Bonus casa e art. 16-ter TUIR: il nuovo plafond per i redditi oltre 75.000 euro


Fino al 2024, il sistema delle detrazioni fiscali prevedeva, in linea generale, limiti e condizioni riferiti alle singole categorie di spesa e alle singole agevolazioni.

Un contribuente poteva quindi beneficiare contemporaneamente, ad esempio, delle detrazioni derivanti da interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, acquisto di mobili e da ulteriori oneri detraibili, verificando separatamente per ciascuna agevolazione i relativi requisiti, percentuali e massimali.

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il meccanismo introdotto nel 2025 con il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, un **limite complessivo annuale** che si aggiunge ai massimali propri delle singole agevolazioni.

Tale limite consiste nell’identificazione di un tetto massimo annuale di spese ammissibili (plafond), determinato in funzione del reddito del contribuente e del numero di figli fiscalmente a carico, oltre ai limiti specifici già propri delle singole agevolazioni.

Per i contribuenti interessati dalla nuova disciplina occorrerà:

  • considerare complessivamente gli oneri e le spese detraibili rilevanti nell’anno;
  • verificare che il loro ammontare non superi il plafond annuale previsto dall’articolo 16-ter.

Il nuovo limite ha quindi natura trasversale: non sostituisce i massimali previsti dalle singole agevolazioni, ma si aggiunge ad essi e può ridurre, talvolta, l’ammontare complessivo delle spese effettivamente utilizzabili ai fini delle detrazioni fiscali.

1) Come viene determinato il nuovo limite

Il limite previsto dall’articolo 16-ter non interviene direttamente sulle percentuali delle singole agevolazioni.

Il contribuente può quindi continuare ad avere congiuntamente diritto ad una pluralità di detrazioni, quali, ad esempio, a una detrazione del 50% per una determinata spesa e al 36% di un’altra. 

Ciò che viene limitato è invece l’ammontare complessivo delle spese e degli oneri che possono essere considerati, nel singolo anno, ai fini del calcolo delle detrazioni.

Il massimale dipende da due elementi:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Il reddito, da considerarsi al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è suddiviso in tre scaglioni: 

  1. Per i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, il nuovo limite previsto dall’articolo 16-ter non trova applicazione: le detrazioni continuano quindi a essere determinate secondo le regole, le percentuali e i massimali propri di ciascuna singola agevolazione.
  1. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, il plafond annuale è pari a:
    • 7.000 euro in assenza di figli fiscalmente a carico;
    • 9.800 euro con un figlio a carico;
    • 11.900 euro con due figli a carico;
    • 14.000 euro con tre o più figli a carico o con almeno un figlio con disabilità.
  1. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il plafond annuale si riduce a:
    • 4.000 euro in assenza di figli fiscalmente a carico;
    • 5.600 euro con un figlio a carico;
    • 6.800 euro con due figli a carico;
    • 8.000 euro con tre o più figli a carico o con almeno un figlio con disabilità.

È importante precisare che tali importi non si riferiscono alle detrazioni, ma rappresentano il massimo complessivo delle spese e degli oneri ammessi al calcolo delle detrazioni, per tutti i bonus e le categorie di spesa soggetti all’articolo 16-ter.

Ciò significa che le diverse spese soggette all’articolo 16-ter concorrono congiuntamente al raggiungimento dello stesso limite annuale.

Ad esempio, per un contribuente con reddito di 80.000 euro e nessun figlio a carico, il limite di 7.000 euro non riguarda esclusivamente le spese di ristrutturazione: nello stesso plafond possono concorrere anche le quote annuali relative all’ecobonus, al bonus mobili e agli altri oneri detraibili soggetti alla disciplina dell’articolo 16-ter.

2) Il limite è personale e non familiare

Un aspetto importante riguarda i nuclei familiari composti da più contribuenti.

La soglia di 75.000 euro e il relativo plafond devono essere verificati separatamente per ciascun contribuente. L’articolo 16-ter fa infatti riferimento al reddito complessivo del singolo contribuente e non alla somma dei redditi percepiti dai componenti della famiglia.

Di conseguenza, i redditi dei coniugi non devono essere sommati per verificare il superamento della soglia.

Il principio non cambia neppure nel caso in cui i coniugi presentino il modello 730 in forma congiunta.

La dichiarazione congiunta non determina infatti la fusione delle due posizioni fiscali, che rimangono distinte.

Si consideri, ad esempio, una coppia di coniugi senza figli, comproprietaria al 50% della propria abitazione principale:

  • il primo coniuge ha un reddito complessivo di 50.000 euro;
  • il secondo coniuge ha un reddito complessivo di 30.000 euro;
  • la coppia sostiene 40.000 euro di spese agevolabili per la ristrutturazione, sostenute per 20.000 euro da ciascun coniuge.

Sebbene la somma dei redditi familiari sia pari a 80.000 euro, nessuno supera individualmente la soglia di 75.000 euro e pertanto l’articolo 16-ter non trova applicazione nei confronti di nessuno dei due.

In presenza dei requisiti per la detrazione al 50%, ciascun coniuge potrà considerare la propria quota di spesa pari a 

  • 20.000 euro, alla quale corrisponde una detrazione complessiva di:
  • 20.000 × 50% = 10.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di 1.000 euro.

Il risultato non cambia qualora i coniugi decidano di presentare il modello 730 congiunto.

Diversa sarebbe, invece, la situazione in cui uno dei due coniugi avesse un reddito superiore a 75.000 euro: il limite dell’articolo 16-ter troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti di quest’ultimo, mentre l’altro coniuge continuerebbe a determinare le proprie detrazioni secondo le regole ordinarie.

3) Come incide sulle spese di ristrutturazione

Nel caso delle spese la cui detrazione viene ripartita in più anni, come quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, ai fini del limite non viene considerata l’intera spesa sostenuta, ma la quota di spesa riferibile alla singola rata annuale.

Ad esempio, una ristrutturazione dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, detraibile al 50% in dieci anni, genera:

a) 90.000 € – spesa complessiva agevolabile per la ristrutturazione

b) 9.000 € – quota annuale di spesa agevolabile, ripartita in 10 anni

c) 4.500 € – detrazione teorica annuale, pari al 50% della quota di cui al punto b)

L’importo da confrontare con il limite previsto dall’articolo 16-ter è quindi la quota annuale di spesa agevolabile di cui al punto b). Pertanto, il limite non si confronta con i €4.500 che si detraggono dalle imposte, ma con i €9.000 di spesa attribuiti a quell’anno.

Esempio 1 – Reddito di 80.000 euro e nessun figlio a carico

Un contribuente con reddito complessivo di 80.000 euro e senza figli fiscalmente a carico ha un limite complessivo annuale pari a 7.000 euro.

Se nello stesso anno deve considerare una quota di spesa per ristrutturazione pari a 9.000 euro, l’intero importo non potrà essere utilizzato ai fini della detrazione, poiché potranno rilevare al massimo 7.000 euro.

La detrazione effettiva relativa alla ristrutturazione sarà quindi:

7.000 × 50% = 3.500 euro anziché i 4.500 euro teoricamente spettanti sulla quota annuale di 9.000 euro.

In questo caso, il limite di 7.000 euro risulterà già interamente assorbito dalla ristrutturazione. Eventuali ulteriori spese soggette all’articolo 16-ter dovranno quindi essere considerate nell’ambito dello stesso plafond complessivo.

Esempio 2 – Reddito di 80.000 euro e due figli a carico

A parità di reddito, la presenza di due figli fiscalmente a carico determina invece un limite annuale pari a 11.900 euro.

La quota annuale di 9.000 euro relativa alla ristrutturazione rientra interamente nel limite e consente quindi di beneficiare della detrazione del 50%, pari a 4.500 euro.

Restano inoltre disponibili altri 2.900 euro (11.900 – 9.000) per le altre spese soggette al medesimo limite sostenute durante l’anno.

4) Cosa accade se il reddito supera 75.000 euro durante il periodo di detrazione

Nel caso delle spese sostenute a partire dal 2025 e detraibili in più annualità, il superamento della soglia di 75.000 euro deve essere verificato anno per anno.

L’eventuale aumento del reddito nel corso del periodo di detrazione non comporta la perdita del diritto originariamente maturato, ma può incidere sulla quota utilizzabile nell’anno in cui il reddito supera la soglia.

Per le spese ripartite in più annualità, infatti, l’articolo 16-ter prevede che ai fini del limite rilevi la singola rata di spesa riferita a ciascun anno.

Pertanto, qualora un contribuente usufruisca di una detrazione decennale e superi la soglia di 75.000 euro soltanto in alcune annualità, il nuovo plafond troverà applicazione esclusivamente in tali periodi d’imposta. Qualora negli anni successivi il reddito torni al di sotto della soglia, il limite dell’articolo 16-ter non troverà applicazione alle relative rate annuali.

Restano invece escluse dal nuovo meccanismo le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche se negli anni successivi il reddito del contribuente dovesse superare 75.000 euro.

Esempio:

Un contribuente sostiene nel 2026 una spesa di ristrutturazione detraibile in dieci anni.

Nel 2026 ha un reddito di 70.000 euro e il limite dell’articolo 16-ter non si applica.

Nel 2027 il reddito sale a 80.000 euro: in quell’anno la relativa quota di spesa dovrà essere confrontata con il plafond previsto dall’articolo 16-ter.

Se nel 2028 il reddito torna sotto i 75.000 euro, il limite non si applicherà alla rata di quell’anno.

5) Conclusioni

L’introduzione dell’articolo 16-ter ha modificato in maniera significativa il sistema delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

Accanto ai requisiti e ai massimali propri delle singole agevolazioni è infatti necessario verificare anche un limite complessivo personale, determinato sulla base del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico.

Il plafond non è familiare, non viene attribuito separatamente a ciascuna agevolazione e non rappresenta direttamente l’importo massimo della detrazione: individua invece l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che possono essere considerati ai fini del calcolo delle detrazioni.

Per i contribuenti interessati non è quindi più sufficiente determinare separatamente il beneficio fiscale derivante da ciascuna singola spesa.

Occorre verificare anche l’insieme degli oneri e delle spese soggetti all’articolo 16-ter che concorrono nel medesimo periodo d’imposta, poiché il loro cumulo può determinare il superamento del plafond personale e, di conseguenza, una riduzione delle detrazioni effettivamente utilizzabili.

Riferimenti normativi e di prassi: 

  • art. 16-ter e art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR); 
  • art. 1, comma 10, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); 
  • art. 16 D.L. 63/2013, conv. L. 90/2013; 
  • Agenzia delle Entrate, Riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro.


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