La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, nella seduta del 24 settembre 2026, ha risposto all’interpello n. 3/2026, con il quale ha fornito, alla Regione Toscana, una risposta in merito all’“Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.”
La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, dispone che “(…) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’u- nità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”;
- l’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, sancisce che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato IV”;
- l’articolo 173, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera a), stabilisce che si intende per “videoterminale” “uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato”;
- il medesimo articolo 173, al comma 1, lettera c), statuisce che si intende per “lavora- tore” “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abi- tuale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175”;
- il Titolo VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI” prevede “Disposizioni generali”, “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” e “sanzioni”;
- l’Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “REQUISITI DEI LUOGHI DI LA- VORO”, al punto 1 “AMBIENTI DI LAVORO”, in particolare al punto 1.2.4 dispone che “Quando ne- cessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consen- tire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati” e al punto 1.2.5 prevede che “Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”
la Commissione ritiene opportuno ricordare preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è chiamata a fornire chiarimenti esclusivamente in merito a “quesiti di ordine generale concernenti l’applicazione della normativa in materia di salute e sicu- rezza sul lavoro” e non a pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete.
Tanto premesso, si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. Pertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a po- stazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produt- tiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle di- sposizioni di cui al Titolo II e all’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e micro- clima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.
Fonte: Ministero del Lavoro
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