Il cantiere esce dal progetto, il Superbonus salta: chi risponde davvero?


Un appalto nato per realizzare interventi agevolati con Ecobonus e Sismabonus 110% si trasforma in un contenzioso su opere interne non previste, modifiche a murature portanti, assenza di progettazione strutturale, vizi esecutivi e perdita delle agevolazioni fiscali.

Con la sentenza n. 737/2026, il Tribunale di Massa affronta contemporaneamente diversi temi di particolare interesse per imprese e professionisti: la prova del credito dell’appaltatore, il valore della fattura e del computo metrico in caso di contestazione, la responsabilità per opere strutturali non comprese nella CILAS, la garanzia per vizi e difformità e, soprattutto, la possibilità di ottenere il risarcimento per la perdita del Superbonus.

Ma una fattura e un computo metrico sono sufficienti a dimostrare quanto spetta all’appaltatore? Se vengono realizzate opere strutturali senza progetto e senza deposito al Genio Civile, chi ne sopporta i costi? E soprattutto: la perdita del Superbonus può essere automaticamente addebitata all’impresa?

Il caso: lavori Superbonus e opere interne sulle strutture portanti

La controversia nasce da un contratto di appalto sottoscritto nell’agosto 2022 per interventi finalizzati alla fruizione delle agevolazioni previste dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, noto come decreto rilancio. Il contratto riguardava, secondo la ricostruzione del committente, opere sulle facciate, sulla copertura e sugli impianti. L’impresa otteneva però un decreto ingiuntivo per 28.529,60 euro, quale saldo di lavori di ristrutturazione, sulla base di una fattura elettronica e di un computo metrico estimativo.

Il committente proponeva opposizione sostenendo che le lavorazioni poste a fondamento della richiesta economica fossero in larga parte diverse da quelle contrattualmente previste: si trattava, tra l’altro, di demolizioni interne, apertura di varchi, interventi su pareti portanti, posa di una trave in acciaio IPE 240, controtelai e controsoffitti.

Secondo l’opponente, tali opere non erano comprese nella pratica Superbonus e gli interventi sulle murature portanti erano stati eseguiti senza progetto strutturale e senza deposito al Genio Civile. Venivano inoltre contestati gravi difetti esecutivi, tra cui l’assenza di adeguati elementi di rinforzo e di architravi.

Da qui la domanda riconvenzionale del committente, diretta a ottenere sia il ristoro dei costi necessari a eliminare i vizi sia il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle agevolazioni fiscali Superbonus.

La difesa dell’impresa: credito per i lavori eseguiti e richiesta subordinata di indennizzo

L’appaltatore respinge le contestazioni e chiede la conferma del decreto ingiuntivo oppure, in subordine, il pagamento del corrispettivo relativo alle opere che risultino comunque effettivamente eseguite. L’impresa sostiene quindi la fondatezza della propria pretesa economica sulla base della fattura e del computo metrico prodotti in giudizio.

In ulteriore subordine viene invocato anche l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sul presupposto che il committente abbia comunque beneficiato delle lavorazioni realizzate sull’immobile.

Il contenzioso si concentra così su due piani distinti: da una parte occorre stabilire quali opere siano realmente state eseguite dall’impresa e quale sia il loro valore; dall’altra bisogna accertare a chi siano imputabili i vizi, gli adempimenti mancanti e la conseguente impossibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Fattura e computo non bastano se il credito è contestato

Il Tribunale parte dalla disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo: l’impresa, anche se formalmente convenuta nel giudizio di opposizione, rimane attrice in senso sostanziale e deve quindi fornire la prova dei fatti su cui fonda il proprio credito.

La fattura commerciale può essere sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo nella fase monitoria, ma, una volta che il credito viene specificamente contestato, non costituisce da sola prova piena del diritto al pagamento. Lo stesso principio viene applicato al computo metrico estimativo redatto unilateralmente dall’appaltatore.

La verifica viene quindi affidata alla CTU, che utilizza il sopralluogo, la documentazione fotografica e il prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana 2022.

Il risultato ridimensiona radicalmente la richiesta dell’impresa: le lavorazioni riconosciute vengono quantificate in 12.673,73 euro. Sottraendo l’acconto già corrisposto di 12.295,08 euro, il credito residuo dell’appaltatore viene determinato in appena 378,65 euro.

Opere strutturali fuori dalla CILAS: i vizi accertati

La CTU conferma invece importanti irregolarità nelle opere realizzate sulle strutture portanti.

L’apertura dei varchi e l’inserimento della trave IPE 240 risultano effettuati:

  • senza preventiva progettazione strutturale;
  • senza le verifiche sismiche previste dalle NTC 2018;
  • senza deposito del progetto strutturale al Genio Civile;
  • senza copertura della CILAS, che non contemplava quelle lavorazioni sulle strutture portanti interne.

Vengono inoltre accertate la mancanza di architravi sopra alcuni controtelai e l’assenza del dormiente di ripartizione sotto la trave.

Tali carenze costituiscono vizi e difformità dell’opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.

Costi di regolarizzazione: la responsabilità non ricade automaticamente sull’impresa

Il proprietario chiedeva anche il rimborso di ulteriori somme relative a indagini geologiche, progettazione e verifiche strutturali, predisposizione della SCIA e oblazione.

Su questo punto, però, il Tribunale non accoglie la richiesta. Dalla CTU emerge infatti un quadro di responsabilità ripartite: agli obblighi dell’appaltatore si affiancano quelli del progettista strutturale, del direttore dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e, per alcuni aspetti, dello stesso committente.

Anche il contratto assume rilievo: all’impresa risultavano affidate le pratiche fiscali relative al Superbonus, mentre la scelta e la remunerazione dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e delle asseverazioni rimanevano in capo al committente.

Di conseguenza, senza una prova specifica che i costi della regolarizzazione fossero esclusivamente imputabili all’appaltatore, non è possibile trasferirli tutti sull’impresa.

Superbonus perso: perché il risarcimento viene negato

La stessa impostazione viene adottata per la richiesta più rilevante: il risarcimento del danno derivante dalla perdita di Ecobonus e Sismabonus 110%.

Il Tribunale non nega che l’impresa abbia eseguito opere irregolari. Il punto è stabilire se quella condotta sia stata la causa esclusiva della perdita del beneficio fiscale.

Secondo gli accertamenti tecnici, le criticità erano molteplici:

  • nessun progetto strutturale risultava depositato al Genio Civile;
  • le opere effettivamente eseguite non erano contemplate dalla CILAS;
  • l’asseverazione sismica risultava assente o carente;
  • i professionisti incaricati non avevano esercitato adeguatamente le rispettive funzioni di controllo.

Non basta, tuttavia, dimostrare l’esistenza di un’opera abusiva o di un vizio di esecuzione: per ottenere il risarcimento del beneficio fiscale perduto occorre provare che proprio quella condotta abbia determinato il mancato accesso all’agevolazione.

A ciò si aggiungono gli obblighi di collaborazione attribuiti contrattualmente al committente.

Il giudice conclude quindi che il nesso causale esclusivo tra la condotta dell’impresa e la perdita del Superbonus non è stato provato. La richiesta risarcitoria viene per questo rigettata.

Approfondimenti

Stai gestendo un contenzioso per lavori Superbonus non conclusi, difformi o collegati alla perdita dell’agevolazione? Approfondisci i criteri utilizzati dai giudici per valutare inadempimento, prova del danno e nesso causale nella raccolta dedicata alle principali sentenze sui bonus edilizi: leggi l’approfondimento sulle sentenze Superbonus e sul risarcimento dei danni.

Infine, ti ricordo che nei lavori agevolati è fondamentale mantenere coerenza tra progettazione, computo, titoli edilizi, verifiche strutturali, sicurezza e documentazione di cantiere. Per questo, prima e durante l’esecuzione, è utile affidarsi a strumenti professionali per gestire progettazione architettonica, il computo dei lavori edili, la redazione dei piani di sicurezza, la certificazione energetica e il calcolo strutturale, riducendo il rischio che difformità progettuali e documentali diventino fonte di contestazioni.


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