È in circolazione una nuova bozza di decreto ministeriale che
modifica e integra la disciplina del Conto Termico 3.0, introdotta
dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica del 7 agosto 2025. Lo schema interviene su diversi
aspetti del meccanismo di incentivazione degli interventi di
efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, con l’obiettivo di aggiornare le regole di accesso, la
gestione delle risorse e alcuni requisiti tecnici.
Tra le modifiche figurano la revisione dei criteri di
distribuzione del plafond complessivo di 900 milioni di euro annui,
nuove disposizioni per gli interventi realizzati dai comuni fino a
15 mila abitanti, precisazioni sulle procedure di accesso e
aggiornamenti degli allegati tecnici. Il testo interviene anche
sulla disciplina dei controlli e del recupero degli incentivi
indebitamente percepiti.
Accanto a queste novità, una disposizione apparentemente
marginale merita particolare attenzione da parte di progettisti,
professionisti tecnici e imprese: l’esclusione degli immobili
appartenenti alla categoria catastale D/7 dall’ambito terziario
rilevante ai fini dell’incentivazione.
La modifica è contenuta nell’articolo 2 dello schema e viene
ripresa nell’articolo 13, che interviene sull’Allegato I del
decreto vigente. Non si tratta, quindi, di una semplice correzione
terminologica, ma di una variazione del perimetro degli edifici che
possono accedere al meccanismo incentivante.
Occorre precisare che si tratta ancora di uno schema di decreto:
le disposizioni descritte non sono definitive e potranno essere
modificate prima dell’eventuale entrata in vigore.
Categorie catastali ammissibili: cosa cambia per i D/7
Per comprendere la portata della novità occorre partire
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 7 agosto 2025, che
definisce l’«ambito terziario» ai fini del Conto Termico 3.0.
Nella formulazione vigente, tale ambito comprende gli edifici e
le unità immobiliari appartenenti alla categoria A/10, al gruppo B,
al gruppo C con esclusione delle categorie C/6 e C/7, al gruppo D
con esclusione della categoria D/9 e al gruppo E, fatta eccezione
per E/2, E/4 ed E/6.
La bozza propone di intervenire proprio sull’elenco relativo al
gruppo D. L’articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema dispone
infatti l’inserimento delle parole «D7 e» dopo l’espressione
«gruppo D ad esclusione di». Se la modifica venisse confermata,
l’ambito terziario comprenderebbe pertanto gli immobili del gruppo
D, con esclusione delle categorie D/7 e D/9.
La stessa esclusione viene introdotta dall’articolo 13 dello
schema nella tabella 1 dell’Allegato I, dedicata alle categorie
catastali ammissibili per ambito di riferimento. Il doppio
intervento assicura la corrispondenza tra la definizione generale
contenuta nell’articolato e i criteri di ammissibilità degli
interventi.
Il dato è rilevante perché, per i soggetti privati e quindi
anche per le imprese, il decreto vigente collega l’accesso agli
incentivi alla classificazione catastale dell’edificio sul quale
vengono realizzate le opere. Non è quindi sufficiente che un
intervento produca un miglioramento dell’efficienza energetica o
che l’immobile sia utilizzato per un’attività economica: occorre
anche verificare che rientri nelle categorie catastali ammesse.
Con la revisione proposta, un fabbricato classificato D/7 non
soddisferebbe più questo requisito. Si passerebbe così da una
disciplina che ricomprende tali immobili nell’ambito terziario, non
figurando tra le esclusioni del gruppo D, a una che li esclude
espressamente, senza che sia necessario modificare le
caratteristiche tecniche dell’intervento progettato.
Quali immobili rientrano nella categoria D/7 e quali sono gli
effetti per i tecnici
La categoria catastale D/7 identifica i fabbricati costruiti o
adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non
suscettibili di diversa destinazione senza radicali
trasformazioni.
Vi possono rientrare, ad esempio, stabilimenti produttivi e
fabbricati industriali caratterizzati da specifiche esigenze
costruttive o impiantistiche. L’inquadramento catastale dipende
tuttavia dalle caratteristiche del singolo immobile: non ogni
edificio utilizzato da un’impresa industriale è necessariamente
classificato D/7.
È proprio questa distinzione a rendere la modifica
particolarmente importante sul piano operativo. La bozza non
introduce un’esclusione generalizzata delle imprese industriali dal
Conto Termico 3.0, ma interviene su una categoria catastale. La
possibilità di ottenere l’incentivo deve quindi essere valutata con
riferimento all’immobile oggetto dell’intervento e non soltanto
all’attività svolta dal soggetto richiedente.
Si pensi a un’impresa che intenda sostituire un impianto di
climatizzazione esistente con una soluzione più efficiente o
realizzare altri interventi potenzialmente incentivabili su un
fabbricato produttivo. La verifica delle prestazioni dell’impianto,
dei requisiti tecnici e delle spese ammissibili rappresenta
soltanto una parte dell’istruttoria. Prima ancora, occorre
accertare che la categoria catastale dell’edificio consenta
l’accesso al beneficio.
Se il fabbricato risulta classificato D/7, la nuova formulazione
proposta impedirebbe di considerarlo appartenente all’ambito
terziario ammesso. Per un intervento già progettato, questa
circostanza potrebbe modificare il quadro economico
dell’investimento, soprattutto quando il contributo del Conto
Termico sia stato considerato tra le fonti di copertura della
spesa.
Domande già presentate e lavori avviati: il nodo delle disposizioni
transitorie
L’aspetto più delicato della modifica riguarda il suo possibile
impatto sugli interventi già programmati, avviati o per i quali sia
stata presentata una richiesta di incentivo.
Lo schema contiene, all’articolo 15, alcune disposizioni
transitorie, riferite in particolare alle amministrazioni pubbliche
che svolgono attività economica, agli interventi delle imprese
avviati in determinate condizioni e alle richieste presentate dai
piccoli comuni.
Non compare, tuttavia, una specifica disciplina transitoria
dedicata agli immobili D/7, e il dato pesa di più se si considera
che, secondo l’articolo 16 dello schema, il decreto entrerebbe in
vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo non chiarisce espressamente quale trattamento debba essere
riservato alle iniziative riguardanti questa categoria catastale
che risultino già avviate o inserite in una procedura di accesso
agli incentivi al momento dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
L’assenza di una previsione specifica non consente di concludere
automaticamente che gli incentivi già riconosciuti debbano essere
revocati o che tutte le domande pendenti diventino inammissibili.
La questione richiede una valutazione distinta a seconda dello
stato della procedura, del momento di presentazione della richiesta
e delle regole temporali applicabili.
Resta però un elemento di incertezza per gli operatori che
stanno programmando interventi su fabbricati industriali. Un
progetto economicamente sostenibile grazie al contributo pubblico
potrebbe richiedere una nuova valutazione se, al momento
dell’accesso al meccanismo, l’immobile non rientrasse più tra
quelli agevolabili.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it
© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all’articolo originale.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




