Linee guida rischio fiscale: nuove schede Entrate-OIC


Linee guida rischio fiscale: il tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato nuove schede operative per le imprese che aderiscono, o intendono aderire, al regime di adempimento collaborativo.

Le nuove indicazioni riguardano due casistiche specifiche: il trattamento contabile delle cripto-valute e il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Il documento si inserisce nel percorso di aggiornamento delle linee guida in materia di gestione del rischio fiscale, avviato con le istruzioni diffuse nel 2025 e successivamente integrate a gennaio 2026. L’obiettivo è offrire alle imprese riferimenti operativi più chiari per qualificare correttamente operazioni che possono presentare profili di complessità contabile, fiscale e organizzativa.

 

Linee guida rischio fiscale: le nuove indicazioni Entrate-OIC

Le nuove schede sono il risultato della collaborazione tra Agenzia delle Entrate e OIC, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

L’OIC è responsabile della parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia delle Entrate cura i profili fiscali. Questa distinzione è rilevante perché consente di collegare l’analisi contabile delle singole fattispecie al relativo trattamento fiscale, offrendo alle imprese un quadro più strutturato per la gestione preventiva del rischio.

Le linee guida rischio fiscale sono rivolte alle imprese che intendono accedere al regime di adempimento collaborativo e che, a tal fine, devono dotarsi di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo consente ai contribuenti ammessi di instaurare un dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate sulle questioni fiscali più delicate o incerte. In questo contesto, la corretta rappresentazione contabile delle operazioni e la coerenza del trattamento fiscale diventano elementi centrali del Tax Control Framework.

 

Il trattamento contabile delle cripto-valute

La prima scheda riguarda il trattamento contabile delle cripto-valute, con riferimento al caso di una società che redige il bilancio secondo le norme del Codice civile e che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana.

La scheda evidenzia che i principi contabili nazionali non contengono una disciplina specifica direttamente applicabile alle cripto-valute. Di conseguenza, il trattamento contabile deve essere sviluppato facendo riferimento ai criteri dell’OIC 11 e, in via analogica, ai principi contabili nazionali che disciplinano casi simili.

Secondo l’impostazione indicata, le cripto-valute esaminate rientrano nella definizione di beni immateriali, in quanto prive di consistenza fisica, non monetarie e individualmente identificabili.

La classificazione in bilancio dipende dalla destinazione attribuita dall’impresa.

Se le cripto-valute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e iscritte al costo di acquisto. In questo caso, non sono assoggettate ad ammortamento, ferma restando l’applicazione delle regole sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Se invece le cripto-valute sono destinate alla vendita nell’ambito della normale operatività aziendale, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino, in quanto beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni.

In tale ipotesi trovano applicazione le regole dell’OIC 13, con valutazione al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Sul piano fiscale, la scheda richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR. In base a tale disposizione, i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.

L’irrilevanza fiscale opera sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. Le componenti valutative delle cripto-attività non assumono quindi rilevanza fiscale né nel caso di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, né nel caso di iscrizione tra le rimanenze.

Restano invece rilevanti, secondo le regole fiscali applicabili, le operazioni di cessione o permuta delle cripto-attività.

 

Il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura

La seconda scheda riguarda il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

La fattispecie analizzata è quella di una società che sottoscrive un contratto per l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata, ad esempio una tratta di fibra ottica, per una durata determinata e con pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto.

La proprietà dell’infrastruttura resta in capo al fornitore, che mantiene anche la responsabilità della relativa manutenzione. Nel contratto non sono previsti altri servizi e non vi sono altri accordi tra le parti da leggere congiuntamente al contratto esaminato.

La scheda evidenzia che, in casi di questo tipo, è essenziale svolgere un’attenta analisi contrattuale per distinguere la natura reale o obbligatoria dei diritti trasferiti.

Nel caso esaminato, il diritto d’uso presenta natura obbligatoria. Questo perché il fornitore mantiene la proprietà dell’infrastruttura e continua a svolgere le attività necessarie affinché il cessionario possa utilizzare il bene, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

La circostanza che il corrispettivo sia determinato in misura forfetaria e riferito all’intera durata del contratto non è sufficiente, da sola, a qualificare l’operazione come trasferimento di un diritto reale.

La fattispecie viene quindi assimilata a un contratto di locazione. Di conseguenza, il corrispettivo versato alla data di sottoscrizione del contratto deve essere rilevato nei risconti attivi, mentre la quota di competenza dell’esercizio deve essere iscritta nella voce B8 del conto economico, relativa ai costi per godimento di beni di terzi.

Dal punto di vista fiscale, occorre verificare se la fattispecie sia qualificabile come locazione operativa o come locazione finanziaria.

Nel caso di locazione operativa, la ripartizione contabile del corrispettivo lungo la durata del contratto assume rilevanza anche fiscale, in base al principio di derivazione previsto dall’articolo 83 del TUIR.

Nel caso di locazione finanziaria, la deducibilità del maxi canone è invece subordinata al rispetto del principio di competenza e alla disciplina prevista dall’articolo 102, comma 7, del TUIR. Il corrispettivo versato in un’unica soluzione non può quindi assumere rilevanza fiscale interamente nel periodo di corresponsione, ma deve essere ripartito secondo le regole applicabili.

 

Impatti per imprese, bilancio e Tax Control Framework

Le nuove linee guida rischio fiscale confermano l’importanza di un presidio integrato tra area amministrativa, fiscale, legale, compliance e controllo interno.

Le casistiche affrontate dal tavolo Entrate-OIC dimostrano che la gestione del rischio fiscale non può essere limitata alla sola fase dichiarativa. Deve invece partire dalla corretta qualificazione delle operazioni, dalla documentazione delle valutazioni effettuate e dalla coerenza tra rappresentazione contabile e trattamento fiscale.

Per le imprese interessate all’adempimento collaborativo, questo significa rafforzare il Tax Control Framework, aggiornare le procedure interne e assicurare un adeguato coordinamento tra le funzioni coinvolte.

La pubblicazione delle nuove schede rappresenta quindi un ulteriore passaggio nel percorso di evoluzione dell’adempimento collaborativo e nella costruzione di modelli di controllo sempre più strutturati, documentati e orientati alla prevenzione del rischio.

In questo scenario, la formazione specialistica assume un ruolo decisivo per supportare imprese, professionisti e funzioni aziendali nell’interpretazione delle nuove indicazioni e nella loro applicazione operativa.


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 Alessandro

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