EIOPA aggiorna gli standard sulla trasparenza Solvency II, con nuove informazioni su proporzionalità, imprese non complesse e vigilanza sui gruppi.
La trasparenza della vigilanza assicurativa nell’ambito di Solvency II entra in una nuova fase. Il 15 luglio 2026 EIOPA ha pubblicato il Final Report contenente i progetti definitivi di norme tecniche di attuazione destinati a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451.
L’intervento aggiorna i modelli e le istruzioni utilizzati dalle autorità nazionali di vigilanza per pubblicare informazioni aggregate sulle imprese di assicurazione e riassicurazione, sui gruppi assicurativi e sulle attività svolte dalle stesse autorità.
La revisione non introduce direttamente nuovi obblighi di informativa pubblica a carico delle compagnie. Incide, tuttavia, sul sistema attraverso il quale le autorità rendono conoscibili e confrontabili i dati relativi all’applicazione di Solvency II nei diversi Stati membri.
Perché EIOPA ha aggiornato gli standard sulla trasparenza
L’articolo 31 della Direttiva 2009/138/CE richiede alle autorità di vigilanza di operare secondo criteri di trasparenza e responsabilità, rendendo disponibili informazioni sulle modalità con cui esercitano la supervisione prudenziale.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 stabilisce i modelli e la struttura delle informazioni quantitative e qualitative che devono essere pubblicate dalle autorità competenti.
Secondo EIOPA, gli standard dovevano essere riallineati alla revisione di Solvency II, alle modifiche del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e all’evoluzione del quadro europeo di supervisory reporting.
Un ruolo centrale è assunto dal Regolamento delegato (UE) 2026/269, che ha modificato, tra gli altri aspetti, l’Allegato XXI del Regolamento delegato Solvency II. L’Allegato individua i dati statistici aggregati che le autorità devono pubblicare sugli elementi principali dell’applicazione del sistema prudenziale.
L’obiettivo dichiarato è aumentare la trasparenza, la comparabilità e l’utilizzabilità delle informazioni di vigilanza, favorendo un’applicazione più armonizzata di Solvency II e consentendo agli operatori di accedere a dati affidabili e aggiornati.
I quattro modelli della nuova informativa di vigilanza
La struttura delineata da EIOPA prevede quattro distinti modelli di pubblicazione.
Il Template A contiene le informazioni statistiche aggregate sulle imprese di assicurazione e riassicurazione. Comprende dati sul numero e sulla tipologia delle imprese, sull’attività transfrontaliera, sulle misure transitorie, sugli attivi, sulle passività, sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali.
Il Template B riguarda i gruppi assicurativi sottoposti a vigilanza. Le informazioni comprendono la struttura del gruppo, le controllate presenti in altri Stati membri o in Paesi terzi, i fondi propri, il requisito patrimoniale di solvibilità e l’utilizzo dei modelli interni.
Il Template C raccoglie i dati quantitativi relativi all’attività delle autorità di vigilanza. Vi rientrano, tra gli altri elementi, il personale impiegato, le ispezioni effettuate, le autorizzazioni, le misure correttive adottate, l’esame dei modelli interni e la partecipazione ai collegi dei supervisori.
Il Template D è dedicato alle informazioni qualitative, come la struttura dell’autorità, i criteri applicati ai capital add-on, le caratteristiche degli elementi dei fondi propri approvati e la partecipazione alle peer review organizzate da EIOPA.
Più trasparenza sulle imprese piccole e non complesse
Una delle novità più rilevanti riguarda le imprese piccole e non complesse, categoria introdotta nel nuovo impianto di Solvency II per rendere più strutturata l’applicazione del principio di proporzionalità.
Le autorità dovranno pubblicare il numero delle imprese classificate come piccole e non complesse e indicare quante di esse siano state invitate a non utilizzare una o più misure di proporzionalità.
La nuova informativa consentirà inoltre di conoscere il numero delle imprese autorizzate ad applicare le singole misure semplificate previste dalla Direttiva.
Le informazioni riguarderanno diversi ambiti del sistema prudenziale, tra cui il reporting, il sistema di governance, la valutazione interna del rischio e della solvibilità, la valutazione delle riserve tecniche e alcuni profili dell’attività transfrontaliera.
Il medesimo approccio viene esteso ai gruppi piccoli e non complessi. Saranno pubblicati sia il numero dei gruppi rientranti nella categoria sia i dati relativi all’effettivo utilizzo delle misure di proporzionalità.
La riforma permetterà quindi di osservare non soltanto la presenza formale del principio di proporzionalità nella normativa, ma anche il modo in cui esso viene concretamente applicato nei diversi mercati nazionali.
Nuovi dati sul meccanismo di assorbimento delle perdite
Il modello quantitativo dedicato alle autorità viene integrato anche con nuove informazioni relative al principal loss-absorbency mechanism.
Le autorità dovranno rendere noto il numero delle richieste presentate per ottenere la disapplicazione del principale meccanismo di assorbimento delle perdite previsto dall’articolo 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché il numero delle richieste accolte.
L’inserimento recepisce una precedente modifica del quadro normativo e completa le informazioni relative alle decisioni prudenziali adottate dalle autorità di vigilanza.
Vigilanza sui gruppi, ispezioni e peer review
Gli standard aggiornano anche le informazioni sulle esenzioni dalla vigilanza di gruppo.
Dovrà essere indicato il numero dei gruppi per i quali la supervisione non trova applicazione a seguito della decisione di non includere una o più imprese nel perimetro di vigilanza, nonché i casi nei quali la supervisione viene esercitata soltanto al livello di una capogruppo intermedia.
Vengono inoltre precisate le modalità di rappresentazione delle ispezioni in loco e delle peer review che si sviluppano su più anni solari. L’obiettivo è evitare duplicazioni o disallineamenti temporali nella pubblicazione delle informazioni.
Sono aggiornati anche numerosi riferimenti ai modelli quantitativi del supervisory reporting, in modo da mantenere la coerenza tra i dati trasmessi dalle imprese alle autorità e quelli successivamente pubblicati in forma aggregata.
Dati riferiti ai quattro esercizi precedenti
Le informazioni continueranno a essere pubblicate con riferimento ai quattro anni solari precedenti.
Le nuove istruzioni chiariscono il raccordo tra l’anno di pubblicazione e l’esercizio finanziario delle imprese sottoposte a vigilanza.
Quando un’impresa chiude l’esercizio dopo il 31 dicembre, l’aggregazione e la pubblicazione dei relativi dati da parte delle autorità potranno avvenire nell’anno successivo a quello in cui l’esercizio si è concluso.
Per gli esercizi terminati prima del 2027 continueranno invece a trovare applicazione le istruzioni precedenti. La previsione è finalizzata a garantire continuità alle serie storiche e una corretta lettura dei dati nel passaggio al nuovo sistema.
Gli impatti per compagnie e gruppi assicurativi
I destinatari formali degli standard tecnici sono le autorità di vigilanza. Le modifiche assumono, tuttavia, rilevanza anche per le imprese e per i gruppi assicurativi.
La qualità dell’informativa aggregata dipenderà infatti dalla correttezza, dalla classificazione e dalla coerenza dei dati acquisiti attraverso il reporting prudenziale.
Le compagnie dovranno quindi verificare il corretto collegamento tra i propri flussi informativi, i nuovi istituti della proporzionalità e le informazioni utilizzate dalle autorità per le pubblicazioni aggregate.
Per le funzioni di compliance, risk management, attuariato e regulatory reporting diventerà particolarmente importante presidiare la qualificazione dell’impresa o del gruppo come piccolo e non complesso, l’utilizzo delle misure semplificate e la coerenza tra dati quantitativi, processi decisionali e documentazione interna.
La maggiore comparabilità delle informazioni permetterà inoltre a imprese, investitori e altri stakeholder di valutare con maggiore precisione le differenze esistenti tra i modelli di supervisione adottati negli Stati membri.
Il testo deve ancora essere adottato dalla Commissione europea
Il Final Report rappresenta la conclusione del lavoro tecnico di EIOPA, ma non coincide ancora con l’adozione definitiva del nuovo regolamento.
I progetti di standard tecnici sono stati trasmessi alla Commissione europea, alla quale spetta decidere sulla loro adozione.
Il testo proposto prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 30 gennaio 2027.
La data deve quindi essere considerata quella prevista dal progetto sottoposto alla Commissione e non un termine già definitivamente vigente.
La consultazione pubblica, svolta tra il 9 ottobre 2025 e il 5 gennaio 2026, ha ricevuto il contributo di un solo stakeholder. Le osservazioni non hanno determinato modifiche sostanziali al progetto, mentre EIOPA ha corretto alcuni errori editoriali.
Una trasparenza più vicina all’effettivo esercizio della vigilanza
La revisione degli standard non si limita a un aggiornamento formale dei modelli.
La pubblicazione di dati specifici sulle imprese non complesse, sulle misure di proporzionalità, sulle decisioni delle autorità e sulle esenzioni dalla vigilanza di gruppo rende più visibile il modo in cui il nuovo impianto di Solvency II viene concretamente applicato.
Il risultato dovrebbe essere un sistema di vigilanza più leggibile e confrontabile, nel quale il principio di proporzionalità potrà essere valutato anche attraverso evidenze quantitative e non soltanto sulla base delle disposizioni normative.
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Alessandro
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