sequestrabili i crediti di chi li ha comprati?


Avvocato, direttore responsabile del giornale “La Legge per Tutti”, autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all’università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l’Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo “Tempo e Denaro” tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d’Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers.
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Una banca acquista in buona fede crediti del superbonus, poi si scopre che i lavori erano stati eseguiti male o solo in parte. Il giudice blocca i crediti nel suo cassetto fiscale. È legittimo: conta il legame del credito con il reato, non la colpa di chi lo possiede.

Con il superbonus e gli altri bonus edilizi, milioni di euro di crediti d’imposta sono passati di mano in mano: dal committente all’impresa, dall’impresa alla banca, dalla banca ad altri intermediari. Quando emerge che i lavori alla base di quei crediti erano fittizi o eseguiti solo in parte, i crediti possono essere sequestrati, anche se nel frattempo sono finiti nel cassetto fiscale di chi li ha acquistati senza sapere nulla della frode. Di qui la domanda:

i crediti d’imposta dei bonus edilizi possono essere sequestrati anche al cessionario che li ha acquistati in buona fede? Secondo la Cassazione, con la sentenza n. 34459 del 25 settembre 2026, la risposta è sì. Nel sequestro preventivo impeditivo, che serve a evitare che il reato produca ulteriori conseguenze, conta il collegamento tra il credito e il reato, non il coinvolgimento di chi lo possiede. La buona fede tutela la posizione personale del cessionario, ma non cancella l’origine illecita del credito. Il credito, però, non è necessariamente perso: cessato il sequestro, il cessionario estraneo alla frode può utilizzarlo entro termini prolungati per la durata del blocco. Qui di seguito ci occuperemo di spiegare come funzionano la cessione dei crediti e il sequestro impeditivo, perché la buona fede non basta a evitarlo e cosa può fare chi ha acquistato crediti poi bloccati.

Come funziona la cessione dei crediti dei bonus edilizi?

Per molte agevolazioni edilizie, come il superbonus e il bonus facciate, la legge ha consentito per anni di non utilizzare direttamente la detrazione fiscale, ma di trasformarla in un

credito d’imposta da cedere a terzi, come imprese, banche e intermediari finanziari, oppure di ottenere uno sconto in fattura dall’impresa che eseguiva i lavori, che a sua volta poteva cedere il credito. La disciplina è contenuta nell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.

Chi acquista il credito, il cessionario, lo utilizza poi in compensazione, cioè per pagare le proprie imposte e contributi con il modello F24, riducendo quanto deve versare allo Stato. Il credito, quindi, si traduce alla fine in un minor gettito per l’erario.

Cosa accade se il credito deriva da lavori fittizi?

Se i lavori alla base del credito non sono stati eseguiti, o sono stati eseguiti solo in parte o in modo diverso da quanto dichiarato, il credito è in tutto o in parte

inesistente. La sua creazione e la sua cessione possono integrare diversi reati, come la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e i reati tributari legati all’indebita compensazione di crediti inesistenti.

Il problema è che il credito, nel frattempo, può essere passato a soggetti che non sapevano nulla della frode: una banca che lo ha acquistato nell’ambito della propria attività, un’impresa che lo ha comprato per compensare le proprie imposte.

Che differenza c’è tra sequestro impeditivo e sequestro per la confisca?

L’articolo 321 del codice di procedura penale prevede due tipi di sequestro preventivo. Il primo, previsto dal comma 1, è il sequestro

impeditivo: il giudice può disporre il sequestro di una cosa pertinente al reato quando c’è il pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la commissione di altri reati. Il secondo, previsto dal comma 2, è il sequestro finalizzato alla confisca: serve a bloccare i beni che, alla fine del processo, potranno essere confiscati.

Nel caso esaminato dalla Cassazione non si trattava di un sequestro per la confisca, ma di un sequestro impeditivo, effettuato presso una banca che, inconsapevolmente, aveva acquistato e deteneva crediti fiscali derivanti da attività edilizie incentivate di natura fittizia. Lo scopo era evitare che la libera disponibilità dei crediti da parte della banca aggravasse o prolungasse le conseguenze del reato.

Il sequestro può colpire un cessionario in buona fede?

Dalla funzione del sequestro impeditivo deriva una conseguenza importante. Per applicarlo, secondo la Cassazione, conta il rapporto tra il bene e il reato, e non il rapporto soggettivo tra il reato e la persona che possiede il bene, né la sua volontà. Per questo la misura può colpire anche beni che appartengono a un terzo del tutto estraneo all’illecito e in assoluta buona fede, quando la loro disponibilità è comunque in grado di aggravare o protrarre le conseguenze della condotta contestata (Cass. pen., sez. III, sent. n. 34459 del 25.09.2026).

Applicato ai bonus edilizi, il principio significa che il fatto che il cessionario abbia acquistato il credito senza partecipare alla frode non rende quel credito, per ciò solo, immune dal sequestro. Nel caso deciso, il collegamento con il reato derivava proprio dalla

natura fittizia dei crediti.

Perché la buona fede del cessionario non basta?

La ragione sta nel rischio che il sequestro vuole evitare. Se il cessionario utilizzasse i crediti fittizi in compensazione, ridurrebbe le proprie imposte con crediti che non sarebbero mai dovuti esistere, incidendo sul gettito tributario dello Stato. È questo il danno che il sequestro mira temporaneamente a neutralizzare.

La Cassazione distingue due questioni che possono facilmente confondersi. La prima riguarda la responsabilità del cessionario: chi ha acquistato in buona fede può essere del tutto estraneo alla frode. La seconda riguarda il credito in sé: se è funzionalmente collegato al reato e può ancora essere utilizzato, la sua disponibilità può essere temporaneamente bloccata per evitare che le conseguenze dell’illecito si aggravino. La buona fede tutela la posizione personale del cessionario, ma non cancella l’origine del credito né il suo collegamento con l’illecito. Per questo il credito può essere bloccato anche quando si trova ormai nel cassetto fiscale di chi non ha preso parte alla condotta.

Il credito sequestrato è perso per sempre?

Il sequestro impeditivo non equivale alla confisca del credito. La Cassazione ha richiamato l’articolo 28-ter del decreto legge n. 4 del 2022, letto insieme all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina proprio l’uso dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

La norma consente, una volta cessati gli effetti del sequestro, di utilizzare i crediti entro termini prolungati per un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il limite annuale previsto dalla disciplina dei bonus. Se un credito utilizzabile in rate annuali è rimasto bloccato per due anni, le rate non perse slittano in avanti di due anni.

Secondo la Cassazione, questa norma non dimostra che il credito del cessionario in buona fede sia sottratto al sequestro, ma, semmai, il contrario: il legislatore ha previsto espressamente che quei crediti possano essere temporaneamente bloccati, e ha disciplinato il recupero del tempo necessario per utilizzarli dopo la fine della misura. Il cessionario che non ha concorso nel reato può quindi utilizzare i crediti in seguito, alle condizioni previste dalla legge.

La vicenda

Il sequestro riguardava crediti d’imposta per circa 285.000 euro, collegati a lavori edilizi eseguiti male o solo in parte, nell’ambito del superbonus e del bonus facciate. I crediti si trovavano presso una banca che li aveva acquistati senza essere coinvolta nella frode. La Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro impeditivo, nonostante l’estraneità della banca al reato.

Il cessionario in buona fede risponde anche verso il Fisco?

Il sequestro penale va distinto dalla responsabilità tributaria del cessionario. Secondo la disciplina dei bonus edilizi, in caso di crediti inesistenti l’Agenzia delle Entrate recupera le somme nei confronti di chi ha beneficiato indebitamente dell’agevolazione, mentre il cessionario risponde solo se ha concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La legge ha anche previsto che il cessionario che dispone di una determinata documentazione relativa ai lavori e ai crediti acquistati sia considerato esente da colpa grave.

Il cessionario in buona fede, quindi, di regola non perde il credito per effetto di una pretesa del Fisco, ma può comunque subire il suo blocco temporaneo per effetto del sequestro penale, finché il procedimento non chiarisce la situazione o il sequestro non viene revocato.

Come può tutelarsi chi acquista crediti fiscali?

Chi acquista crediti dei bonus edilizi, soprattutto imprese e intermediari finanziari, deve effettuare verifiche accurate prima dell’acquisto: controllare la documentazione dei lavori, le asseverazioni dei tecnici, i visti di conformità, la congruità dei prezzi, l’affidabilità del cedente. Queste verifiche non escludono il rischio di un sequestro impeditivo, ma dimostrano la buona fede e la diligenza del cessionario, e lo mettono al riparo da responsabilità tributarie e penali.

Un’impresa edile acquista da un’altra società crediti del superbonus per 150.000 euro, per compensare i propri contributi. Un anno dopo la procura scopre che i lavori alla base dei crediti erano stati eseguiti solo per un terzo, e il giudice dispone il sequestro impeditivo dei crediti nel cassetto fiscale dell’impresa acquirente, che non sapeva nulla. L’impresa non può utilizzarli finché dura il sequestro. Può però dimostrare la propria estraneità alla frode e chiedere il dissequestro, e, se il sequestro cessa, utilizzare i crediti residui con termini prolungati. Può inoltre agire contro la società cedente per ottenere il risarcimento del danno subito e, se il contratto lo prevede, attivare le garanzie concordate.

Il cessionario colpito dal sequestro, come persona a cui i beni sono stati sequestrati, può proporre richiesta di riesame al tribunale, entro i termini previsti dal codice di procedura penale, o chiedere in seguito la revoca del sequestro, sostenendo per esempio che il credito non è collegato al reato o che non esiste più il pericolo che la misura vuole evitare. Nei contratti di acquisto dei crediti, infine, conviene prevedere clausole di garanzia e di indennizzo a carico del cedente per il caso in cui i crediti risultino inesistenti o vengano sequestrati.

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