Trib. Spoleto, sent., 08.01.2025 – Presidente Est. Dott.ssa S. Trabalza, Relatori Dott. P. Mariotti, Dott. F. Falfari.
Nel caso di sequestro conservativo convertito in pignoramento, i termini di cui agli artt. 557 c.p.c. per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, 497 c.p.c. per il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale, 498 c.p.c. per l’avviso ai creditori iscritti, decorrono dalla conversione del sequestro in pignoramento coincidente con la pronuncia della sentenza di condanna esecutiva.
1.Considerazioni preliminari. Con la sentenza in commento il Tribunale di Spoleto si pronuncia, sull’individuazione del dies a quo ai fini del computo dei termini processuali previsti dalla legge per l’introduzione della procedura esecutiva in caso di sequestro convertito in pignoramento.
Lasciando sullo sfondo la questione relativa al momento in cui si realizza la conversione (se al momento della comunicazione della sentenza ovvero al momento del suo deposito nella cancelleria del giudice dell’esecuzione)[1], nel caso di specie è sorta l’esigenza di coordinare il disposto dell’art. 156 disp. att. c.p.c. con le disposizioni codicistiche che scandiscono termini perentori ben precisi per la corretta instaurazione del processo esecutivo stesso.
Ci riferiamo all’art. 557 c.p.c. che fissa in 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento il termine per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva; agli artt. 497 e 567 c.p.c. che fissano in 45 giorni il termine per richiedere l’assegnazione o la vendita e per il deposito della documentazione ipocatastale[2].
Il coordinamento delle norme in questione rappresenta un problema dai notevoli risvolti pratici: si tratta infatti di stabilire se, nell’assetto normativo configurato a seguito del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132[3], il creditore sequestrante, ottenuta la sentenza di condanna, debba attivarsi immediatamente per iscrivere a ruolo il processo (entro i quindici giorni previsti dall’art. 557 c.p.c.)[4], curare il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale (nel rispetto dei quarantacinque giorni fissati dagli artt. 497 e 567 c.p.c.) – fermo il diritto a depositare nel prosieguo la condanna esecutiva, per la cui allegazione dispone del più ampio termine di sessanta giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. – oppure se i termini perentori previsti dagli artt. 557, 497, 567 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. debbano intersecarsi tra loro in modo diverso.
2.Gli orientamenti sullo sfondo della pronuncia. A riguardo, in giurisprudenza si sono fatti strada due diversi orientamenti.
Secondo una prima lettura, posto che ex art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento al momento di ottenimento della sentenza di condanna esecutiva, da questo momento dovrebbero farsi decorrere i termini per curare la rituale introduzione della procedura esecutiva. Più precisamente, ottenuta la comunicazione della sentenza di condanna esecutiva che produce l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, il creditore avrebbe, ex art. 156 disp. att. c.p.c., un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza di condanna nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione[5] e, decorrenti dallo stesso evento, un termine di 45 giorni per il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale a norma degli artt. 497 e 567 c.p.c.
L’orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto[6], parte dal presupposto che gli effetti del pignoramento notificato coincidano con quelli del sequestro convertito, sicché sarebbe un assurdo ammettere che, a fronte di un sequestro che ha già prodotto gli effetti del pignoramento, il creditore si avvantaggi di termini diversi e più ampi rispetto a quelli ordinari, ponendo nel nulla le modifiche legislative che nel corso degli ultimi dieci anni hanno cercato di contenere la durata del processo esecutivo[7]. Si verrebbe, infatti, a profilare un’antinomia normativa rispetto alle riforme che hanno ridotto il termine per l’istanza di vendita dagli originari 90 giorni gli attuali 45.
In virtù del secondo orientamento, invece, occorrerebbe distinguere gli effetti della conversione ope legis del sequestro in pignoramento sul piano sostanziale da quelli processuali, per realizzare una diversa combinazione tra le norme in questione.
In questa diversa prospettiva il creditore, una volta ottenuta la sentenza di condanna, avrebbe 60 giorni di tempo per effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c., ossia il deposito della sentenza presso la cancelleria e l’annotazione della stessa a margine della trascrizione del sequestro. Ove detti adempimenti siano effettuati tempestivamente, i termini di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c. decorrerebbero successivamente.
L’adesione a tale impostazione si riflette in una recente ordinanza del Tribunale di Ragusa[8] che considera la soluzione di più facile e lineare applicazione, poiché consente al creditore di evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento nonostante l’avvenuta tempestiva esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c.
L’ordinanza muove dal presupposto, condiviso dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza, che in ossequio al dato letterale dell’art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva[9]. Tale interpretazione, secondo il giudice siciliano, oltre a rispondere ai predetti canoni di semplicità e linearità, è imposta dal tenore letterale del dato normativo. Infatti, l’art. 156 disp. att. c.p.c. prevede che il sequestrante, ottenuta la sentenza di condanna esecutiva prevista dall’art. 686 c.p.c., debba depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione e debba quindi procedere agli adempimenti prescritti dall’art. 498 c.p.c. (avviso ai creditori iscritti)[10].
In quest’ottica, in altri termini, solo dopo il deposito della sentenza (ora adempimento telematico) e l’iscrizione a ruolo del procedimento, si porrebbe a carico del creditore sequestrante il compimento di ulteriori attività di impulso delle quali la prima, in ordine temporale, è l’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.[11].
Secondo questo indirizzo, la sentenza di condanna non sarebbe equiparabile al pignoramento, né in questa particolare ipotesi la notifica della sentenza con formula esecutiva potrebbe ritenersi un adempimento richiesto a pena di inefficacia, e ciò in quanto la notifica del titolo – che normalmente precede l’atto di pignoramento – nella conversione del sequestro in pignoramento non è prevista poiché, ai fini della conversione, risulta necessaria e sufficiente la mera emissione della sentenza di condanna[12].
Se quindi il primo degli adempimenti indicati risulta essere il deposito della sentenza di condanna, allora tutti gli altri adempimenti, tra cui il più importante, l’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c., si compiranno a partire dallo stesso deposito, non potendosi ritenere ragionevole un diverso dies a quo per quanti sono i singoli adempimenti processuali a carico del creditore sequestrante. In definitiva, nell’incertezza normativa, dato il carattere perentorio dei termini, unito al fatto che le conseguenze del loro mancato rispetto sono assai severe, sarebbe preferibile l’interpretazione più favorevole al creditore.
3.La decisione del Tribunale di Spoleto. Nel caso che ha occupato il Tribunale di Spoleto il termine della cui decorrenza si discute è quello diverso e ancora più breve previsto dall’art. 557 c.p.c. che, come noto, individua un termine di 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento per l’iscrizione a ruolo del fascicolo dell’esecuzione. La pronuncia che invece provoca la trasformazione del sequestro in pignoramento è rappresentata da una sentenza penale contenente la condanna al pagamento di una provvisionale[13]. Sicché, il momento di conversione del sequestro e l’inizio del processo esecutivo è da individuarsi nella lettura del dispositivo in udienza.
Di seguito se ne ripercorre la vicenda giudiziale onde far emergere come essa realizzi il coordinamento tra le norme implicate nel dibattito e per muovere qualche osservazione critica.
La sentenza origina da un reclamo proposto ex art. 630, 631-bis e 669-terdecies c.p.c. avverso un provvedimento di estinzione pronunciato a seguito di un’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Con l’opposizione il debitore contestava, tra l’altro, l’improcedibilità degli atti esecutivi e chiedeva che venisse dichiarata l’inefficacia del sequestro conservativo e dell’intera procedura. A fondamento dell’opposizione, tra i diversi motivi, esponeva che non era stato notificato al debitore alcun atto introduttivo della procedura e che la procedura esecutiva avrebbe dovuto dichiararsi estinta per violazione dell’art. 557 c.p.c., non risultando depositata la documentazione ivi prevista nel termine di 15 giorni da calcolarsi – ad avviso dell’opponente – dal momento della lettura del dispositivo della sentenza penale. Si contestava inoltre che il pignoramento avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile per mancata prova della notifica entro 5 giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza dell’avviso ai creditori iscritti, ex art. 498 c.p.c.
Il creditore dal suo canto, deduceva l’inesistenza di un obbligo in capo al sequestrante/procedente di provvedere alla notificazione al debitore di un atto di conversione del sequestro e contestava l’inapplicabilità del termine di 15 giorni per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 557 c.p.c., trovando a suo avviso applicazione la disciplina speciale prevista dall’art. 156 disp. att. c.p.c.
Il GE, accogliendo le censure del debitore, dichiarava estinta la procedura esecutiva, confermando la violazione dell’art. 557 c.p.c. Da qui il reclamo del creditore e la sentenza che oggi si commenta.
Il provvedimento ha confermato l’ordinanza reclamata, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale i termini per la rituale introduzione del processo esecutivo decorrono dall’ottenimento della sentenza di condanna[14], non già dal momento in cui avviene il deposito del titolo.
Il Tribunale di Spoleto pone le basi della propria decisione nella individuazione del momento in cui si realizza la conversione del sequestro in pignoramento. Aderendo all’orientamento di legittimità che considera l’espropriazione pendente per effetto della pronuncia della sentenza di condanna esecutiva, afferma l’operatività ipso iure della conversione, in virtù di una interpretazione letterale dell’art. 686 c.p.c. Secondo il Tribunale, più nel dettaglio, “il vincolo cautelare impresso col sequestro si trasforma, cioè, in vincolo esecutivo nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza esecutiva di condanna e ciò con effetto dal tempo dell’imposizione del primo”.
Tanto chiarito, il giudice passa ad affrontare il problema del coordinamento tra la conversione automatica del pignoramento e l’art. 156 disp. att. c.p.c. che, come detto, pone a carico del sequestrante, nei sessanta giorni successivi alla pronuncia, il deposito della sentenza e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro, nonché le notificazioni ai creditori iscritti a norma dell’art. 498 c.p.c.
Secondo il Tribunale di Spoleto le formalità richieste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. non incidono sulla conversione del sequestro, essendo già verificatasi in automatico al momento della condanna, né attengono alla produzione degli effetti del pignoramento, i quali vengono ad esistere per effetto automatico della pubblicazione della sentenza. Si tratta piuttosto di atti di impulso del processo esecutivo che il creditore sequestrante, divenuto pignorante, ha l’onere di compiere nel contesto di un processo esecutivo già iniziato[15]. Che tali formalità afferiscano all’inserimento del sequestro nel fascicolo dell’esecuzione è provato dal fatto che l’annotazione di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. non ha efficacia costitutiva, ma è una mera pubblicità dichiarativa, avendo l’unica finalità di rendere noto ai terzi l’esistenza del più solido vincolo del pignoramento.
Il Tribunale di Spoleto dà valore a queste argomentazioni creando un parallelo tra l’inizio dell’esecuzione forzata a norma dell’art. 555 c.p.c., ovvero nell’espropriazione immobiliare ordinaria fondata su un titolo esecutivo, e l’esecuzione forzata intrapresa a norma dell’art. 686 c.p.c. sulla scorta di un sequestro conservativo convertito. Mentre nel primo caso, l’esecuzione inizia con la notificazione al debitore e la successiva trascrizione dell’atto di pignoramento, precedute dalla notificazione del titolo e del precetto, nel secondo caso il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto, in quanto è la pronuncia della condanna che segna l’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 491 c.p.c.
Inoltre, si osserva che mentre nell’esecuzione ordinaria fondata su titolo esecutivo l’art. 557 c.p.c. impone al creditore l’iscrizione a ruolo nei 15 giorni successivi alla riconsegna del pignoramento notificato, l’art. 156 disp. att. c.p.c. imponendo il deposito della sentenza di condanna nei 60 giorni successivi alla comunicazione, presuppone l’iscrizione a ruolo del pignoramento. Sarebbe questa la ragione per la quale non richiama espressamente l’iscrizione a ruolo della procedura, ma si limita a citare le notificazioni ex art. 498 c.p.c.[16]
4.Riflessioni conclusive. Il Giudice di Spoleto, pur occupandosi della sola applicazione dell’art. 557 c.p.c., propende quindi per la validità del primo orientamento giurisprudenziale, ritenendo che la tesi contraria poggi su una lettura creativa del dato positivo che finisce con il cancellare la portata precettiva di cui all’art. 686, comma 1, c.p.c., e con il rendere sostanzialmente disponibili per il creditore procedente i termini perentori previsti dall’art. 557 c.p.c., posto che gli stessi non verrebbero più a decorrere dalla conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento, ma dal compimento dell’iniziativa, più o meno tempestiva, consumatasi entro l’arco del 60 giorni previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. assunta dal procedente
Invero, attribuire all’art. 156 disp. att. c.p.c. l’effetto di costituire il termine iniziale da cui far decorrere gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 557 e 497 c.p.c. avrebbe il duplice effetto di abrogare implicitamente la portata dell’art. 686 c.p.c. e di attribuire ingiustamente ai creditori sequestranti un termine ben maggiore, rispetto agli “ordinari” creditori pignoranti, di quello stabilito dagli artt. 557, 497 e 567 c.p.c., creando una irragionevole disparità di trattamento tra le due diverse categorie[17].
Una diversa soluzione, d’altra parte, porrebbe nel nulla le modifiche legislative che hanno progressivamente inciso, riducendoli, sui termini del processo esecutivo nell’ottica di contenerne la durata e di deflazionare il carico giudiziario. L’onere di iscrivere a ruolo nel termine di 15 giorni, in particolare, ha il chiaro scopo di rafforzare il potere di impulso del creditore e di responsabilizzarlo, dal momento che prima delle modifiche, quando l’iscrizione a ruolo competeva alla cancelleria, era invalsa la tendenza dei creditori a disinteressarsi del corso del giudizio.
Tali termini, secondo il Tribunale di Spoleto, “non costituiscono mero formalismo ma sono posti a presidio dell’interesse pubblicistico al celere svolgimento della fase introduttiva del processo esecutivo, che appare essere uno dei principi ispiratori delle riforme del processo esecutivo degli ultimi anni (non soltanto del D.L. n. 132/2014, che ha modificato il testo dell’art. 557 c.p.c., che qui interessa, ma anche, per tutte, delle recenti innovazioni della riforma “Cartabia” di cui al D. Lgs. n. 149/2022)”[18].
Per quanto condivisibili, tuttavia, tali rilievi non sono del tutto appaganti. La scansione temporale proposta dal Tribunale di Spoleto, infatti, poteva avere un andamento più lineare prima dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 497 c.p.c. (da 90 a 45 giorni). Il sequestrante, infatti, aveva 60 giorni per depositare la sentenza di condanna e ulteriori 30 per formulare l’istanza di vendita. Oggi, invece, il termine per il deposito dell’istanza di vendita (più breve di quello per il deposito della sentenza di condanna) scade in data anteriore a quello fissato per la formazione del fascicolo dell’esecuzione, con il rischio che il creditore si veda costretto a depositare l’istanza di vendita prima ancora che una sentenza di condanna venga acquisita al fascicolo dell’esecuzione e che, quindi, un’iscrizione a ruolo sia concretamente avverabile[19].
Ciò depone indubbiamente in favore dell’opportunità di un intervento chiarificatore sul punto, se non da parte del legislatore, quanto meno da parte della giurisprudenza di legittimità.
[1] Nel senso che la conversione opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 disp. att. c.p.c., è attività di impulso processuale che il sequestrante ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento, Cfr. Cass. n. 18536/2007; Cass. n. 21481/2016; Cass. n. 25625/2013; Cass. n. 10871/2012; Cass. n. 3241/2011; Cass. n. 10029/2006; Cass. n. 8615/2004; Cass. n. 8060/1996.
[2] La Riforma Cartabia ha modificato la norma nell’intento di incidere sul “fattore tempo” del processo di espropriazione forzata. Sono quindi stati ridotti a quarantacinque giorni (non più sessanta) i termini per il deposito della documentazione ipocatastale nonchè per l’eventuale proroga. Va detto però che la coincidenza temporale tra il termine per il deposito dell’istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale non significa affatto che tale documentazione debba necessariamente depositarsi unitamente all’istanza di vendita né che il suo deposito possa precedere l’istanza stessa.
[3] La questione, infatti, si è aperta a seguito delle modifiche, introdotte con la novella del 2015 che hanno portato da novanta a quarantacinque giorni il termine di cui all’articolo 497 c.p.c. per proporre l’istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare.
[4] La tempistica dell’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare è stata aggiornata con la modifica dell’art. 557 c.p.c. ad opera del Correttivo Cartabia. Adesso il creditore deve depositare, a pena di inefficacia, entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento: le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento e la nota di trascrizione che invece, secondo la precedente formulazione della norma, doveva essere depositata “appena restituita dal conservatore dei registri immobiliari”. Il problema è, dunque, che il pignoramento potrebbe essere dichiarato inefficace se la restituzione, e quindi il deposito, dovessero avvenire dopo il termine dei 15 giorni.
[5] Secondo la giurisprudenza il deposito della copia della sentenza di condanna, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, costituisce un’attività di impulso processuale che va posta in essere in un momento successivo a quello in cui si perfeziona la conversione in pignoramento (ex plurimis Cass. 35365/2023). La sanzione conseguente al mancato compimento dell’iscrizione a ruolo e degli incombenti richiesti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. consiste nella inefficacia del pignoramento. Tale inefficacia evolve, quindi, nella estinzione del processo di espropriazione immobiliare ai sensi dell’art. 630 c.p.c.
[6] Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 20/0/2023, in www.inexecutivis.it, 15/4/2023.
[7] In questi termini, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, cit.
[8] Tribunale di Ragusa, Ordinanza, 9/2/2022, www.ilcaso.it, 09/03/2022.
[9] Così: Cass. 27 gennaio 1967, n. 243; Cass. 30 maggio 1969, n. 1937; Cass. 30 marzo 1971, n. 924; Cass. 27 luglio 1973, n. 2202; Cass. 15 marzo 1974, n. 747, in Foro It., 1974, I, 3395; Cass. 24 maggio 1986, n. 3499; Cass. 25 marzo 1988, n. 2589; Cass. 18 dicembre 2023, n. 35365 secondo cui “il vincolo cautelare impresso col sequestro si trasforma in vincolo esecutivo nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza esecutiva di condanna, con effetto dal tempo dell’imposizione del primo”. Si v. altresì nella giurisprudenza di merito Trib. Varese 18 gennaio 2014, secondo cui, la trasformazione della misura cautelare in pignoramento avviene nel momento stesso della formazione del titolo esecutivo che accerta l’’esistenza della pretesa creditoria e condanna il debitore al pagamento, mentre l’adempimento di deposito prescritto dalle disposizioni di attuazione attiene ad una fase processuale successiva dell’esecuzione, di cui ne costituisce atto di impulso in un certo analogo ad un altro previsto a pena di inefficacia.
[10] L’ordinanza tiene conto di quanto affermato in tal senso dalla Suprema Corte la quale, pronunciatasi sulla vicenda in diverse occasioni, ha espresso ben chiaro il concetto in virtù del quale, una volta effettuata la conversione del sequestro in pignoramento nei tempi e nei modi sopra specificati “l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento”.
[11] Secondo il Trib. Spoleto in commento “l’adempimento di cui all’art. 498 c.p.c. è l’unico dei vari contemplati dal codice di rito nella fase iniziale del procedimento esecutivo per il quale, a differenza di quanto prescritto dall’art. 557 c.p.c., non sono previsti termini perentori (acceleratori), ma soltanto ordinatori. Tale disposizione prevede, invero, quale effetto latamente sanzionatorio per il loro mancato rispetto, non già l’inefficacia del pignoramento, ma l’impossibilità per il G.E. di pronunciare l’ordinanza di vendita o pronunciare assegnazione, possedendo le notifiche ex art. 498 c.p.c., se così si può dire, “un ruolo marginale” nell’economia degli adempimenti posti a carico del creditore procedente.
[12] Anche il Tribunale di Spoleto in commento, afferma che “nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto al debitore in quanto, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, il sequestro si è convertito in pignoramento con la lettura del dispositivo in udienza e ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., l’inizio della procedura esecutiva. È chiaro che detta norma non richiami espressamente l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ma la presupponga”.
[13] La precisazione si appalesa necessaria, atteso che il momento della conversione del sequestro in pignoramento è diverso allorquando la condanna deriva da sentenza civile ovvero da sentenza penale. Nel primo caso, si ha conoscenza della condanna mediante comunicazione della sentenza, mentre nel secondo caso si ha conoscenza della condanna mediante lettura del dispositivo in udienza.
[14] “Pienamente condiviso, infatti, è il percorso logico-motivazionale seguito dalla ordinanza quivi censurata e che merita di essere qui riproposto, addivenendosi a siffatta conclusione, per quanto si chiarirà infra, non già per acritico appiattimento sulle conclusioni del Giudice della precedente fase cautelare, quanto e diversamente per autonomo convincimento maturato alla luce della lettura degli atti e dei precedenti citati da ambo le difese di parte, oltre che dal G.E. medesimo e che conducono a confermare le conclusioni già seguite dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella ordinanza richiamata nella precedente fase cautelare”
[15] Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 06/05/2004; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007, tutte richiamate dal Tribunale di Spoleto.
[16] In quest’ottica il Tribunale di Spoleto considera il deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell’esecuzione un atto di impulso successivo a quello in cui si perfeziona la conversione, sicché allo spirare del termine di 60 giorni non si configurerebbe un vizio del pignoramento o dell’espropriazione con esso iniziata, ma si creerebbero le condizioni per una pronuncia di estinzione per inattività a norma dell’art. 630 c.p.c.
[17] Così Trib. Barcellona P.G., cit.
[18] In questo passaggio il Tribunale di Spoleto richiama le argomentazioni sviluppate dal GE nel pronunciare l’ordinanza oggetto di reclamo.
[19] Così già Trib. Ragusa, cit.
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