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Nuove regole per la riparazione dei beni di consumo, con obblighi per produttori, importatori e distributori e maggiori tutele per gli acquirenti.
Il decreto legislativo n. 176 del 25 settembre 2026 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 e definitivamente approvato dal Governo nella seduta del 16 settembre – recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione.
Il provvedimento modifica il Codice del consumo e introduce anche un’estensione di 12 mesi della responsabilità del venditore in caso di riparazione del bene.
Diritto alla riparazione: beni interessati e obblighi dei produttori
Il decreto introduce nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) il nuovo Titolo II-bis, dedicato alla riparazione dei beni che presentano difetti al di fuori della responsabilità del venditore.
Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, il fabbricante è tenuto a riparare il bene su richiesta del consumatore, purché la riparazione sia possibile e il prodotto rientri tra quelli soggetti alle specifiche europee di riparabilità.
Tra i beni interessati figurano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici, aspirapolvere, display elettronici, smartphone e tablet. L’elenco completo è contenuto nell’allegato II-decies del Codice del consumo.
La riparazione deve essere effettuata gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro tempi ragionevoli. Il fabbricante può affidare l’intervento a terzi e offrire temporaneamente un bene sostitutivo, anche a pagamento purché a un costo ragionevole.
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo di riparazione spetta al rappresentante autorizzato nell’Unione europea oppure, in sua assenza, all’importatore e, in mancanza anche di quest’ultimo, al distributore.
I fabbricanti che mettono a disposizione ricambi e strumenti devono offrirli a prezzi ragionevoli che non scoraggino la riparazione. Devono inoltre essere accessibili online i prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie. Sono vietati, salvo giustificazioni legittime e oggettive, gli ostacoli contrattuali o tecnologici alla riparazione e all’utilizzo, da parte di riparatori indipendenti, di componenti compatibili, usati o stampati in 3D conformi alla normativa.
Modulo europeo di riparazione: costi, informazioni e validità
L’articolo 127-quater introduce il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che i riparatori possono fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.
Il modulo, gratuito e disponibile su supporto durevole, indica il difetto, l’intervento proposto, il prezzo o le modalità di calcolo, i tempi e gli eventuali servizi accessori.
Il riparatore può addebitare i costi necessari per la diagnostica, informandone preventivamente il consumatore.
Le condizioni indicate nel modulo restano vincolanti per 30 giorni, salvo accordo per una durata maggiore. Se il consumatore le accetta e il riparatore non esegue l’intervento, è previsto il rimborso degli eventuali costi sostenuti per la diagnostica, fermi restando gli altri rimedi contrattuali.
Garanzia legale estesa di 12 mesi in caso di riparazione
Una delle principali novità riguarda la garanzia legale di conformità, disciplinata dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 133 stabilisce che, quando il difetto di conformità viene eliminato mediante riparazione, il periodo di responsabilità del venditore è esteso, per una sola volta, di 12 mesi.
Il venditore deve informare preventivamente il consumatore della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione della responsabilità.
Riparazione e sostituzione rimangono gratuite e devono essere effettuate entro un termine ragionevole, senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Durante la riparazione, il venditore può fornire gratuitamente un bene sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato. Su esplicita richiesta del consumatore, può inoltre sostituire il prodotto difettoso con un bene ricondizionato.
Sanzioni fino a 50.000 euro per chi viola gli obblighi
Il nuovo articolo 127-undecies prevede, salvo che il fatto costituisca reato o integri una violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi relativi al modulo europeo, alla riparazione e alle informazioni sui servizi.
Nei casi di particolare gravità o recidiva, i limiti minimo e massimo sono raddoppiati, arrivando rispettivamente a 10.000 e 100.000 euro.
L’accertamento delle violazioni spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
La fornitura del modulo europeo è facoltativa. Gli obblighi sanzionabili previsti dall’articolo 127-quater riguardano, pertanto, le condizioni da rispettare quando il riparatore decide di utilizzare il modulo.
Diritto alla riparazione: entrata in vigore e decorrenza delle nuove garanzie
Il D.Lgs. n. 176/2026 entra in vigore il 22 ottobre 2026.
L’articolo 3 prevede una specifica disciplina transitoria: le modifiche agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del Codice del consumo, comprese quelle relative all’estensione della responsabilità del venditore, si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
Per le imprese, le nuove disposizioni richiedono una verifica delle procedure di assistenza post-vendita, delle informazioni fornite ai consumatori, dei prezzi dei ricambi e della gestione degli interventi in garanzia.
Il decreto prevede inoltre una sezione nazionale della futura piattaforma europea per la riparazione, con il Ministero delle imprese e del made in Italy quale punto di contatto nazionale.
Diritto alla riparazione: le principali novità
| Novità | Cosa cambia |
|---|---|
| Obbligo di riparazione | I fabbricanti devono riparare i beni soggetti alle specifiche UE di riparabilità, salvo impossibilità. |
| Costi e ricambi | Riparazioni gratuite o a prezzi ragionevoli. Ricambi e strumenti offerti a prezzi che non scoraggino la riparazione. |
| Modulo europeo | Fornitura facoltativa e gratuita, con condizioni vincolanti per almeno 30 giorni. |
| Garanzia legale | Estensione di 12 mesi, una sola volta, della responsabilità del venditore in caso di riparazione del difetto di conformità. |
| Sanzioni | Da 5.000 a 50.000 euro per violazione, con possibile raddoppio dei limiti nei casi di particolare gravità o recidiva. |
| Decorrenze | Entrata in vigore il 22 ottobre 2026; modifiche alla garanzia legale applicabili ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. |
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