Obblighi di trasparenza dell’AI Act: linee guida UE


Le nuove indicazioni chiariscono quando occorre informare le persone dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, come identificare i contenuti sintetici e in quali casi articoli e post realizzati con il supporto dell’AI devono essere etichettati.

 

Gli obblighi di trasparenza dell’AI Act entreranno concretamente in applicazione il 2 agosto 2026. In vista di questa scadenza, il 20 luglio la Commissione europea ha pubblicato le Linee guida sull’attuazione dell’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, fornendo indicazioni operative rivolte ai fornitori, ai deployer e alle autorità competenti.

L’obiettivo è rendere più chiaro e uniforme un sistema di obblighi destinato a incidere sull’utilizzo di chatbot, agenti AI, avatar, strumenti di riconoscimento delle emozioni, sistemi di categorizzazione biometrica e soluzioni di Intelligenza Artificiale generativa.

Le nuove regole mirano soprattutto a consentire alle persone di comprendere quando stanno interagendo con un sistema di AI o quando sono esposte a contenuti generati o manipolati artificialmente, riducendo i rischi di inganno, impersonificazione, frode, disinformazione e manipolazione dell’opinione pubblica.

 

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Quattro categorie di obblighi di trasparenza

L’articolo 50 dell’AI Act individua quattro principali situazioni nelle quali fornitori e deployer devono adottare specifiche misure di trasparenza.

 

Sistemi che interagiscono direttamente con le persone

I fornitori di sistemi di AI progettati per interagire direttamente con persone fisiche devono fare in modo che gli interessati siano informati di stare comunicando con un sistema di Intelligenza Artificiale.

L’obbligo riguarda, ad esempio, chatbot, assistenti virtuali, agenti AI e avatar digitali capaci di sostenere un’effettiva comunicazione bidirezionale.

L’informazione deve essere fornita all’inizio della prima interazione, in maniera chiara, distinguibile e accessibile. L’avviso può essere omesso soltanto quando, per una persona media ragionevolmente informata e attenta, risulti evidente che l’interlocutore è un sistema di AI.

La Commissione precisa che questa eccezione deve essere interpretata restrittivamente. Non è quindi prudente presumere che la natura artificiale del sistema sia sempre immediatamente riconoscibile dall’utente.

 

Marcatura dei contenuti generati dall’AI

I fornitori di sistemi di AI, compresi i sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, che producono testi, immagini, audio o video sintetici devono assicurare che gli output siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

Le soluzioni tecniche utilizzate devono essere, per quanto tecnicamente possibile, efficaci, interoperabili, solide e affidabili, tenendo conto delle caratteristiche del contenuto, dei costi di implementazione e dello stato dell’arte.

L’obbligo grava sul fornitore del sistema e riguarda quindi la progettazione tecnica dello strumento, non soltanto il comportamento dell’impresa che successivamente utilizza l’output.

Le Linee guida escludono alcuni contenuti particolari, come il codice sorgente, brevi sequenze di numeri, simboli o lettere, gli output destinati esclusivamente alla comunicazione tra macchine e determinate elaborazioni effettuate all’interno di ambienti industriali chiusi.

La marcatura non è inoltre richiesta quando il sistema svolge una funzione meramente assistiva nell’ambito di una normale attività di editing, senza alterare in modo sostanziale il contenuto originario.

 

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

I deployer che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche esposte al funzionamento di tali strumenti.

L’obbligo opera sia quando il sistema analizza le persone in tempo reale sia quando l’analisi viene effettuata successivamente sulla base di registrazioni o dati già raccolti.

L’informazione deve essere fornita prima dell’esposizione o, al più tardi, nel momento in cui la persona viene esposta al sistema. Restano naturalmente applicabili anche gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

 

Deepfake e contenuti testuali di interesse pubblico

I deployer devono rendere noto quando immagini, audio o video costituiscono un deepfake, ossia contenuti generati o manipolati dall’AI che riproducono persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti, o plausibilmente esistenti, apparendo falsamente autentici o veritieri.

La comunicazione deve essere chiaramente percepibile dall’utente già alla prima esposizione, ad esempio mediante un’etichetta visibile o un avviso audio.

La sola presenza di una marcatura tecnica leggibile meccanicamente non è sufficiente a rispettare questo obbligo: l’informazione deve essere comprensibile dalla persona senza strumenti tecnici o azioni ulteriori.

Per opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di fantasia, la comunicazione può essere effettuata con modalità che non compromettano la fruizione dell’opera.

 

Articoli e post generati dall’AI: quando serve l’etichetta

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda i testi generati o manipolati dall’Intelligenza Artificiale e successivamente pubblicati online, sui siti istituzionali, nei blog aziendali o sui social network.

L’obbligo di rendere nota la generazione artificiale ricorre quando il testo è:

pubblicato;

destinato a informare il pubblico;

relativo a una questione di interesse pubblico.

La nozione di interesse pubblico viene interpretata in maniera ampia. Può comprendere temi relativi alla politica, ai processi democratici, alla Pubblica Amministrazione, alla giustizia, ai diritti fondamentali, alla sicurezza, alla salute, all’ambiente, alla tutela dei consumatori e agli sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali rilevanti per il dibattito pubblico.

 

Non esiste però un obbligo generalizzato di indicare che ogni articolo o post è stato scritto con il supporto dell’AI.

Il contenuto non deve essere etichettato quando è stato sottoposto a un’effettiva revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

La revisione deve riguardare la sostanza del contenuto e deve essere effettuata da persone dotate di conoscenze e capacità di giudizio adeguate alla materia trattata.

Il responsabile editoriale deve poter approvare, modificare o respingere il testo, verificandone le informazioni, le fonti, l’attendibilità e la coerenza complessiva.

Un controllo limitato alla correzione grammaticale, ortografica o formale non è sufficiente. Non è quindi determinante il semplice intervento di una persona, ma la qualità e la profondità del controllo esercitato.

 

La responsabilità editoriale diventa un presidio organizzativo

Per le imprese, la questione non può essere risolta esclusivamente inserendo o omettendo una formula standard sotto gli articoli.

Occorre costruire un processo che consenta di dimostrare:

  • chi ha predisposto o generato il contenuto;
  • quale sistema di AI è stato utilizzato;
  • quali fonti sono state verificate;
  • chi ha effettuato la revisione sostanziale;
  • chi ha approvato la versione definitiva;
  • chi assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

 

Un articolo inizialmente predisposto mediante un sistema di AI generativa, ma successivamente verificato, riscritto, integrato e approvato da una persona competente, può quindi beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di etichettatura.

Al contrario, la pubblicazione automatica o quasi automatica di un output, accompagnata soltanto da un controllo superficiale, può rendere necessaria l’indicazione che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.

La distinzione impone alle organizzazioni di formalizzare il proprio workflow editoriale, soprattutto quando pubblicano contenuti su materie giuridiche, economiche, finanziarie, scientifiche, sanitarie o istituzionali.

 

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Il Codice di buone pratiche come strumento di compliance

Le Linee guida richiamano il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, approvato dalla Commissione europea e dall’European AI Board.

L’adesione al Codice è volontaria, mentre gli obblighi previsti dall’articolo 50 sono giuridicamente vincolanti.

I fornitori e i deployer che aderiscono possono utilizzare le misure previste dal Codice per dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura, rilevamento ed etichettatura dei contenuti.

I soggetti che scelgono di non aderire devono dimostrare di avere adottato misure alternative adeguate ed equivalenti e potrebbero essere destinatari di maggiori richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza.

 

La disciplina transitoria

Gli obblighi dell’articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026.

È prevista una limitata disciplina transitoria soltanto per i sistemi immessi sul mercato prima di tale data e con riferimento all’obbligo tecnico di marcatura e rilevamento dei contenuti generati dall’AI.

Per questi sistemi, l’adeguamento all’articolo 50, paragrafo 2, dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2026.

I contenuti prodotti prima del 2 agosto 2026 non devono invece essere etichettati retroattivamente, anche se la Commissione invita i deployer a farlo volontariamente quando possibile.

 

Le sanzioni

La violazione degli obblighi di trasparenza può comportare sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente, se superiore.

Nell’applicazione delle sanzioni deve essere rispettato il principio di proporzionalità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle small mid-cap.

L’attività di controllo sarà esercitata principalmente dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato, mentre l’AI Office avrà competenze specifiche per determinate categorie di sistemi collegati a modelli di AI per finalità generali.

 

Cosa devono fare ora le organizzazioni

L’entrata in applicazione dell’articolo 50 richiede alle imprese di superare una gestione informale degli strumenti di AI.

Il primo passaggio consiste nel mappare i sistemi utilizzati, distinguendo quelli destinati a interagire con clienti, utenti o dipendenti dai sistemi utilizzati esclusivamente nei processi interni.

Occorre quindi classificare i diversi output, verificando se vengano generati testi, immagini, audio, video, deepfake o contenuti destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.

Le organizzazioni devono inoltre definire modalità, contenuto e tempistiche degli avvisi, individuare chi sia responsabile della loro applicazione e verificare che i fornitori garantiscano le marcature tecniche richieste.

Per i contenuti editoriali sarà necessario formalizzare procedure di revisione umana, verifica delle fonti, approvazione e attribuzione della responsabilità della pubblicazione.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche ai contratti con i fornitori di sistemi e modelli di AI, nei quali dovranno essere disciplinati gli obblighi di trasparenza, la disponibilità delle marcature, la documentazione tecnica, la cooperazione in caso di controlli e la ripartizione delle responsabilità.

 

Dalla trasparenza alla governance dell’Intelligenza Artificiale

Le Linee guida mostrano come la trasparenza non possa essere considerata un semplice adempimento comunicativo.

Per rispettare l’AI Act occorrono responsabilità definite, procedure documentate, controllo umano qualificato, gestione dei fornitori, formazione del personale e conservazione delle evidenze di compliance.

L’etichetta apposta su un contenuto costituisce soltanto la parte visibile di un sistema organizzativo più ampio, chiamato a garantire che l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sia consapevole, verificabile e coerente con i rischi concretamente generati.

 

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 Alessandro

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