Le Sezioni Unite sull’interruzione della prescrizione in caso di notifica dell’atto introduttivo affetta da nullità




Di Vincenzo Tulumello –


Con la sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto l’annosa questione relativa all’interruzione della prescrizione nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio sia nulla. Il principio di diritto stabilisce infatti che l’effetto interruttivo si produce sin dalla notificazione invalida, purché essa sia oggetto di rinnovazione. Tuttavia, l’efficacia ex tunc della sanatoria non opera laddove la nullità sia dovuta a colpa del notificante, che spetta all’avversario allegare e provare.

La vicenda oggetto della decisione origina da un’azione revocatoria fallimentare esperita dall’attore nei confronti di Banca di Roma s.p.a., all’epoca in cui essa stava fondendosi per incorporazione con Unicredit s.p.a. La notifica dell’atto di citazione era stata recapitata nei locali degli uffici della Banca di Roma, che erano stati nel frattempo occupati da Unicredit. Il Tribunale di Monza, adito in primo grado, rilevava la nullità dell’atto notificato, ne disponeva la rinnovazione. Unicredit, destinataria della nuova notifica, sollevava quindi l’eccezione di prescrizione, essendo nel frattempo decorsi i cinque anni utili ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 67, secondo comma, l. fall. Tale eccezione, non accolta dal Tribunale, veniva invece ritenuta fondata dalla Corte d’Appello di Milano, la quale, ritenendo la notifica originaria non nulla ma inesistente, affermava l’inidoneità della seconda notifica a produrre effetti retroattivi.

In primo luogo, la Corte di cassazione ribadisce il principio, già espresso da Cass. S. U. 20 luglio 2016, n. 14916, per cui la notifica eseguita in luogo privo di diretto collegamento con il destinatario non è inesistente, bensì nulla, e dunque passibile di rinnovazione.

Una volta ammessa la sanatoria nel caso di specie, le Sezioni Unite si interrogano se essa produca efficacia retroattiva anche in relazione agli effetti sostanziali della domanda, ed in particolare all’interruzione e alla sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Nel far ciò, la Corte ripercorre il lungo dibattito relativo alla questione, che vede contrapporsi essenzialmente due tesi.

Una prima interpretazione nega che la notifica affetta da nullità possa interrompere la prescrizione, anche se in seguito essa sia oggetto di rinnovazione. La sanatoria dell’atto nullo avrebbe dunque effetti retroattivi per quel che riguarda le decadenze processuali, mentre con riguardo alla prescrizione essa produrrebbe effetti ex nunc. Tale assunto, recentemente condiviso da alcune sentenze di legittimità (Cass. 16 maggio 2013, n. 11985; 12 luglio 2018, n. 18485), si basa sul tenore letterale dell’art. 291 c.p.c., il quale si riferisce solo alle decadenze. L’orientamento in esame, inoltre, fa leva sulla necessaria natura recettizia dell’atto interruttivo della prescrizione, quale modalità di affermazione del diritto nei confronti di un altro soggetto, e che da questi deve essere conosciuto (sul tema si veda R. Tiscini, L’interpretazione della Corte di cassazione sull’interruzione della prescrizione, tra pendenza della lite e notificazione della domanda giudiziale: un tema complesso, una lettura discutibile, in questa rivista, 2021). D’altronde, opinando diversamente si introdurrebbe un’intollerabile discrepanza tra diritto sostanziale e processuale, dato che in nessun caso un atto di messa in mora non pervenuto al destinatario è in grado di interrompere la prescrizione.

La tesi contraria ammette, invece, la produzione dell’effetto interruttivo istantaneo e permanente sin dalla prima notificazione nulla, ove essa sia successivamente sanata. Questo orientamento si basa su una lettura differente dell’art. 291 c.p.c., il quale, pur menzionando espressamente solo la decadenza, includerebbe anche la prescrizione. Tale assunto è motivato facendo riferimento al disposto del codice di rito previgente, il quale, all’art. 145, disponeva che la rinnovazione impediva anche le decadenze “di diritto”, nelle quali si faceva rientrare la prescrizione. L’effetto interruttivo andrebbe dunque, secondo tale prospettiva, ricollegato alla mera volontà di far valere il diritto, anche se la controparte ne viene a conoscenza solo in seguito alla rinnovazione.

Le Sezioni Unite aderiscono a questo secondo orientamento. Alla luce delle già menzionate ragioni storiche, dunque, l’art. 291 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche alla prescrizione, che si intende interrotta sin dalla notifica dell’atto nullo, qualora esso sia successivamente sanato.

A questo punto, tuttavia, la Corte ritiene opportuno introdurre un limite all’efficacia retroattiva della rinnovazione, escludendola (ma solo in relazione all’interruzione della prescrizione) in tutti i casi in cui la nullità dell’atto originario sia imputabile al suo autore a titolo di colpa, ed imponendo l’onere di allegazione e prova di tale circostanza al destinatario di esso. Questa soluzione è motivata facendo riferimento alla giurisprudenza elaborata dalla Corte stessa (si veda Cass. S. U. 28 aprile 2022, n. 13394) in relazione alla cd. scissione degli effetti della notifica. Esigenze di ordine costituzionale, infatti, impongono di tenere indenne il notificante dalle decadenze sostanziali e processuali dovute a ritardi che non dipendono da lui, salva la prova della colpa da parte del destinatario.

Sebbene l’art. 291 c.p.c. prescriva di disporre la rinnovazione senza fare riferimento alla colpa del notificante, le Sezioni Unite introducono in via interpretativa tale ulteriore requisito, il quale sembrerebbe operare solo in relazione alla sanatoria ex tunc degli effetti sostanziali dell’atto, mentre per quelli processuali la norma troverebbe applicazione secondo il suo tenore letterale. La rinnovazione dell’atto nullo viene così assimilata al caso in cui la notifica, pur valida, sia stata recapitata tardivamente alla controparte, estendendosi il requisito dell’assenza di colpa ad entrambe le fattispecie.

La soluzione prescelta dai giudici di legittimità sembra dunque scartare quella giurisprudenza (si veda Cass. 23 maggio 1997, n. 4630, ampiamente richiamata in motivazione), formatasi in relazione alle ipotesi di notifica recapitata presso gli uffici della pubblica amministrazione convenuta, anziché presso quelli della competente Avvocatura dello Stato, la quale afferma che l’interruzione della prescrizione ha luogo anche in assenza di sanatoria della notifica, purché la parte notificata sia effettivamente venuta a conoscenza dell’atto, e dunque in condizione di difendersi (R. Coletta, Rinnovazione della notifica nulla dell’atto di citazione e interruzione della prescrizione, in questa rivista, 2025).

Non è tuttavia chiaro se il principio espresso dalla Corte abbia valenza generale, ossia si applichi a tutti i diritti soggetti a prescrizione, oppure solo a quelli che devono necessariamente essere esercitati per mezzo di un’azione giudiziale, come nel caso di specie, che riguarda un’azione revocatoria. Lascia propendere a favore di tale ultima soluzione Cass. S. U. 9 dicembre 2015, n. 24822, richiamata dalla pronuncia in esame, che estende la scissione degli effetti della notifica anche alla prescrizione, ma “nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali”. In questo senso, sembrerebbero potersi evincere elementi collimanti con quella tesi dottrinale (si veda C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Giappichelli, 2025, pp. 524 ss.) che qualifica la prescrizione delle azioni costitutive come decadenza, dunque pienamente superabile con efficacia ex tunc attraverso la rinnovazione, secondo la lettera dell’art. 291 c.p.c.

Infine, l’ulteriore requisito individuato dalla corte al fine della sanatoria retroattiva dell’atto nullo, consistente della non imputabilità del vizio della notifica al suo autore, potrebbe forse essere non del tutto compatibile con la giurisprudenza costituzionale in tema di rinnovazione della notificazione invalida. Con la sentenza del 26 maggio 2021, n. 148, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 44 c.p.a., laddove esso prevedeva l’ammissibilità della rinnovazione della notifica nulla solo qualora il vizio non fosse dovuto a colpa del notificante, reputando tale limitazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ricavabile dall’art. 24 Cost.


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