MANFREDONIA – C’è anche il territorio di Manfredonia nel complesso intreccio giudiziario esaminato dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata il 4 dicembre 2025, di recente pubblicazione, sui ricorsi contro la decisione della Corte d’appello di Messina del 5 settembre 2024. Il riferimento alla città sipontina emerge nel filone relativo ai contributi pubblici destinati all’agricoltura: secondo la ricostruzione richiamata dalla Suprema Corte, alcune particelle di terreno indicate nelle istanze per ottenere gli aiuti della Campagna 2015 erano situate proprio nei comuni pugliesi di Manfredonia, Galatina e Brindisi.
Per rispettare la richiesta di tutela dei dati personali, sono omessi tutti i nomi delle persone coinvolte nel procedimento.
Il caso relativo a Manfredonia riguarda uno degli imputati del maxi processo. La Cassazione, ripercorrendo le conclusioni raggiunte nel giudizio di merito, evidenzia che sul conto corrente dell’uomo era stato accreditato l’importo relativo alla Campagna 2015. Secondo quanto accertato dai giudici, nelle relative istanze sarebbe stata falsamente attestata la riconducibilità a un’impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al pagamento unico ubicate a Manfredonia, Galatina e Brindisi. L’impresa, si legge nella sentenza, sarebbe stata fittiziamente creata dall’imputato in concorso con un coimputato e quei terreni non sarebbero mai stati oggetto di una valida traditio a beneficio dell’attività imprenditoriale.
Il dato economico riportato nel provvedimento è preciso: i giudici richiamano l’indebito conseguimento di un contributo pubblico pari a 20.572,43 euro. La Cassazione evidenzia inoltre che, durante una perquisizione nell’abitazione del coimputato, era stata rinvenuta una copia del fascicolo aziendale dell’interessato, stampata dalla banca dati SIAN. La sentenza richiama anche l’accertato «immediato trasferimento dei titoli AGEA conseguiti ad altri soggetti per ulteriori frodi».
La vicenda pugliese costituisce però soltanto una parte di un procedimento di dimensioni molto più ampie. La Cassazione spiega che i fatti complessivamente esaminati riguardano l’attività di due gruppi criminali operanti a Tortorici tra il 2016 e il 2018, nei settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti e, per una delle compagini, anche nell’ambito dei contributi erogati dall’Unione europea a sostegno dell’agricoltura.
Una delle organizzazioni viene indicata nella sentenza come il “clan dei batanesi”, operante nel territorio di Tortorici e riconducibile a una famiglia il cui nome viene qui omesso. La natura mafiosa della compagine, precisa la Cassazione, era stata accertata in precedenti sentenze. Le successive investigazioni avevano consentito di ricostruire, secondo i giudici, l’esercizio sistematico di attività estorsive e traffici illeciti di stupefacenti.
Un’altra compagine era invece attiva nel settore dei finanziamenti gestiti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ente pubblico che opera anche come organismo pagatore di contributi e aiuti agricoli legati ai fondi dell’Unione europea. Per questa organizzazione i giudici hanno fatto riferimento alla fattispecie dell’associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 del codice penale. Le indagini si sono basate su un esteso complesso di intercettazioni, verifiche patrimoniali e sommarie informazioni testimoniali, integrate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che i giudici hanno ritenuto attendibili e convergenti.
Nel procedimento sono state affrontate contestazioni riconducibili, tra l’altro, agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, all’articolo 74, comma 2, del D.P.R. 309/1990 in materia di stupefacenti e all’articolo 640-bis c.p., relativo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nei ricorsi sono state sollevate anche questioni sull’utilizzabilità delle dichiarazioni, sul travisamento della prova e sulla motivazione delle decisioni.
Proprio sulla posizione collegata ai terreni di Manfredonia, Galatina e Brindisi, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui veniva contestata l’affermazione di responsabilità. Per la Cassazione non è possibile, nel giudizio di legittimità, procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto sostituendo alla ricostruzione dei giudici di merito una differente valutazione delle prove.
La decisione non è stata tuttavia integralmente sfavorevole all’imputato: la Cassazione ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reato di falso contestato al capo 22, annullando senza rinvio la sentenza su questo punto ed eliminando la relativa pena di due mesi di reclusione. È stato inoltre disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato.
Il dispositivo complessivo della sentenza è particolarmente articolato. La Cassazione ha disposto numerosi annullamenti per intervenuta prescrizione, diversi rinvii alla Corte d’appello di Messina e, per una posizione, l’annullamento senza rinvio perché i fatti contestati non costituiscono reato. Per quattro imputati è stato inoltre annullato il capo 136 ai sensi dell’articolo 649, comma 2, c.p.p., per precedente giudicato. Altri ricorsi sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili, in quest’ultimo caso con condanna anche al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La pronuncia della Suprema Corte lascia dunque un preciso collegamento con il territorio di Manfredonia, inserito nel più vasto filone giudiziario relativo all’ottenimento di contributi agricoli attraverso particelle di terreno che, secondo gli accertamenti richiamati dalla Cassazione, erano state indicate nelle istanze senza essere mai validamente trasferite all’impresa beneficiaria
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Michele Solatia
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