Il DL Ambiente 2026, approvato dal Consiglio dei ministri del 2 ottobre, prevede novità per imprese e operatori del settore ambientale, con interventi sulle autorizzazioni, sulla gestione dei rifiuti, sulle terre e rocce da scavo e sulle bonifiche dei siti contaminati.
Il provvedimento, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche, si compone di cinque articoli e modifica diverse disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale.
Vediamo le principali misure contenute nello schema del 1° ottobre 2026, il cui contenuto dovrà essere verificato alla luce del testo ufficiale.
1) Autorizzazioni ambientali: le novità per VIA e AIA
L’articolo 1 interviene sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulle attività istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).
Tra le novità figura l’attribuzione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC delle verifiche di assoggettabilità a VIA per i progetti di competenza.
Sul fronte dei ritardi nelle procedure VIA, il decreto modifica la disciplina del rimborso dei diritti di istruttoria prevista dall’articolo 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.
Dal 2026 è prevista una copertura nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe ambientali.
Per il 2027 viene inoltre autorizzata una spesa di 500.000 euro per rafforzare le istruttorie ministeriali relative al rinnovo e al riesame delle AIA statali già rilasciate, con particolare riferimento ai profili sanitari.
Terre e rocce da scavo: deposito fino a 4.000 metri cubi
Una delle principali novità per le imprese edili riguarda le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.
L’articolo 4 introduce nel Testo Unico Ambientale il nuovo articolo 185-ter, che innalza i limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti identificati dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03.
Per tali materiali il limite passa da 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 pericolosi, a:
- 4.000 metri cubi complessivi;
- 800 metri cubi al massimo di rifiuti pericolosi.
L’aumento riguarda le soglie quantitative e non elimina gli altri requisiti previsti dalla disciplina del deposito temporaneo.
Cantieri fino a 20 metri cubi: riutilizzo senza caratterizzazione preventiva
Un’ulteriore semplificazione interessa i cosiddetti cantieri puntuali.
Il nuovo articolo 185-ter consente di riutilizzare direttamente nel sito di produzione, senza preventiva caratterizzazione ambientale, le terre e rocce da scavo prodotte in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto.
Il materiale deve essere destinato al riutilizzo nello stesso sito e il rispetto dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione è esclusa per i materiali contenenti le sostanze specificamente individuate dalla norma, tra cui calcestruzzo, bentonite e miscele cementizie utilizzate negli scavi, nonché per le terre provenienti da siti in bonifica o da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.
2) CSS-combustibile: nuove procedure per gli impianti
L’articolo 4 modifica anche l’articolo 35 del DL n. 77/2021, relativo alla sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti del DM n. 22/2013.
Per gli impianti già autorizzati alle operazioni R1, la sostituzione non costituisce modifica sostanziale ai fini AIA purché non aumenti la capacità produttiva autorizzata e siano rispettate le prescrizioni sui limiti emissivi.
È prevista una comunicazione all’autorità competente, accompagnata dalla documentazione tecnica.
Entro 45 giorni dalla ricezione, l’autorità può richiedere una nuova domanda di autorizzazione qualora rilevi il mancato rispetto delle condizioni. In assenza di pronuncia entro il termine, l’interessato può procedere.
Per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, il decreto prevede invece il mero aggiornamento del titolo abilitativo, mediante comunicazione da presentare almeno 45 giorni prima dell’intervento, nel rispetto delle medesime condizioni.
È inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 del termine indicato nell’articolo 4, comma 5-bis, del DL n. 17/2022, con ulteriori modifiche alla disposizione.
3) Bonifiche: 150 giorni per l’ordinanza al responsabile
L’articolo 5 interviene sulla disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, modificando l’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006.
La provincia dovrà adottare l’ordinanza motivata nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1 e senza indugio.
In caso di mancato rispetto del termine, la regione assegna alla provincia un periodo non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, l’ordinanza viene adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Il termine riguarda l’adozione dell’ordinanza, non il completamento degli interventi di bonifica.
Lo stesso articolo dispone la soppressione della decima e della sedicesima riga della sezione Metalli della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V, corrispondenti alle concentrazioni soglia di contaminazione di ferro e manganese nelle acque sotterranee.
Sono inoltre previsti criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine comprese nei siti di interesse nazionale.
Ti consigliamo anche i nostri applicativi:
Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:
Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it
4) Economia circolare: nuovi obblighi per consorzi e produttori
Il decreto introduce disposizioni per prevenire i conflitti di interesse negli organi amministrativi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi degli imballaggi.
Per i produttori delle bottiglie per bevande individuate dalla normativa è previsto inoltre un obbligo annuale di comunicazione al CONAI dei quantitativi immessi sul mercato e della plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, distinguendone la provenienza dall’Unione europea o da Paesi terzi.
Ti consigliamo anche i nostri applicativi:
Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:
Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it
5) Fondi per emergenze ambientali e Terra dei Fuochi
L’articolo 2 istituisce, dal 2027, un fondo di 11 milioni di euro annui per interventi dei comuni relativi a eventi ambientali imprevedibili che non comportano la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale o regionale.
Il contributo massimo è pari a un milione di euro per singolo evento.
L’articolo 5 prevede inoltre finanziamenti per il risanamento e la bonifica della Terra dei Fuochi, ma nello schema esaminato gli importi risultano ancora da definire.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link







