marzo 2018, il Tribunale di Roma aveva inibito alla resistente l’uso del segno contestato e di ogni altro segno contenente il marchio “Mò Mò”, ordinando la rimozione dell’insegna e fissando una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della misura.

La resistente aveva poi domandato la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza, sul presupposto che, in mancanza di avvio del giudizio di merito, si sarebbe verificata la perdita di efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 132, comma 3, c.p.i. e dell’art. 9, par. 5, Direttiva 2004/48.

Il tribunale e la Corte d’appello di Roma respingevano la domanda, qualificando l’inibitoria ex art. 131 c.p.i. come provvedimento cautelare “anticipatorio”, in quanto tale sottratto alla regola della perdita di efficacia per mancata instaurazione del giudizio di merito secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 132 c.p.i., e ritenendo che l’art. 9 della Direttiva Enforcement riguardasse solo le misure provvisorie “conservative” in senso stretto, così confermando la piena compatibilità della normativa nazionale con quella di derivazione europea.

La soccombente ricorreva per cassazione, sostenendo che i provvedimenti anticipatori rientrassero comunque tra le misure provvisorie di cui all’art. 9 Direttiva Enforcement e che, dunque, la regola della necessaria instaurazione del giudizio di merito a pena di inefficacia di tutte le misure provvisorie (anticipatorie e conservative) dovesse prevalere sulla confliggente disposizione interna La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2025, n. 3332, ritenendo che, a livello nazionale, né la giurisprudenza, né la dottrina (di cui ha dettagliatamente richiamato i vari orientamenti) consentissero di fornire una risposta univoca alla questione se l’art. 132, comma 4, c.p.i. violi le richiamate disposizioni della Direttiva Enforcement, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia europea la seguente questione pregiudiziale: «[se] l’articolo 9, paragrafo 5, della Direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’articolo 132, comma 4, del [CPI] secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 del [CPI], non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del [CPC] e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito».

La soluzione interpretativa di recente fornita dal giudice europeo è che il richiamato art. 9, par. 5 «osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti».

La decisione si pone in evidente rotta di collisione con l’orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza nazionali, che si sono adoperate nell’ultimo ventennio a fornire interpretazioni e letture adeguatrici della normativa interna e comunitaria per “salvare” l’applicazione della regola della strumentalità attenuata anche nella materia industrialistica.

Nel campo della proprietà intellettuale e industriale, infatti, il nostro legislatore è intervenuto in senso correttivo nel codice della proprietà industriale, aggiungendo all’art. 131 del c.p.i., già dedicato all’inibitoria e all’ordine di ritiro dal commercio, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, successivamente confluiti, a opera del d.lgs. 131/2010, nel successivo art. 132.

In particolare, il comma 1-bis dell’art. 131 c.p.i. e la prima parte del comma 2 dell’art. 132 c.p.i. hanno recepito quanto previsto all’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement e all’art. 50, par. 5, dell’Accordo TRIPs disponendo che «Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione». Al terzo comma dell’art. 132 c.p.i. (ex comma 1-ter dell’art. 131) si sancisce, invece, parallelamente a quanto stabilito dall’art. 669-novies, comma 1, c.p.c., la perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del procedimento di merito nel predetto termine o di estinzione dello stesso. Contestualmente, però, il quarto comma dell’art. 132 c.p.i. (ex comma 1-quater dell’art. 131), parallelamente a quanto sancito dall’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., esclude dall’applicazione delle predette regole sul termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito a pena di inefficacia dei provvedimenti cautelari «i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile egli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito», così garantendone l’ultrattività ovvero la possibile autonomia rispetto al giudizio di merito.

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La possibile contraddizione tra le norme di matrice internazionale e quelle previste nel nostro ordinamento agli artt. 131 e 132 c.p.i. è chiara[1], ciò ponendo le premesse per mettere in dubbio la stessa ammissibilità della regola dell’ultrattività (o stabilità) delle misure cautelari anticipatorie nel settore in esame vigente nel nostro ordinamento in ragione della sua possibile incompatibilità con la disciplina di matrice comunitaria, in grado di prevalere sul dettato normativo interno (o di vincolare il legislatore interno ad adottare una disciplina ad essa conforme).

Già in precedenza, il giudice comunitario, con la sentenza del 16 giugno 1998 (C-53/96, Hermès), chiamato a pronunciarsi in merito alla compatibilità con l’art. 50, par. 6, TRIPs del procedimento d’urgenza olandese kort geding, che consente di ottenere provvedimenti cautelari a carattere inibitorio potenzialmente idonei a regolare la lite in modo definitivo in ragione della facoltatività dell’instaurazione del giudizio di merito, aveva ritenuto che la disciplina interna olandese dovesse essere interpretata nel senso di escludere che tali provvedimenti possano conservare efficacia una volta decorso il termine previsto all’art. 50, par. 6, dell’Accordo TRIPs, ponendo tale norma una misura di «salvaguardia contro l‘abuso dei diritti di proprietà intellettuale»[2].

Nel 2000 la Corte di giustizia[3] aveva altresì specificato che le disposizioni dell’Accordo TRIPs non hanno efficacia diretta in capo ai singoli ma che, una volta assorbite nel tessuto normativo comunitario (come si verificherà pochi anni dopo con l’emanazione della Direttiva 48/2004/CE), esse impongono ai giudici nazionali di attenersi “nei limiti del possibile” al testo e alle finalità dell’art. 50 TRIPs nel disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, precisando in una pronuncia di poco successiva la necessità di «garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto»[4].

Dall’esame di tale ultima pronuncia della Corte di giustizia (anteriore alla emanazione della Direttiva Enforcement ma anche alla riforma del procedimento cautelare nazionale), nella dottrina interna si è ricavato che il giudice comunitario identifichi l’art. 50, par. 6, TRIPs quale «misura di salvaguardia contro l’abuso dei diritti di proprietà industriale attuato mediante provvedimenti provvisori ottenuti in sede di procedimento sommario non seguito da giudizio di merito allorché manchi un riesame in contraddittorio per la loro conferma, modifica o revoca», così escludendo che la «facoltatività del giudizio di merito possa trovare ostacolo nella disposizione dell’art. 50 dei TRIPs nella parte in cui stabilisce che comunque le misure provvisorie adottate inaudita altera parte cessino di avere efficacia se non è iniziato un procedimento di merito in un termine stabilito»[5]. In sostanza, l’art. 50 dei TRIPs veniva interpretato nel senso che la necessaria strumentalità del provvedimento cautelare riguarderebbe i soli provvedimenti inaudita altera parte e i soli casi in cui l’ordinamento nazionale non garantisca una procedura per il riesame in contraddittorio del provvedimento ai fini della sua modifica, revoca o conferma[6].

Sul piano interno, la compatibilità della disciplina interna è stata quindi argomentata mediante la valorizzazione delle finalità dell’Accordo TRIPs e della successiva Direttiva Enforcement, che mirano a evitare la stabilizzazione della misura ottenuta in un giudizio sommario senza che al convenuto sia concessa la possibilità di sottoporre la stessa a “revisione” in un giudizio ordinario[7], ritenendo che il nostro ordinamento riconosce tale facoltà anche in maniera più garantista delle fonti internazionali[8].

La compatibilità con le norme comunitarie e internazionali del principio di strumentalità attenuata – il quale non abolisce il giudizio di merito, ma lo rende facoltativo ad iniziativa di chi intenda effettivamente coltivarlo – è stata anche argomentata mediante richiamo all’art. 3, par. 1, della Direttiva Enforcement, che prescrive agli Stati membri di prevedere procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale «leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi» e che non comportano «termini irragionevoli né ritardi ingiustificati»[9].

È stato altresì valorizzato il tenore dell’art. 2 della Direttiva Enforcement (e dell’art. 1 Accordo TRIPs), che consente agli Stati membri di conferire al titolare del diritto una protezione più intensa in base alle discipline nazionali, ritenendo che il principio di strumentalità attenuata costituirebbe un mezzo di protezione più intensa per il titolare del diritto, tenuto conto che «il provvedimento cautelare può concedersi solo a chi appaia titolare del diritto e che per questi è preferibile non dover sopportare il costo del conseguimento della pronuncia di merito»[10].

In prospettiva formalistica, è stato anche osservato che l’uso della congiunzione “o” in luogo di “e” nella parte dell’art. 50, par. 6, TRIPs che dispone che «le misure provvisorie (…) sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata (…)» postulerebbe la sussistenza di un obbligo alternativo in capo agli Stati di prevedere la perdita di efficacia delle misure in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o la loro possibilità di revoca su richiesta del convenuto[11].

Un’ulteriore interpretazione[12], pur riconoscendo la sussistenza del contrasto in esame, si è mossa da un punto di vista classificatorio per “aggirare” il problema, proponendo di escludere a monte l’attribuzione del carattere di provvisorietà alle misure anticipatorie, così risolvendo l’incompatibilità di norme sul presupposto che la normativa internazionale e comunitaria «non si riferisce ai provvedimenti cautelari anticipatori in quanto questi (…) non sono caratterizzati dalla provvisorietà»[13].

Tale soluzione, del resto, non sottraendo idonei mezzi di difesa al resistente, a cui è garantito il contraddittorio, oltre al diritto di impugnare il provvedimento con reclamo (ovvero di chiederne la modifica o revoca) e di iniziare il giudizio di merito, è apparsa comunque idonea a escludere la stabilizzazione di provvedimenti non sufficientemente ponderati e a scongiurare, quindi, che «proprio nel settore dei diritti immateriali, nel quale i provvedimenti cautelari sono normalmente accettati dalle parti come soluzione definitiva della loro controversia» si torni a imporre un obbligatorio nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e processo di merito[14], con previsione di un termine ancor più stringente, rinunciando ad uno strumento idoneo a fornire vantaggi in termini di deflazione dei procedimenti civili ordinari e di effettività della tutela dei diritti[15].

Nella giurisprudenza di merito, l’orientamento prevalente si è mostrato favorevole a riconoscere la legittimità, in termini di compatibilità con la disciplina europea, della normativa interna relativa alla strumentalità attenuata delle misure cautelari di carattere anticipatorio[16], sebbene non mancassero voci contrarie a tale orientamento[17].

La pronuncia della Corte europea in esame, però, interpretando l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement anche sotto il profilo letterale, sistematico e teleologico, mette in luce elementi di obiettiva incompatibilità con la disciplina della strumentalità attenuata, che superano le argomentazioni sopra brevemente richiamate. In effetti, il giudice europeo evidenzia che la formulazione del suddetto art. 9, paragrafo 5, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2, «non esclude provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» e che «tale disposizione è preordinata a conferire al convenuto destinatario di un provvedimento provvisorio il diritto di porre fine a tale provvedimento qualora l’attore non prosegua la controversia iniziando un procedimento di merito entro il termine prescritto», senza imporre agli Stati membri di prevedere alcun obbligo di automatica cessazione degli effetti (essendo, appunto, prevista la necessità di domanda del convenuto), in linea con l’obiettivo perseguito dalla Direttiva «di garantire che i provvedimenti provvisori di cui trattasi non rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito» (quale garanzia per il convenuto tesa a controbilanciare la celerità ed efficacia delle misure provvisorie).

Il giudice europeo ha osservato anche che l’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva Enforcement[18] – richiamato dalla dottrina interna per sostenere la compatibilità della disciplina della strumentalità attenuata (con la normativa comunitaria) in quanto più favorevole ai titolari dei diritti –  non può essere interpretato nel senso di consentire il mantenimento delle misure provvisorie in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, in quanto le condizioni di applicazione delle suddette misure provvisorie disciplinato agli artt. 3 e 9 della Direttiva cit. non rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri.

L’unica astratta “via di fuga” potrebbe essere rappresentata dalla separazione (classificatoria) tra misura anticipatoria e misura provvisoria, in adesione all’orientamento di dottrina interna sopra richiamato che si propone di escludere le misure anticipatorie dal novero di quelle provvisorie per sottrarle all’ambito di operatività dell’art. 9 Direttiva cit. In effetti, sul punto la Corte di Giustizia sottolinea come spetti «al giudice nazionale stabilire se i provvedimenti anticipatori adottati nell’ambito del procedimento principale costituiscano misure provvisorie ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48».

Al di là di questa coraggiosa ipotesi, deve concludersi che, all’indomani della sentenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali sono chiamati a valutare la disapplicazione del quarto comma dell’art. 132 c.p.i., così facendo “retrocedere” tutte le misure cautelari in materia di proprietà industriale alla previgente disciplina della strumentalità forte.

Peraltro, la pronuncia in esame imporrebbe il medesimo onere di disapplicazione anche con riguardo alla parallela disciplina della strumentalità attenuata prevista (per le misure anticipatorie) dall’art. 162-bis della Legge sulla protezione del diritto d’autore, che è ontologicamente inclusa nel settore della proprietà intellettuale a cui è indistintamente dedicata la Direttiva Enforcement su cui il giudice europeo ha esercitato il proprio potere interpretativo in sede di rinvio pregiudiziale (di per sé limitato, ovviamente, all’oggetto della causa nazionale e quindi al solo art. 132 c.p.i.).

[1] Va precisato che il medesimo problema di compatibilità si pone anche con l’art. 162-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore: in tale disposizione il primo comma stabilisce gli stessi termini perentori per l’introduzione del giudizio di merito previsti dall’art. 132, comma 2, c.p.i. e quindi dalla direttiva Enforcement, il terzo comma (così come il terzo comma dell’art. 132 c.p.i.) dispone la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di mancata instaurazione o estinzione del giudizio di merito, mentre il quarto e ultimo comma, parallelamente al medesimo comma dell’art. 132 c.p.i., esonera dalla regola dell’inefficacia tutti i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. o comunque aventi natura anticipatoria.

[2] Corte di giustizia, 16 giugno 1998, C-53/96, Hermès.

[3] Corte di giustizia, 14 dicembre 2000, C-300/1998, Parfums Christian Dior SA e Tuk Consultacy BV.

[4] Corte di giustizia 13 settembre 2001, C-89/99, Schieving-Nijstad vof e a. e Robert Groeneveld.

[5] M. Scuffi, Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza, in Dir. ind., 2003, 3, 213.

[6] D. Graziano, Il regime di (in)stabilità delle misure a tutela della proprietà industriale e intellettuale, in Riv. dir. ind., 2018, 1, pt. II, 67. Secondo una diversa (e più letterale) ricostruzione, è stato all’opposto osservato che l’art. 50, par. 6, TRIPs non fa un richiamo esclusivo ai provvedimenti resi inaudita altera parte, previsti dal par. 2 (e non richiamati neppure dal successivo art. 9 Dir. Enforcement), rinviando invece al par. 1 che disciplina le misure provvisorie in generale, né prevede che l’inefficacia costituisca la sanzione della mancata previsione di un procedimento per la modifica, revoca o conferma del provvedimento cautelare

[7] A. Vanzetti, Manuale di diritto industriale, Milano, 2018, 552: «La possibilità che la parte soccombente nel giudizio cautelare avvii il giudizio di merito esclude che la nostra regola confligga con le norme internazionali (…) e comunitarie (…). Queste norme, infatti, intendono impedire che il provvedimento cautelare rimanga efficace senza limiti di tempo. Ma non è contrario ad esse un sistema che, come il nostro, affidi alla parte interessata l’iniziativa per la rimozione del provvedimento».

[8] C. Cavani, Commento sub art. 134 c.p.i., in Codice della proprietà industriale, a cura di C. Ghidini e D. De Benedetti, Milano, 2006, 350.

[9] Orientamento rivisto rispetto al precedente approccio da M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale, Milano, 2009, 342.

[10] A. Giussani, Questioni di competenza in senso stretto e in senso lato nella nuova disciplina delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, in L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, cit., 188.

[11] P. Testa, Le norme processuali: perplessità e problemi, in Il codice della proprietà industriale, a cura di L. C. Ubertazzi, in Quaderni di Aida, 2004, 186.

[12] F. Spaccasassi, Codice della proprietà industriale e tutela cautelare ante causam, in www.altalex.it. Tale interpretazione ha trovato consenso: cfr. E. Marinucci, che ritiene questa proposta interpretativa «l’unica percorribile», La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale ed industriale alla luce del d.lgs. n. 140/2006, in Riv. dir. proc., 2007, 1, 101; pari convinzione esprime N. Alessandri, Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo procedimento cautelare, in Dir. ind., 2006, 5, 469.

[13] A sostegno di questa tesi viene evocata la giurisprudenza della Corte di giustizia che, al pur diverso fine di regolare i confini e il riparto giurisdizionale in materia cautelare ai fini della circolazione dei “provvedimenti provvisori o cautelari”, li ha circoscritti, ai sensi dell’art. 24 della Convenzione di Bruxelles, a quelli finalizzati «nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice di merito accertare l’esistenza»: cfr. Corte di giustizia, 26 marzo 1992, C-261/90, Reichert, punto 34 e Corte di giustizia, 10 novembre 1998, C-391/95 Van Uden, punto 37.

[14] B. Brunelli, op. cit., 294. L’attenuazione del nesso di strumentalità tra tutela cautelare e giudizio di merito viene così collegata alla finalità di «sopperire alle lungaggini della macchina processuale del giudizio ordinario», ragion per cui il rito cautelare configurato nella materia è stato concepito e strutturato «con la finalità di rappresentare la prima e principale forma di tutela dei diritti di proprietà industriale, lasciando al giudizio di merito una funzione solo residuale» G. Ciccone, Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito, nota a Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424, in Dir. ind., 2016, 1, 85. C. Galli parla di “cognizione tendenzialmente completa” nel rito cautelare industriale, tale da richiedere l’effettiva celebrazione del giudizio di merito, dal lato del titolare, per la tutela risarcitoria o per particolari esigenze di approfondimento dell’istruttoria (testimoniale, non riducibile alle sommarie informazioni), Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010, Milano, 2010, 149-151; Id., La revisione del codice della proprietà industriale: da un’impostazione proprietaria a un approccio market oriented, in Corr. giur., 2011, 277 ss.

[15] N. Alessandri, op. cit., 469.

[16] Tra queste cfr. Trib. Milano 5 gennaio 2024, richiamata nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale dalla S.C.; Trib. Venezia, 3 agosto 2015, n. 2424, con nota di G. Ciccone, Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito, in Dir. ind., 2016, 1, 80; Trib. Torino, 19 febbraio 2013, in DeJure; Trib. Napoli, 15 novembre 2012, in Riv. Sez. Spec. P.I. 2012, 1, 403; Trib. Bologna, 16 agosto 2011, in Pluris; Trib. Bologna, 24 febbraio 2011; Trib. Milano, ord. 29 settembre 2011, in DeJure; Trib. Milano, 11 luglio 2011, ivi; Trib. Milano, 25 marzo 2011, ivi; Trib. Milano, 27 ottobre 2010, ivi; Trib. Milano, 18 maggio 2010, ivi; Trib. Milano, 15 marzo 2010, ivi; Trib. Venezia, 5 giugno 2008, in Riv. Sez. Spec. P.I. 2008, 1, 423.

[17] Trib. Firenze, 8 giugno 2016, in Riv. dir. ind., 2018, 1, II, 63 ss., con nota di D. Graziano, op. cit.

[18] Il quale dispone che «Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».


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