FLAT TAX: da agevolazione a concorrenza sleale


Parliamo della “tassa piatta” ossia del sistema di tassazione ad aliquota secca, che si contrappone a quello proporzionale ad aliquota crescente. Il sistema consente una serie di indiscutibili vantaggi ma, genera anche qualche problema. Analizziamo quali.

La tassazione principe del sistema fiscale italiano è quella IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede un’aliquota progressiva a scaglioni. Al crescere del reddito, sale l’aliquota di tassazione, per cui, i redditi più bassi sono tassati ad un’aliquota inferiore e man mano che salgono, aumenta la pressione fiscale.

Per cui, i primi 28.000€ di reddito verranno tassati al 23%, i successivi 22.000 al 33% ed una volta superati i 50.000, l’eccedenza sarà tassata al 43%. In questo modo, un reddito di 60.000€, ad esempio, sconterà 18.000€ d’imposta, per una tassazione media del 30%.

Al contrario, la tassazione ad aliquota unica, come ad esempio quella IRES, l’imposta sul reddito delle società, è fissata al 24%. A prescindere da quanto sia l’imponibile, l’aliquota resta la medesima, dando luogo ad una tassazione secca o flat. Sui medesimi 60.000€, quindi, sarà di 14.400€.

I due esempi servono solo per spiegare i diversi sistemi di calcolo, non certo per raffrontare una teorica, quanto fittizia, convenienza dell’uno o dell’altro, stante la natura diversa dei soggetti ai quali si applica, alle persone fisiche la prima, a quelle giuridiche la seconda. Infatti, i 45.600€ netti conseguiti dalla persona giuridica dopo la tassazione IRES, per entrare in tasca al socio persona fisica, ad esempio, sconteranno un secondo prelievo fiscale, anche questo flat, ad aliquota 26%, generando un prelievo complessivo di circa il 44% e quindi, nettamente superiore alla tassazione proporzionale delle persone fisiche.

Non è quindi la stima quantitativa del prelievo fiscale che intendiamo analizzare, bensì la metodologia di calcolo ed i suoi effetti.

Come abbiamo visto, l’analisi tra soggetti fisici e giuridici, non consente un raffronto concreto, che può trovarsi solamente quando la platea dei contribuenti ha la stessa natura. Occupiamoci quindi della tassazione delle persone fisiche ed in particolar modo, di quelle che producono reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime forfettario e il risparmio fiscale

Ipotizziamo un commerciante, un artigiano ed un libero professionista, che sono soggetti al regime di tassazione ordinaria. Il reddito conseguito dall’attività, per divenire netto, ossia effettivo, deve scontare un sostanzioso prelievo fiscale, assoggettato alla tassazione progressiva a scaglioni dell’IRPEF, alla tassazione ad aliquota variabile delle addizionali regionale e comunali, stabilita da ogni singolo Ente territoriale, a cui in molti casi si aggiunge anche l’ulteriore balzello regionale IRAP, la cui base imponibile è una mostruosità contraria a qualunque principio delle scienze economico-contabili.

Senza tenere conto dell’ingente carico previdenziale, il prelievo su un reddito di 60.000€ lordi andrà dal 34 al 39% a seconda della Regione e Comune in cui risiede il contribuente, che quindi per comodità assumiamo alla media aritmetica del 36,5%.

Ora, le stesse 3 categorie di contribuenti, laddove ne ricorrano le condizioni, possono decidere di quantificare il proprio reddito in maniera forfettaria, passando così ad una flat tax, che per i primi 5 anni sarà del 5% e per gli anni successivi del 15%.

In questo caso non occorre aggiungere altro, perché la flat tax forfettaria è un’imposta sostitutiva di tutte le altre, che quindi sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali, con un risparmio secco che nei primi anni sarebbe del 31,5% e successivamente del 16,5%, per una media utile al confronto del 24%.

I vantaggi di adottare il regime forfettario, poi, non si limitano solo ad una tassazione assolutamente conveniente, bensì all’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA, all’esonero dalla tenuta di libri e scritture contabili, ad un prelievo previdenziale privo di minimali e con esclusione in concomitanza di redditi da lavoro dipendente.

Appare evidente che solo un folle, laddove potesse, sceglierebbe il sistema di tassazione ordinaria, anziché quello forfettario ma, in realtà, la scelta è imposta dal volume d’affari, ossia dal massimale dei ricavi prodotti ogni anno, che per poter beneficiare della tassazione unica flat, non deve superare gli 85.000€.

Infatti, il regime di tassazione flat è stato introdotto per agevolare imprese e autonomi all’avvio della propria attività, quindi, i piccoli imprenditori ed i giovani professionisti.

Da agevolazione a distorsione della concorrenza

In un contesto economico difficile come quello degli ultimi anni, strangolato dalla crisi economica più pesante di sempre, durata ben 11 anni, alla quale è seguito il drammatico biennio della pandemia, che poi ha lasciato spazio alle recrudescenze belliche ed alle crisi energetiche, il limite degli 85.000€ di ricavi per artigiani e lavoratori autonomi, non è poi così lontano dalla realtà, soprattutto quando parliamo di piccoli centri e dell’Italia meridione, finendo però per trasformare un’agevolazione nata con l’evidente scopo di far emergere lavoro sommerso e redditi sottratti alla tassazione, oltre che quale condivisibile forma di incentivo per le classi meno abbienti, in una discriminante della concorrenza.

Alle numerose analisi di esimi politologi e delle più disparate testate giornalistiche, sfugge un particolare che riteniamo non sia affatto secondario, poiché riscontato concretamente sul mercato.

Ipotizziamo un qualunque idraulico, elettricista, parrucchiere o meccanico, che rivolge la propria attività a favore delle persone fisiche non in regime d’impresa, ossia, al classico utente finale. La prestazione resa non è soggetta ad IVA, il carico fiscale che subiscono è del 24% in meno rispetto ai competitor a tassazione ordinaria, non subiscono ritenute alla fonte, non pagano il commercialista, non subiscono un prelievo previdenziale fisso, appare evidente che il prezzo applicato al cliente potrebbe tranquillamente essere del 46% in meno rispetto agli altri!

Come noto, infatti, nell’ambito degli scambi all’interno delle filiere commerciali (c.d. operazioni business to business o b2b), l’IVA non rappresenta mai un costo, essendo l’imposta applicata in via generale e quindi, di fatto, una semplice partita di giro che gestisce l’incasso e il pagamento per conto dello Stato. Viceversa, quando il prodotto e il servizio giungono all’utente finale (c.d. operazioni business to consumer o b2c), l’IVA si trasforma in un costo secco, per cui ogni bene e servizio subisce un rincaro che va dal 4 al 22%.

Senza commettere alcun illecito quindi, la stessa prestazione di 100€ resa da un idraulico o da un geometra, al cliente costerà 100€ se è resa da un soggetto in regime forfettario e 122€ se l’artigiano o il professionista appartengono al sistema ordinario.

Se a questo si aggiunge anche la possibilità da parte del forfettario di applicare uno sconto del 24%, mantenendo la stessa identica marginalità dei competitor a regime ordinario, si giunge alla concreta ipotesi che a parità di guadagno, il prezzo di chi applica la flat tax potrebbe essere di 76€, mentre quello dei contribuenti a regime ordinario di 122€, ossia, una differenza di prezzo di circa il 38% ….

Il 38% di “sconto”, pari a 46€ non dipende da chi lo rende, bensì dallo Stato, che a quell’artigiano o professionista ha accordato un regime di ampio favore rispetto agli altri, consentendogli così di assumere legalmente una posizione di concorrenza sleale, rispetto a coloro che il favore non possono riceverlo.

Il peso dell’IVA sui servizi al consumatore finale

Se nel commercio di beni si può dire che l’ultimo anello della filiera, ossia, il negoziante che vende al pubblico, si fa carico dell’IVA, che quindi automaticamente ribalterà sotto forma di prezzo all’utente finale, assai diversa è la situazione in cui si parla di prestazioni manuali ed intellettive, dove l’incidenza della mancata detrazione dell’IVA è marginale, laddove non del tutto inesistente, quindi, a beneficiare dell’esclusione dall’ambito IVA sarà solamente il cliente finale.

Per cui, se l’applicazione al settore commercio della flat tax è residuale, nel senso che è limitata ad un numero esiguo di micro esercizi che per ragione di settore merceologico o altro, l’hanno comunque preferita, lo stesso discorso non può farsi né per gran parte degli artigiani ed ancor meno, per la stragrande maggioranza dei liberi professionisti, per i quali la percentuale di deduzione a forfait, è per lo più superiore ai costi effettivamente sostenuti.

In questi casi, che ripetiamo sono la maggioranza, la flat tax consente a chi ha la possibilità di beneficiarne, di ottenere un guadagno superiore, ovvero, di poter applicare prezzi consistentemente più bassi, rispetto agli operatori delle medesime categorie che devono applicare il regime ordinario, potendo così praticare legalmente una concorrenza sleale.


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