I tribunali di Torino e Milano hanno respinto le richieste urgenti presentate dai difensori del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. La difesa aveva domandato di interrompere la detenzione mentre veniva esaminata l’istanza di grazia presentata dalla moglie. Secondo i giudici, però, non erano emerse circostanze di “necessità e urgenza” tali da giustificare una decisione immediata. Questo caso riporta alla luce la questione su quando sia effettivamente possibile sospendere una pena definitiva e quali siano i limiti previsti dalla legge in merito.
Sospensione della pena, cosa significa davvero
L’espressione “sospensione della pena” può indicare istituti giuridici diversi: nel caso di una condanna definitiva già diventata esecutiva, il termine più preciso è “differimento” o “rinvio dell’esecuzione della pena”. La condanna non viene annullata e la persona non viene dichiarata innocente, il giudice stabilisce soltanto che, per un determinato periodo, il condannato non debba entrare in carcere oppure possa interrompere la detenzione già iniziata.
Una volta venute meno le condizioni che avevano giustificato il provvedimento, la pena deve essere eseguita. Il differimento, dunque, non riduce automaticamente gli anni da scontare e non modifica quanto stabilito dalla sentenza. Non va confuso neppure con la sospensione condizionale della pena, che può essere riconosciuta direttamente dal giudice al momento della condanna, generalmente quando la pena inflitta non supera i due anni. In quel caso l’esecuzione resta sospesa per un periodo determinato e il reato può estinguersi se il condannato non ne commette altri e rispetta gli eventuali obblighi imposti. Il differimento disciplinato dagli articoli 146 e 147 del codice penale interviene invece in una fase successiva e risponde soprattutto a ragioni umanitarie, sanitarie o legate alla possibile concessione della grazia.
Sospensione della pena obbligatoria: quando il giudice deve concederla
L’articolo 146 del codice penale disciplina il rinvio obbligatorio: quando ricorrono determinati requisit, il giudice non compie una valutazione di opportunità, ma deve differire l’esecuzione della pena. Il primo caso riguarda una donna incinta. Il secondo interessa la madre di un bambino di età inferiore a un anno. La tutela non è rivolta soltanto alla condannata, ma anche al neonato e alla necessità di preservare il rapporto con la madre durante i primi mesi di vita. Il rinvio può tuttavia essere revocato se la gravidanza si interrompe, il bambino muore, viene abbandonato o affidato ad altre persone. Lo stesso può accadere se la madre perde la responsabilità genitoriale. La terza situazione prevista dalla legge riguarda le persone affette da Aids conclamata, da una grave deficienza immunitaria oppure da un’altra malattia particolarmente grave. In quest’ultimo caso non basta presentare una diagnosi o dimostrare di avere bisogno di cure.Le condizioni devono risultare incompatibili con la detenzione e la malattia deve essere arrivata a una fase tanto avanzata da non rispondere più ai trattamenti e alle terapie disponibili. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione sanitaria e, quando necessario, attraverso una perizia. Il punto centrale ha a che fare con possibilità che il carcere possa impedire di garantire cure adeguate oppure sottoponga il detenuto a sofferenze non compatibili con il rispetto della dignità umana.
Sospensione della pena facoltativa: i tre casi previsti dalla legge
L’articolo 147 regola invece il differimento facoltativo. In queste situazioni il giudice può rinviare l’esecuzione, ma non è obbligato a farlo. Deve valutare concretamente le condizioni del condannato e verificare che non esista un pericolo concreto di commissione di nuovi delitti.Il primo caso è la presentazione di una domanda di grazia. La legge permette di sospendere la pena nell’attesa che il presidente della Repubblica decida sull’istanza, ma pone un limite preciso: il rinvio non può durare complessivamente più di sei mesi dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile. La seconda ipotesi riguarda chi si trova in condizioni di grave infermità fisica: rispetto al differimento obbligatorio, la malattia può essere meno avanzata, ma deve comunque avere una gravità tale da rendere la permanenza in carcere particolarmente difficile o contraria al diritto alla salute. Non ogni patologia, quindi, permette di ottenere la libertà. I giudici considerano la situazione clinica complessiva, le possibilità di cura offerte dall’amministrazione penitenziaria e l’eventuale disponibilità di reparti ospedalieri protetti. L’età avanzata, da sola, non è sufficiente: può assumere rilievo soltanto insieme alle effettive condizioni fisiche. Il terzo caso riguarda la madre di un bambino di età inferiore a tre anni. Anche qui il provvedimento può essere revocato se la madre perde la responsabilità genitoriale oppure se il figlio muore, viene abbandonato o affidato a un’altra persona.
La domanda di grazia non blocca automaticamente la condanna
La presentazione di una domanda di grazia non consente automaticamente al condannato di uscire dal carcere. Se fosse così, sarebbe sufficiente inviare un’istanza al Quirinale per congelare almeno temporaneamente qualsiasi pena definitiva, mentre il giudice deve invece stabilire se il rinvio sia concretamente giustificato. Tra gli elementi che possono essere considerati ci sono la durata della condanna, il tempo necessario per esaminare la domanda, la condotta del detenuto e il rischio che la pena venga interamente eseguita prima della decisione presidenziale. Quest’ultimo aspetto spiega perché il differimento collegato alla grazia trovi una delle sue principali ragioni nelle pene brevi. Se il condannato dovesse trascorrere in carcere pochi mesi, la grazia rischierebbe di arrivare quando la pena è già stata scontata, perdendo gran parte della propria utilità. La situazione è diversa quando restano molti anni di detenzione. In questo caso l’attesa della decisione del Quirinale non rischia di rendere inutile l’eventuale provvedimento.
Per approfondire: Mario Roggero resta in carcere: respinta la richiesta di sospensione della pena
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Giulia Camuffo
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