Il provvedimento in esame, a prima firma di Davide Bergamini (già Lega, ora Futuro Nazionale) interviene sui costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e prevede una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
La finalità della proposta di legge, che si compone di due articoli, è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione.
L’articolo 1, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali. In particolare il comma 1 introduce nell’articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che reca le definizioni, la lettera o-bis), la quale fornisce la definizione dei «costi di produzione». Sono tali i costi elaborati sulla base del costo delle materie prime, il costo dei prodotti energetici, il differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché il ciclo delle colture, la loro collocazione geografica, le tecniche di produzione, i periodi di commercializzazione diversi, la vulnerabilità dei prodotti e i volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e gli eventi atmosferici eccezionali.
l comma 2 introduce all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, relativo agli elementi essenziali del contratto di cessione, la specificazione secondo cui, nello stabilire i prezzi, che possono essere fissi o variabili, l’acquirente, nei rapporti con il fornitore deve tenere conto dei costi di produzione, così come definiti dalla nuova lettera o-bis) sopra richiamata.
Come si legge nella relazione illustrativa, le imprese agricole hanno dovuto subire una serie di fattori indipendenti dalla loro organizzazione produttiva che non sono stati recuperati sui prezzi di vendita, stante le condizioni della filiera alimentare, nella quale i prezzi all’origine sono comunque bassi rispetto al prezzo finale offerto al consumatore. Occorre che fattori quali, per esempio, l’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche e agricole e l’instabilità delle condizioni meteorologiche – che, in questi ultimi anni, hanno determinato il susseguirsi di periodi di siccità a fenomeni alluvionali – siano tenuti nella debita considerazione, secondo quanto proposto nel provvedimento in esame, nella determinazione dei prezzi.
L’articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Con il comma 1 si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, che, in conformità all’articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, disciplini le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano i parametri di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economico, di riduzione dell’uso di pesticidi e di salute e benessere animale.
L’articolo 210-bis del regolamento sopra richiamato definisce cosa debba intendersi per «norma di sostenibilità». È tale quella disposizione normativa che contribuisce a uno o più dei seguenti obiettivi: obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi); produzioni di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso dei pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; salute e benessere degli animali.
Il comma 2 fissa una serie di criteri e princìpi direttivi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo. Si richiede, al riguardo: l’individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all’uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell’ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari; l’introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell’ambiente e della salute; la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 4 prevede che il suddetto decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Infine, il comma 5 stabilisce che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie
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