RUNTS, pratiche senza firma digitale dal 15 ottobre: le novità







Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore (ETS) possono presentare le pratiche al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) senza dover firmare digitalmente la distinta.

La novità è stata comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con avviso del 15 ottobre 2026 e introduce una modalità semplificata di trasmissione delle istanze, attraverso l’autenticazione sul portale ministeriale.

Per procedere è sufficiente accedere con SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), compilare la pratica, verificarne il contenuto e inviarla telematicamente.

La semplificazione interessa tutte le tipologie di pratiche RUNTS, con due eccezioni per le quali resta obbligatoria la firma digitale.

Le nuove modalità operative sono disciplinate dal decreto dipartimentale n. 249 dell’8 ottobre 2026, che aggiorna gli allegati tecnici relativi al funzionamento del Registro.

RUNTS senza firma digitale: chi può utilizzare la nuova procedura

La novità riguarda gli enti del Terzo settore e i soggetti abilitati a presentare le pratiche per loro conto, tra cui i legali rappresentanti e i delegati autorizzati.

In precedenza, per completare l’invio di una pratica era necessario sottoscrivere digitalmente la distinta, ossia il documento riepilogativo dei dati inseriti nella procedura.

Dal 15 ottobre, invece, l’autenticazione tramite identità digitale consente di trasmettere direttamente l’istanza, senza questo ulteriore adempimento.

La nuova modalità si applica a tutte le tipologie di pratiche, tra cui:

  • iscrizione al RUNTS;
  • variazione e aggiornamento dei dati dell’ente;
  • deposito di bilanci e altri atti;
  • adempimenti relativi al cinque per mille;
  • cancellazione dal Registro.

L’obiettivo è semplificare gli adempimenti amministrativi degli ETS, riducendo i passaggi necessari per la trasmissione delle istanze, senza compromettere la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni.

Come presentare una pratica RUNTS dal 15 ottobre 2026

Con la nuova procedura, gli utenti abilitati possono compilare e inviare le istanze direttamente in sessione autenticata.

In particolare, occorre:

  1. Accedere al portale RUNTS – Servizi Lavoro del Ministero tramite SPID, CIE o CNS.
  2. Selezionare la tipologia di pratica da presentare e compilare i campi richiesti.
  3. Caricare gli eventuali documenti previsti, verificando la correttezza dei dati inseriti.
  4. Procedere all’invio telematico senza sottoscrivere digitalmente la distinta, salvo i casi di esclusione.

Il sistema utilizza i dati acquisiti attraverso l’autenticazione e quelli presenti nel RUNTS per identificare il soggetto che presenta la pratica e verificarne la legittimazione.

Con l’invio in sessione autenticata viene inoltre generato un documento informatico immodificabile contenente gli estremi dell’autenticazione e della trasmissione, a garanzia della tracciabilità dell’operazione.

NOTA BENE: l’eliminazione dell’obbligo di firma digitale riguarda la distinta della pratica. Restano fermi gli eventuali obblighi di sottoscrizione dei documenti allegati, quando previsti dalla normativa.

Firma digitale RUNTS: i due casi in cui resta obbligatoria

La semplificazione non si applica indistintamente a tutti i soggetti che operano sul Registro.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, la firma digitale della distinta continua a essere richiesta in due situazioni.

1. Pratiche presentate dal notaio

Rimangono soggette alla sottoscrizione digitale le pratiche presentate dal notaio ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore, relativo all’acquisizione della personalità giuridica.

2. Pratiche presentate tramite delega con firma riservata al delegante

La firma digitale resta necessaria anche quando è stata conferita una delega alla “Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante”.

In questo caso, la procedura non cambia:

  • il delegato compila la pratica sul portale;
  • trasmette la distinta al delegante affinché la firmi digitalmente;
  • carica la distinta sottoscritta sulla piattaforma;
  • procede all’invio dell’istanza.

Diversamente, se la delega autorizza espressamente la compilazione e l’invio in sessione autenticata, il delegato può trasmettere la pratica utilizzando la propria identità digitale, senza dover firmare digitalmente la distinta.

La distinzione è importante: non tutte le pratiche presentate tramite delegato richiedono ancora la firma digitale. L’obbligo dipende dalla tipologia di delega conferita.

Decreto n. 249/2026: controlli e gestione delle pratiche

Le nuove modalità di presentazione sono recepite dal decreto dipartimentale n. 249 dell’8 ottobre 2026, che sostituisce gli allegati tecnici A e B del DM n. 106 del 15 settembre 2020, relativi al funzionamento del RUNTS.

Le specifiche aggiornate disciplinano l’identificazione degli utenti, la trasmissione delle istanze e i controlli effettuati dalla piattaforma.

In particolare, il sistema verifica:

  • la legittimazione del soggetto che presenta la pratica;
  • la completezza e la coerenza dei dati inseriti;
  • la correttezza formale della documentazione allegata;
  • la validità della firma digitale, nei casi in cui rimane obbligatoria.

ATTENZIONE: se i controlli non vengono superati, la pratica non può essere inoltrata. Qualora l’esito negativo emerga dalle verifiche successive alla trasmissione, il sistema lo comunica all’ente entro il secondo giorno lavorativo successivo e l’istanza si considera non inviata.

I documenti allegati devono inoltre rispettare il formato PDF/A, secondo le specifiche tecniche del Registro.

Dopo l’invio, l’utente può verificare lo stato della pratica attraverso la scrivania utente del portale RUNTS, consultare le eventuali richieste di integrazione dell’Ufficio competente e trasmettere la documentazione necessaria.

Per accompagnare gli enti nell’utilizzo delle nuove funzionalità è disponibile anche la guida pratica ministeriale “Come presentare le pratiche in sessione autenticata”, che illustra la procedura semplificata e le eccezioni all’eliminazione della firma digitale.


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