I.La vicenda
Con la sentenza 13 maggio 2026 n. 13174, la III Sezione della Cassazione civile ha messo fine ad una vicenda giudiziaria incrociatasi con un frammento della storia d’Italia.
Nel 2013 la Procura della Repubblica di Roma avviò l’esecuzione della condanna del generale Gianadelio Maletti. Il suo avvocato, in quella circostanza, rilasciò alla stampa alcune dichiarazioni che divennero poi oggetto del giudizio culminato nella sentenza qui commentata. Esse rinviavano a una storia che affondava le proprie radici negli anni in cui Maletti aveva operato all’interno del SID. Nel periodo 1971-1975 Maletti aveva diretto l’Ufficio D del SID (Servizio Informazioni Difesa), il reparto del servizio segreto militare incaricato del controspionaggio. Trasferitosi a Johannesburg nel 1980, Maletti continuò negli anni successivi a rappresentare un interlocutore delle autorità italiane. Il trasferimento seguì il suo coinvolgimento in una pluralità di procedimenti concernenti alcune delle più controverse vicende della storia repubblicana. Nel 1986 il giudice istruttore Felice Casson si recò in Sudafrica per raccoglierne le dichiarazioni nell’ambito delle indagini sulla strage di Peteano del 1972, della quale morirono tre carabinieri. L’episodio sarebbe poi divenuto uno dei riferimenti nel dibattito sui depistaggi e sui rapporti tra terrorismo e apparati dello Stato. Nel 1991 lo stesso magistrato lo sentì nel quadro delle investigazioni che avrebbero condotto alla scoperta della struttura clandestina Gladio e alla riapertura di numerose vicende connesse alla strategia della tensione. Nel frattempo Maletti era stato assolto in diversi procedimenti concernenti fatti di particolare rilievo storico, mentre riportò una sola condanna definitiva per la sottrazione di documentazione del SID relativa al periodo in cui aveva diretto l’Ufficio D. Divenuta irrevocabile la sentenza nel 1997, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma emise l’ordine di esecuzione del 10 gennaio 1997. Furono avviate le procedure dirette ad ottenerne l’estradizione dal Sudafrica. La domanda, inoltrata nel gennaio 1998, non ebbe alcun esito, e i successivi tentativi condotti attraverso i canali Interpol non produssero risultati. In questo quadro di ineffettività esecutiva risalta la circostanza che nel 2001 le stesse autorità che non erano riuscite ad estradarlo gli consentirono di rientrare temporaneamente in Italia per rendere testimonianza nel processo concernente la strage nei locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, con successivo ritorno a Johannesburg. Nel 2003 Maletti presentò domanda di grazia al Presidente della Repubblica. L’istanza, nel 2009, fu rigettata.
Il 6 maggio 2013, giorno della morte di Andreotti, agenti di polizia giudiziaria fecero irruzione nell’abitazione romana della figlia di Maletti. La decisione interveniva in una fase nella quale le gravissime condizioni di salute del senatore Giulio Andreotti erano da tempo note all’opinione pubblica e ne avevano ormai determinato il sostanziale allontanamento dalla vita politica e istituzionale del Paese. Il giorno successivo, da Johannesburg, Maletti scrisse al suo avvocato. Nella lettera descrisse la brutalità dell’irruzione e la collegò alla morte di Andreotti, affermando che il significato dell’iniziativa gli appariva «chiarissimo e strettissimamente correlato alla scomparsa del Sen. Andreotti». Lo invitò quindi a sollevare il massimo clamore sulla vicenda e, l’8 maggio, gli conferì l’incarico di assisterlo nel procedimento di esecuzione. Fu in esecuzione di tale incarico che il suo difensore rilasciò al “Corriere della Sera” le dichiarazioni pubblicate il 10 maggio 2013 in un breve articolo privo di firma dal titolo Maletti, cattura firmata dopo la morte di Andreotti. L’avvocato riferì che Maletti aveva sempre sostenuto che, finché Andreotti fosse rimasto in vita, l’ordine di cattura non sarebbe stato eseguito, aggiungendo, “sarà un caso”, che l’ordine era stato firmato il giorno successivo alla morte del senatore. La ricostruzione non era tuttavia del tutto esatta sotto il profilo cronologico, poiché l’ordine di esecuzione emesso dal sostituto procuratore era stato sottoscritto il 18 marzo 2013.
Con citazione davanti al Tribunale di Perugia, il magistrato convenne in giudizio RCS MediaGroup, il direttore Ferruccio De Bortoli ed il difensore del generale Maletti. Il tentativo di conciliazione fallì ed il sostituto procuratore agì in giudizio. Il magistrato sostenne che l’articolo lo descrivesse come parte di una strategia politica volta a ritardare l’esecuzione della condanna sino alla morte del senatore. Aggiunse che il difensore di Maletti fosse consapevole della falsità delle informazioni divulgate, atteso che l’ordine del 18 marzo 2013 ribadiva e rinnovava quello emesso il 10 gennaio 1997 e che il suo avvocato assisteva Maletti quanto meno dal 2003[1]. L’avvocato di Maletti, in una lettera indirizzata al magistrato, il 19 maggio 2013, precisò che l’affermazione virgolettata apparsa sul “Corriere della Sera” era errata. Egli aveva dichiarato non che l’ordine fosse stato firmato il giorno della morte di Andreotti, ma che la sua esecuzione era avvenuta in quella occasione. Il giornalista si era del resto scusato con lui dell’errore. Aggiunse altresì che il riferimento alla coincidenza temporale costituiva una circostanza segnalatagli dal proprio assistito e da lui resa nota alla stampa anche per ragioni tecnico-difensive. In sede di difesa processuale si sostenne che la coincidenza temporale tra l’esecuzione del provvedimento e la morte di Andreotti, unita al lungo intervallo trascorso dalla definitività della condanna, costituisse un dato oggettivo suscettibile di legittima valutazione critica. Le gravissime e notorie condizioni di salute del senatore rendevano infatti prevedibile l’approssimarsi della sua morte. In tale prospettiva, le dichiarazioni rese alla stampa non erano espressione di una generica libertà di giudizio, ma adempimento di un preciso dovere professionale e deontologico, funzionale alla strategia difensiva elaborata nell’interesse del proprio assistito. Tale strategia era fondata sull’art. 3 della Convenzione europea di estradizione e sull’art. 698 c.p.p. Entrambe le disposizioni escludono l’estradizione quando il reato oggetto della domanda sia qualificabile come politico o connesso ad un reato politico. Essa mirava a dimostrare alle autorità sudafricane, tanto giudiziarie quanto politiche, che il ritardo di oltre sedici anni nell’esecuzione della sentenza avvalorasse la natura politica della vicenda. Nella medesima direzione deponevano anche le circostanze della sua tardiva attivazione. RCS e De Bortoli avevano impostato la difesa soprattutto sulla natura di intervista dell’articolo, sostenendo che il quotidiano si fosse limitato a riportare dichiarazioni rese da un soggetto qualificato, su una vicenda di evidente interesse pubblico, senza farle proprie né manipolarle.
Il Tribunale accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti. Quanto al giornalista e al direttore, ritenne integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa per non aver verificato la veridicità del presupposto storico prima della pubblicazione, tanto più in considerazione della particolare delicatezza della notizia e del grave assunto che se ne traeva. Quanto all’avvocato, il Tribunale fondò la responsabilità su un ragionamento distinto. Egli conosceva la data di emissione dell’ordine e ciò nonostante aveva diffuso una ricostruzione che ne presupponeva la falsità, con evidente intenzionalità, attribuendo al magistrato la volontarietà della mancata esecuzione fino alla morte di Andreotti e suggerendo così al lettore un asservimento della funzione giudiziaria a finalità politiche. Il Tribunale aggiunse che la condotta sarebbe stata diffamatoria anche ove le dichiarazioni avessero voluto evocare non la posteriorità della firma ma quella della esecuzione dell’ordine rispetto al decesso. Poiché anche in questa prospettiva avrebbero evocato un asservimento non provato della funzione giudiziaria all’uomo politico, costituendo così un’argomentazione infondata e lesiva della reputazione del magistrato.
In Appello, il quotidiano e il direttore furono assolti per aver riportato le parole dell’avvocato, in presenza di un evidente interesse pubblico alla notizia, riconoscendo così la scriminante del diritto di cronaca. La condanna a carico dell’avvocato restò confermata. Secondo la Corte territoriale, le sue dichiarazioni non integravano un’opinione legittima, ma attribuivano come vero un condizionamento politico dell’azione giudiziaria, ledendo l’immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato.
Il ricorso per cassazione denunciava una sostanziale compressione del diritto di espressione e di giudizio: la sentenza d’appello avesse censurato non la rappresentazione dei fatti o le modalità espressive utilizzate, ma il giudizio valutativo che da quei fatti veniva tratto. In tale prospettiva, le dichiarazioni rese dall’avvocato costituivano espressione dell’attività difensiva svolta nell’interesse del proprio assistito.
II.La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso, rigettando la domanda con decisione nel merito. Lo ha fatto discostandosi dalle conclusioni del Procuratore Generale, che aveva chiesto il rigetto. Sul primo profilo, la Corte ha respinto la pretesa contraddittorietà tra l’esenzione del giornale e la condanna dell’avvocato. L’intervistatore non risponde delle affermazioni altrui che si limita a riportare; l’intervistato risponde di quanto ha dichiarato, e condotte diverse non integrano contraddizione. Il nucleo della decisione si colloca però altrove, nella censura mossa alla sussunzione operata dai giudici di merito. La Corte d’appello aveva qualificato le dichiarazioni del difensore, in particolare l’inciso “sarà un caso”, come narrazione di due fatti, i rapporti tesi tra Andreotti e Maletti ed il ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Entrambi erano accertati come veri, ma ritenuti nel loro combinarsi idonei a ledere la reputazione del magistrato. La Cassazione ha ravvisato in questa qualificazione un errore di diritto, censurabile in sede di legittimità anche d’ufficio, trattandosi di sussunzione e non di accertamento del fatto. L’errore, secondo la Corte, sta nell’avere riferito il canone della verità al giudizio anziché al solo fatto presupposto. Il ritardo nell’esecuzione costituiva un fatto, ed era vero. La sua asserita anomalia costituiva invece un giudizio, ricavato dall’avvocato a partire da circostanze ritenute significative (fra cui la notoria inimicizia tra Andreotti e Maletti). Il diritto di critica, ricorda la Corte, non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell’espressione di una valutazione che deve presupporre fatti almeno veri. Quanto a tali presupposti, tale espressione valutativa soggiace agli stessi criteri del diritto di cronaca, sia pure in forma meno rigorosa, senza che possa pretendersene l’oggettività o la condivisibilità. Da ciò la la conseguenza che l’induzione del difensore poteva essere infondata, financo erronea nel suo presupposto temporale (l’ordine era stato firmato non il giorno successivo, ma circa cinquanta giorni prima della morte di Andreotti), ma non per questo illecita, perché alla critica, a differenza che alla cronaca, non si richiede la verità dell’asserto, bensì la verità del fatto da cui muove.
La precisazione non è priva di peso sul piano pratico. Il fatto presupposto era nella specie inesatto in un suo elemento, ma la Corte supera l’obiezione. Rileva che il nucleo fattuale della vicenda era comunque stato accertato come vero: il ritardo pluridecennale nell’esecuzione della condanna e la notoria inimicizia tra i due protagonisti. L’errore sul dettaglio cronologico non ne modificava la sostanza. L’applicazione del criterio della verità putativa non presuppone la coincidenza tra il fatto affermato e la realtà storica, ma la ragionevole credibilità del nucleo da cui il giudizio critico trae alimento. Né, aggiunge la Corte, richiamando quanto già affermato con l’ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4955, può escludersi l’esimente per il solo carattere colorito o pungente del linguaggio impiegato, purché non si traduca in lesione dell’integrità morale del bersaglio della censura. Tale evenienza i giudici di legittimità non ravvisarono nel caso di specie, anche alla luce del fatto che la critica investiva, nelle stesse parole della sentenza d’appello, la magistratura nel suo complesso e non la persona del singolo sostituto procuratore. Ed è consolidato l’orientamento secondo cui il diritto di espressione e giudizio deve essere esercitato mediante modalità espressive corrette. Essa deve essere funzionale alla finalità di disapprovazione e non può trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Nondimeno, ciò non implica il divieto di utilizzare termini che, pur presentando un contenuto oggettivamente offensivo, esprimano al contempo un mero giudizio critico negativo. La valutazione della loro liceità deve pertanto essere compiuta alla luce del complessivo contesto nel quale tali espressioni vengono impiegate[2]. Su questo punto si misura anche il rispetto del limite della continenza, che la sentenza presuppone soddisfatto senza esplicitarne le ragioni. La Corte d’appello aveva ravvisato una lesione dell’immagine di imparzialità del singolo magistrato. La Cassazione, tuttavia, ha osservato che la critica investiva il sistema nel suo complesso, richiamando sul punto quanto già rilevato dalla stessa Corte d’appello a proposito della portata generale delle dichiarazioni. Ne discende che la continenza va valutata non soltanto sul piano formale, assenza di espressioni offensive, ma su quello sostanziale. Occorre cioè verificare se il giudizio attribuisca al singolo un movente personale distorto nell’esercizio delle funzioni, o si appunti sull’atto o sul meccanismo istituzionale che lo ha prodotto. La Corte cassò dunque la decisione impugnata senza rinvio, decidendo nel merito il rigetto della domanda attorea, e compensò le spese di tutti i gradi di giudizio.
III. I precedenti della giurisprudenza penale
Alcuni precedenti della Cassazione penale consentono di precisare il confine entro cui si colloca la decisione in commento. In tal senso, la V Sezione, con la sentenza 7 luglio 2016, n. 41671, ha confermato la condanna dell’avvocato il quale, in un incontro pubblico poi riportato dalla stampa, aveva affermato che il pubblico ministero titolare delle indagini “voleva chiudere l’indagine in un sol modo, prima ancora di cominciarla”, conducendo una “pseudo-indagine”. Si tratta di espressioni giudicate offensive in quanto attributive di una precostituita intenzione di archiviare, non già critiche alle modalità di conduzione delle indagini. Con la successiva sentenza della medesima sezione, 25 ottobre 2021, n. 45249, la scriminante del diritto di manifestazione del giudizio è stata ritenuta inapplicabile all’attribuzione ad un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza prova della verità storica del fatto. L’affermazione è stata ritenuta intrinsecamente offensiva, in quanto incompatibile con gli imprescindibili caratteri di indipendenza e autonomia che connotano l’esercizio della funzione giudiziaria. Ne deriva una censura della persona del magistrato e non delle modalità di esercizio delle sue funzioni. In entrambi i casi il soggetto criticato era un singolo magistrato individuato, al quale veniva imputata una finalità soggettiva distorta nell’esercizio delle funzioni. Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha invece ravvisato un giudizio critico formulato a partire da dati oggettivi, il ritardo nell’esecuzione della condanna e la notoria inimicizia tra Maletti e Andreotti, senza che ne derivasse l’attribuzione di un movente personale al magistrato. Le dichiarazioni del difensore si inserivano inoltre in una più ampia strategia volta a prospettare alle autorità sudafricane la natura politica della vicenda e non erano quindi rivolte a censurare l’operato del singolo sostituto procuratore. In questa prospettiva esse investivano il funzionamento complessivo del sistema di esecuzione di una condanna politicamente sensibile, secondo una lettura che la stessa Cassazione civile ha implicitamente recepito richiamando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la critica era “rivolta alla “intera magistratura”, e non al singolo sostituto procuratore. La distinzione concettuale tra manifestazione di giudizio sull’atto e attacco alla persona affiora in un contesto normativo e fattuale del tutto diverso. Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2022, n. 24774 ha confermato la condanna dell’avvocato il quale, tacciando di negligenza, imperizia e ignoranza il pubblico ministero, lo aveva invitato a studiare nozioni basilari del diritto. La condotta fu giudicata non espressione di giudizio sul provvedimento, bensì attacco diretto alla persona del magistrato. Si trattava di oltraggio commesso in udienza, non di diffamazione a mezzo stampa, con diversa fattispecie incriminatrice, diverso contesto, diverso regime normativo. Il fatto che la medesima distinzione operi in modo identico anche in questa sede dimostra che essa non è un criterio settoriale, ma una linea di confine concettuale di portata generale.
IV.Il raccordo con la giurisprudenza della Corte EDU
La distinzione tra giudizio sull’atto e attacco alla persona, così tracciata nella giurisprudenza penale italiana, non costituisce una particolarità domestica. Essa rappresenta il movimento concettuale che caratterizza la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà di espressione dell’avvocato. Sebbene la Cassazione civile nel caso oggetto della presente annotazione non citi questa elaborazione sovranazionale, la sua decisione applica le medesime distinzioni e i medesimi criteri che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha consolidato lungo decenni di giurisprudenza. Applica il discrimine tra giudizio su atti e sistema versus attacco alla persona, il limite della continenza come vincolo di proporzionalità piuttosto che veto assoluto, il ruolo centrale del contesto mediatico preesistente nella valutazione dell’ingerenza. La decisione italiana si presta ad essere riletta alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà di espressione dell’avvocato.
La giurisprudenza della Corte europea, in materia di libertà di espressione dell’avvocato nei confronti dell’operato della magistratura, si articola intorno ad un principio fondamentale. I limiti della libertà di manifestazione nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto a quelli applicabili ai semplici privati cittadini. La Corte EDU ha affermato in modo stabile che il potere giudiziario non è sottratto al giudizio valutativo. Tale orientamento interpreta il par. 2 dell’art. 10 CEDU, che tra i motivi idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione indica lo scopo di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. La speciale protezione dell’autorità giudiziaria si giustifica non nella salvaguardia dei singoli magistrati, ma nell’esigenza di assicurare la buona amministrazione della giustizia, della quale il rispetto e la fiducia del pubblico rappresentano condizioni essenziali. Va peraltro rilevato che la Corte EDU rappresenta, allo stato, l’unico corpus sistematico e vincolante elaborato a livello sovranazionale in materia di libertà di espressione dell’avvocato nei confronti dell’operato della magistratura[3]. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato in proposito la Raccomandazione n. 21 del 2000 sulla libertà di esercizio della professione forense[4], che riconosce agli avvocati un’ampia libertà di espressione in relazione al loro dovere di contribuire al buon funzionamento del sistema giudiziario; si tratta tuttavia di uno strumento di soft law, privo di efficacia vincolante diretta. Né il diritto dell’Unione Europea né altri strumenti convenzionali hanno prodotto un’elaborazione comparabile per sistematicità e forza cogente.
V. Casistica della Corte EDU
Nella sentenza Nikula c. Finlandia (Corte EDU, 21 marzo 2002, ric. n. 31611/96) la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla condanna per diffamazione inflitta ad un’avvocata che aveva rivolto severe critiche al pubblico ministero nell’ambito dell’attività difensiva. In tale occasione la Corte ha sottolineato che l’uguaglianza delle armi e le esigenze di un equo processo richiedono uno scambio libero e anche energico di argomentazioni tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che il pubblico ministero, quale controparte processuale dell’imputato e non organo giudicante, deve tollerare un margine più ampio di libertà di espressione rispetto a quanto esigibile nei confronti di un giudice. Tale tolleranza vale soprattutto quando la contestazione riguardi la strategia accusatoria piuttosto che le qualità professionali generali del magistrato.
Nel medesimo filone si inserisce la sentenza Steur c. Paesi Bassi (Corte EDU, 28 ottobre 2003, ric. n. 39657/98), nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU in relazione ad un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato per affermazioni formulate nell’ambito dell’attività difensiva circa le modalità di acquisizione di una prova, riconoscendo al difensore un ampio margine di libertà nell’individuazione e nell’esposizione degli argomenti ritenuti utili alla tutela del cliente. La Corte ha precisato che la sussistenza di un’ingerenza nella libertà di espressione dell’avvocato non presuppone l’irrogazione di una sanzione disciplinare in senso proprio. È sufficiente la mera censura formale, idonea di per sé a produrre un effetto dissuasivo sulla scelta degli argomenti difensivi nei procedimenti futuri. La Corte ha inoltre attribuito rilievo al fatto che la critica fosse rimasta circoscritta alla condotta dell’ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, non si fosse tradotta in un attacco personale, e fosse rimasta confinata all’ambito processuale. Ha altresì censurato la circostanza che le autorità disciplinari interne non avessero mai accertato né la veridicità della dichiarazione né la buona fede dell’avvocato nel formularla.
Il medesimo principio è stato confermato dalla Grande Camera nella sentenza Kyprianou c. Cipro (Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2005, ric. n. 73797/01), nella quale la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla condanna per oltraggio alla corte inflitta ad un avvocato che, nel corso di un dibattimento per omicidio, aveva rivolto critiche ai giudici in merito alla conduzione del procedimento. Pur riconoscendo che tali critiche potevano apparire irrispettose, la Corte ha ritenuto che la pena detentiva di cinque giorni, eseguita immediatamente, fosse sproporzionata e idonea a produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio della funzione difensiva. Le ricadute investivano non solo i diritti dell’avvocato ai sensi dell’art. 10, ma anche il diritto ad un equo processo del cliente ai sensi dell’art. 6 CEDU.
Sulla stessa linea si colloca la sentenza Foglia c. Svizzera (Corte EDU, 13 dicembre 2007, ric. n. 35865/04), nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato che, nell’ambito di un procedimento penale relativo a ingenti appropriazioni indebite, aveva rilasciato interviste alla stampa e alla televisione e messo a disposizione dei giornalisti alcuni atti processuali. Le autorità disciplinari elvetiche avevano ritenuto che il difensore avesse dato vita ad una vera e propria “procedura mediatica” parallela al procedimento giudiziario, suscettibile di esercitare una pressione indebita sui giudici. La Corte ha invece escluso che le dichiarazioni rese fossero imputabili ad una campagna di stampa avviata dal ricorrente. Il contesto mediatico preesisteva alle sue interviste e le critiche, formulate dopo il deposito del ricorso in appello, non erano dirette contro le qualità personali o professionali del pubblico ministero. Riguardavano le modalità di esercizio delle sue funzioni nel procedimento in cui i clienti del ricorrente erano parti civili. La Corte ha altresì escluso che il difensore potesse essere ritenuto responsabile della successiva ripresa delle sue dichiarazioni da parte degli organi di stampa, e ha valorizzato la circostanza che nei suoi confronti non fosse stata sporta alcuna querela per diffamazione, e che l’azione civile promossa dalla banca fosse stata ritirata. Ha infine ritenuto che l’ammenda inflitta, pur di importo modesto, conservasse comunque un valore simbolico non giustificato dalle circostanze, concludendo che non sussisteva un “bisogno sociale imperioso” tale da rendere l’ingerenza necessaria in una società democratica. Analoghe considerazioni valgono per il caso di specie, nel quale le dichiarazioni dell’avvocato si inserivano in un contesto mediatico preesistente e investivano le modalità di esercizio della funzione giudiziaria, non le qualità personali del magistrato.
Stessa direzione per il precedente Roland Dumas c. Francia (Corte EDU, 15 luglio 2010, ric. n. 34875/07), nel quale la Corte ha esaminato la condanna per diffamazione inflitta ad un ex ministro e avvocato che, in un libro pubblicato due anni dopo il proprio processo, aveva paragonato il pubblico ministero ai magistrati delle sezioni speciali del regime di Vichy. La Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU, valorizzando in particolare la circostanza che i medesimi pronunciamenti nel corso dell’udienza del 31 gennaio 2001 non avevano dato luogo ad alcun procedimento penale o disciplinare. Questo elemento avrebbe dovuto essere considerato dalle autorità nazionali nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La Corte ha inoltre censurato l’approccio delle corti interne, che avevano qualificato come fatto diffamatorio preciso ciò che era invece espressione di uno stato d’animo e di un parallelo intellettuale, esplicitato come tale nel testo del libro. L’analogia con il caso in esame è evidente. Anche in quella vicenda i giudici di merito avevano trasformato in un fatto ciò che costituiva invece una valutazione soggettiva. Sono incorsi nel medesimo errore di sussunzione censurato dalla Cassazione.
Tale prospettiva è tenuta ferma dalla sentenza Ottan c. Francia (Corte EDU, Quinta Sezione, 19 aprile 2018, ric. n. 41841/12)[5], nella quale la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato che, immediatamente dopo il verdetto di assoluzione pronunciato dalla Corte d’assise nel processo a carico di un gendarme, aveva rilasciato dichiarazioni ai giornalisti critiche della composizione del jury e della conduzione dei dibattimenti. La Corte ha qualificato tali dichiarazioni come giudizi di valore fondati su una sufficiente base fattuale, inscrivendole nell’esercizio del mandato difensivo. Poiché solo il procuratore generale disponeva del diritto di appellare il verdetto, la Corte ritenne che la funzione difensiva non si fosse esaurita con la pronuncia del dispositivo. Le dichiarazioni dell’avvocato erano infatti dirette ad influenzare l’eventuale decisione del procuratore generale di proporre impugnazione.
In tale prospettiva, nella sentenza Mor c. Francia (Corte EDU, 15 dicembre 2011, ric. n. 28198/09) la Corte europea ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla condanna inflitta ad un avvocato per avere rilasciato dichiarazioni alla stampa concernenti una perizia acquisita in un procedimento penale ancora in corso. Pur riconoscendo che il rispetto del segreto istruttorio costituisce un obiettivo legittimo, ha sottolineato che quelle dichiarazioni si inserivano in un dibattito di evidente interesse generale concernente questioni di salute pubblica e si limitavano in larga parte a commentare informazioni già diffuse dagli organi di informazione. Le dichiarazioni rese dall’avvocato commentavano una vicenda già nota all’opinione pubblica e si inserivano in una strategia difensiva tecnicamente fondata, senza che potesse imputarsi al difensore la successiva amplificazione mediatica. La Corte ha altresì precisato che la dispensa di pena e l’esiguità del risarcimento riconosciuto non fossero sufficienti, di per sé, a giustificare l’ingerenza, poiché anche la sanzione penale più mite resta idonea a produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione del difensore. Il legame con la vicenda Maletti è sottile ma decisivo: in entrambe le fattispecie le corti interne sono incorse nel medesimo vizio procedurale, ovvero l’applicazione rigida della norma sanzionatoria. Proprio come accaduto in Italia con l’avvocato di Maletti, nel caso Mor si è mancata una valutazione proporzionale che tenesse conto del ruolo difensivo (e del coinvolgimento dell’art. 6 CEDU), confondendo illegittimamente una critica alle dinamiche istituzionali con una censura della persona dei magistrati.
Ancora più significativa, per la gravità delle espressioni utilizzate, è la sentenza Rodríguez Ravelo c. Spagna (Corte EDU, 12 gennaio 2016, ric. n. 48074/10), nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla condanna penale inflitta ad un avvocato che, nell’ambito di un atto difensivo, aveva attribuito ad un magistrato comportamenti contrari ai doveri del proprio ufficio. Pur riconoscendo il carattere aspro e offensivo delle espressioni impiegate, la Corte ha ritenuto sproporzionato il ricorso alla sanzione penale, evidenziando che le contestazioni fossero rimaste confinate all’interno del procedimento e si inserivano nell’esercizio del mandato difensivo. La Corte ha inoltre sottolineato che l’ordinamento spagnolo prevede un autonomo procedimento disciplinare per le mancanze di rispetto dell’avvocato verso l’autorità giudiziaria. Il ricorso allo strumento penale, tanto più gravato dal rischio, sia pure indiretto, di privazione della libertà personale in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, si è rivelato sproporzionato rispetto a tale alternativa meno afflittiva. Nella medesima direzione si colloca, per le dichiarazioni rese in aula da un avvocato critiche del funzionamento del sistema giudiziario, la sentenza Bagirov c. Azerbaigian (Corte EDU, 25 giugno 2020, ricc. nn. 81024/12 e 29198/15).
Analoga impostazione emerge dalla sentenza L.P. e Carvalho c. Portogallo (Corte EDU, Terza Sezione, 8 ottobre 2019, ricc. nn. 24845/13 e 49103/15)[6], nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alle sanzioni irrogate a due avvocati che avevano criticato il comportamento di magistrati e promosso iniziative volte alla tutela degli interessi dei rispettivi assistiti. Quanto al primo ricorrente, condannato per diffamazione in seguito ad un esposto inviato all’organo disciplinare della magistratura, nel quale denunciava tra l’altro una «ambiance de grande intimité» tra la giudice procedente e il difensore di controparte, la Corte ha valorizzato due circostanze. Tale espressione coincideva con un motivo legale di ricusazione previsto dal codice di procedura civile portoghese. La comunicazione era inoltre rimasta riservata all’organo disciplinare, senza alcuna divulgazione pubblica, con conseguente lesione assai limitata della reputazione della magistrata. Quanto al secondo ricorrente, sanzionato in sede civile per aver promosso, per conto dei propri assistiti, una querela penale nei confronti di una giudice ritenuta responsabile di diffamazione e discriminazione, la Corte ha escluso che l’iniziativa processuale fosse priva di qualsiasi base fattuale. Le stesse autorità interne avevano infatti in altra sede riconosciuto il carattere eccessivo di talune espressioni impiegate dalla magistrata nella sentenza oggetto di doglianza. La Corte ha inoltre osservato che imporre all’avvocato il rifiuto di un mandato per il timore di conseguenze sanzionatorie rischierebbe di compromettere il diritto di accesso alla giustizia dei singoli assistiti, garantito dall’art. 6 CEDU. Anche in tale pronuncia, la Corte ha ritenuto sproporzionate sanzioni suscettibili di produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio della funzione difensiva, sottolineando come l’effetto deterrente di una condanna penale permanga anche a fronte di pene pecuniarie modeste.
Nel medesimo solco si colloca, come conferma più recente, la sentenza Rogalski c. Polonia (Corte EDU, Prima Sezione, 23 marzo 2023, ric. n. 5420/16)[7], nella quale la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 10 CEDU in relazione alla sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un avvocato che, nell’adempimento del proprio mandato difensivo, aveva presentato una denuncia penale a carico di un pubblico ministero per corruzione passiva. La Corte ha ritenuto che la mancanza di riscontri probatori diretti fosse connaturata alla natura stessa dell’illecito denunciato. Le autorità disciplinari, nel sanzionare una condotta funzionale alla tutela degli interessi del cliente, non avevano fornito ragioni rilevanti e sufficienti per la propria decisione, sconfinando dal margine di apprezzamento loro consentito.
VI. La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione forense
La rassegna sin qui compiuta trova una significativa conferma sistematica nella Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione forense (Council of Europe Treaty Series n. 226), adottata dal Comitato dei Ministri il 12 marzo 2025[8] e aperta alla firma il 13 maggio 2025 a Lussemburgo, dove è stata sottoscritta da diciassette Stati, tra cui l’Italia. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla tutela della professione forense. La Convenzione non è ancora in vigore, essendo subordinata alla ratifica di almeno otto Stati. Essa affronta il tema della libertà di espressione dell’avvocato. L’art. 6, par. 2, protegge il difensore dalla responsabilità civile e penale per le dichiarazioni rese nell’ambito dei procedimenti, purché formulate in buona fede e con sufficiente base fattuale. La disposizione cita Nikula c. Finlandia e Steur c. Paesi Bassi come parametro interpretativo. L’art. 7 garantisce la libertà di espressione anche fuori dalle aule giudiziarie, compresa la critica al funzionamento del sistema giudiziario. Il rapporto esplicativo rinvia alla giurisprudenza della Corte EDU come fondamento interpretativo delle proprie disposizioni, confermando che quella giurisprudenza ha costituito fino ad oggi l’unico corpus sistematico e vincolante elaborato in materia.
VII. Conclusioni
La vicenda giudicata e conclusa dalla sentenza della Suprema Corte conferma che la libertà di espressione dell’avvocato non può essere misurata sulla base dell’esattezza delle conclusioni alle quali egli perviene nell’esercizio del mandato difensivo. L’avvocato, infatti, non tutela soltanto l’interesse del proprio assistito, ma concorre all’amministrazione della giustizia ed all’effettività del diritto di difesa. Il pubblico ministero, dal canto suo, non aveva fatto altro che assolvere il proprio dovere ordinario nel procedimento di esecuzione.
In questa prospettiva, la sentenza in commento offre un’ulteriore conferma della capacità del diritto pretorio di elaborare principi destinati a trascendere il caso concreto. Essa riafferma che la critica del difensore non richiede la verità del giudizio formulato, ma una sufficiente base fattuale dalla quale quel giudizio possa prendere le mosse.
Non è casuale che il medesimo criterio compaia oggi nella più recente Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione forense, a conferma di un percorso nel quale l’elaborazione giurisprudenziale ha preceduto il tentativo di sistemazione sul piano convenzionale.
[1] Per la ricostruzione dei fatti e l’analisi degli atti processuali, l’autore ha potuto consultare la documentazione messa a disposizione dallo studio legale che ha assistito l’avvocato citato in giudizio nel giudizio in commento. Le valutazioni espresse nella presente nota sono di esclusiva responsabilità dell’autore.
[2] Sull’esimente del diritto di critica nel reato di diffamazione la letteratura è sterminata. L’autore ha consultato, anche in considerazione del carattere marginale della questione nella sentenza in commento, V. Pezzella, La diffamazione, UTET Giuridica, Wolters Kluwer Italia, 2026, cap. XII.
[3] In argomento si veda D. Spielmann, C. Henry, Les avocats et la Convention européenne des droits de l’homme, testo del discorso tenuto il 19 ottobre 2016 a Parigi per il Conseil des Barreaux européens (CCBE), disponibile su www.ccbe.eu.
[4] Recommendation Rec (2000)21 of the Council of Europe’s Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer, adottata il 25 ottobre 2000, disponibile all’indirizzo www.coe.int. L’atto, di natura non vincolante, non trova collocazione in una gazzetta ufficiale in senso proprio, essendo pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa.
[5] In argomento si veda F. Ceci, Libertà di espressione degli avvocati e tutela dell’autorità del potere giudiziario: la Corte europea dei diritti dell’uomo procede al bilanciamento dei differenti interessi, nota a Corte EDU, Ottan c. Francia, 19 aprile 2018, in MediaLaws, 3/2018.
[6] In argomento si veda F. Ceci, Il bilanciamento tra libertà di espressione degli avvocati e tutela dell’autorità del potere giudiziario: un inquadramento sistematico degli interessi nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, nota a Corte EDU, L.P. e Carvalho c. Portogallo, 8 ottobre 2019, in MediaLaws, 2/2020, p. 323.
[7] In argomento si veda B. Fragasso, Diritto alla libertà di espressione degli avvocati e sanzioni disciplinari: la Corte EDU condanna la Polonia per violazione dell’art. 10 CEDU, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 3, 2023, p. 1239.
[8] La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione forense (Council of Europe Treaty Series, n. 226) è disponibile, unitamente al rapporto esplicativo, sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa all’indirizzo www.coe.int. Come per le sentenze della Corte EDU non esiste una Gazzetta Ufficiale in senso proprio nella quale il testo sia pubblicato, essendo accessibile attraverso il sito istituzionale dell’organizzazione.
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