Il Tribunale amministrativo del Lazio-sezione Latina si è pronunciato sul ricorso presentato contro l’affidamento del servizio rifiuti di Terracina alla società Super Eco srl
Lo scorso febbraio, il Comune di Terracina ha aggiudicato alla società Super Eco S.r.l. la gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti sul territorio Comunale e servizi connessi”.
Un aggiudicazione discussa dal momento che, sulla piattaforma della Provincia di Frosinone (stazione appaltante in quanto il Comune di Terracina non avrebbe le competenze per espletare tale tipo di gara d’appalto), a presentare la migliore offerta, un anno prima, a marzo 2025, è stata una ditta, la Super Eco srl di Cassino, i cui vertici passati e presenti sono stati investiti da processi e indagini, persino della Direzione Distrettuale Antimafia.
La Super Eco, con sede a Cassino, è arrivata prima nell’e offerta economica, sopravanzando la Teknoservice srl e la De Vizia Spa, ossia la società che ha gestito per anni la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Terracina. La gara per il trasporto, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti a Terracina è molto ambita, avendo un valore complessivo di quasi 93 milioni di euro per cinque anni di gestione, più tre di proroga e uno di deroga. In tutto nove anni, già stabiliti a monte.
La ditta ciociara Super Eco srl, guidata dall’amministratore e socio unico, Carlo Ciummo, è finita dentro una interrogazione parlamentare presentata dal senatore Domenico De Siano (Forza Italia). Nell’interrogazione si ricorda che la Super Eco srl, società con sede a Cassino fondata nel 2015, nel 2016 è subentrata alla EGO ECO, rilevando il ramo dell’azienda. Le cessioni dalla Ego Eco alla Super Eco sono continuati anche nel 2022 e nel 2024.
All’interno della Super ECO S.r.l., dall’analisi della visura ordinaria del registro delle imprese della camera di commercio di Frosinone risulta che il socio unico e rappresentante è Carlo Ciummo, figlio dell’ex amministratore della EGO ECO S.r.l. Vittorio Ciummo. Quest’ultimo risulta condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per reati nell’ambito degli appalti della nettezza urbana.
Secondo gli inquirenti, alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza a partire dall’estate 2008, attorno alla raccolta rifiuti a Minturno sarebbe stata consumata una frode in appalti pubblici e una truffa da parte della società appaltatrice, la Ego Eco, reati resi possibili dall’appoggio dato all’azienda da dirigenti comunali e politici, con la raccolta differenziata rimasta solo sulla carta. I politici e gli amministratori coinvolti, invece, furono assolti.
Ciummo senior, ad ogni modo, nel 2023, risultava indagato insieme al figlio, Carlo Ciummo, in una indagine della Dda di Napoli. Al centro della attenzioni investigative il sistema che ruoterebbe attorno a Nicola Ferraro, imprenditore di Casal di Principe ed ex consigliere regionale dell’Udeur. Tra i reati contestati nell’indagine quello di concorso esterno in associazione camorristica per fatti gravitanti sempre nel campo del businness dei rifiuti. Ferraro è noto per una maxi confisca subita per un valore di circa 2,5 milioni di euro. Per la Dda l’ex politico Udeur sarebbe al centro “di un gruppo di imprenditori che ha fatto cartello, ossia ha monopolizzato il settore della sanificazione di strutture della sanità pubblica campana”.
Tornando alla gara rifiuti terracinese, è stata la De Vizia, difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macrì e Mario Pagliarulo a fare ricorso al Tar contro il Comune di Terracina, assistito dall’avvocato Lina Vinci e la Provincia di Frosinone, difesa dagli avvocati Mariacristina Iadecola e Teresa Ardovini, e nei confronti della Super Eco, difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Fabrizio Viola, Giovanni Tavernise e Giuseppe De Vergottini.
Il ricorso chiedeva l’annullamento della determina di aggiudicazione della gara datata 25 febbraio 2026 e annunciata tramite comunicata stampa dal Comune di Terracina, oltreché ogni atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi tutti gli atti e verbali della commissione giudicatrice inclusi i verbali di valutazione dell’anomalia dell’offerta della Super Eco S.r.l.
Secondo la De Vizia vi sarebbero stati una serie di violazioni nell’espletamento della gara, come ad esempio le certificazioni di qualità prodotte dall’aggiudicataria. Super Eco, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta sotto diversi aspetti peggiorativa rispetto alle caratteristiche minime del servizio prescritte negli atti di gara, incorrendo in una specifica causa di esclusione.
Lo scorso 16 aprile, il Tar ha accolto l’istanza cautelare della De Vizia sospendendo l’aggiudicazione “al solo fine di mantenere la res adhuc integra (essendo la gestione del servizio attualmente svolta dalla ricorrente)“; contestualmente è stata disposta la fissazione della pubblica udienza per la discussione del merito, per il 24 giugno successivo.
Il Tar di Latina composto dai giudici Donatella Scalia, Francesca Romano e Emanuela Traina ha respinto il ricorso della De Vizia condannandola alla spese di 5mila euro e respingendo il ricorso introduttivo e quello incidentale ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Tar ha ritenuto che il Collegio che il contratto di avvalimento ha “soddisfatto il possesso del requisito contestato, ma anche che il contenuto dello stesso sia conforme agli standard minimi richiesti dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, che come noto non richiede che lo stesso debba necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, essendo necessario, ai fini della procedura di selezione del contraente”.
“Parimenti infondato – si legge – è il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che le certificazioni di qualità prodotte dalla aggiudicataria al fine della presentazione di una garanzia provvisoria in misura ridotta riguarderebbero non già l’intera organizzazione aziendale, bensì una singola unità produttiva (ubicata in Pignataro alla via Ausonia km 4), così che l’amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione dalla gara”.
Inoltre “neppure il terzo motivo, con cui viene lamentata l’inadeguatezza del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dall’aggiudicataria, in quanto consistente in un «mero schema di piano tariffario MTR2 ARERA» sfornito di relazione esplicativa che ne illustri sinteticamente il contenuto, nonché l’illegittima modificazione dello stesso in corso di procedura (e la conseguente alterazione dell’offerta economica che ne sarebbe derivata) può essere accolto”. Non accolti anche il quarto e quinto motivo di doglianza relativamente al ribasso effettuato dalla controinteressata sul costo della manodopera, pari al 16%, sarebbe «eclatante e oggettivamente anomalo» e non adeguatamente giustificato con riferimento ad una più efficiente organizzazione aziendale.
“Alla luce delle riferite modalità di espletamento della verifica di congruità – scrivono i giudici amministrativi – deve escludersi che la stessa sia caratterizzata da difetto di istruttoria, avendo sia il RUP che la Commissione svolto addirittura in più sedute e richiedendo svariati approfondimenti documentali, le dovute verifiche, senza che il giudizio definitivamente reso sulla stessa sia affetto dai lamentati profili di illogicità e contraddittorietà”. Infondato anche il motivo con cui la De Vizia lamentava che la Super Eco avesse presentato una offerta peggiorativa con riferimento al numero di dipendenti da adibire al servizio e di ore da impiegare nel relativo espletamento, nonché ai costi per la manodopera. Secondo il Tar, invece, la Super Eco ha presentato un progetto organizzativo dell’espletamento del servizio che è stato ritenuto dalla commissione, con motivazione esente da palesi profili di illogicità, erroneità o contraddittorietà, del tutto adeguato alle esigenze dell’amministrazione appaltante.
Respinta anche la doglianza sul “porta a porta” della raccolta rifiuti in quanto il bando non prevedeva il sistema quale modalità inderogabile: “la proposta formulata da Super Eco S.r.l. per il solo centro storico, basata sulla previsione di alcuni punti di raccolta presidiati con automezzi elettrici e operatori dedicati al controllo della qualità del conferimento, è stata legittimamente ritenuta, dalla Commissione, con motivazione esente da profili di palese illogicità o erroneità, migliorativa”.
Per i giudici, la Super Eco S.r.l. ha prodotto un atto denominato «Dichiarazione+Impegno+Mezzi.pdf» recante l’attestazione della disponibilità, all’avvio del servizio, dei mezzi necessari allo svolgimento dello stesso, fornendo per ciascun mezzo il numero, la tipologia, la capacità, la targa, la classe energetica e il titolo di proprietà; per altro verso l’amministrazione ben può accedere al registro tenuto presso l’Albo nazionale, indipendentemente dal link fornito dalla concorrente al fine di verificare quello che, chiaramente, costituisce un requisito di esecuzione dell’appalto e non già di partecipazione alla gara.
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Bernardo Bassoli
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