Dal 20 ottobre 2026, alle ore 12, è possibile presentare le domande per la Cambiale Azzurra, il finanziamento a tasso zero gestito da ISMEA e destinato alle piccole e medie imprese della pesca e dell’acquacoltura.
La misura dispone di 10 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità connesse al ciclo produttivo e alla gestione ordinaria aziendale.
Attenzione le richieste devono essere presentate entro il 30 ottobre 2026, secondo l’ordine cronologico di invio e fino a esaurimento delle risorse.
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1) Cambiale Azzurra 2026: chi può richiedere il finanziamento?
Possono accedere le PMI della pesca e dell’acquacoltura che abbiano registrato ricavi nel 2025.
In particolare, le imprese devono:
- essere iscritte al Registro delle imprese con qualifica di impresa ittica
- svolgere attività riconducibili ai codici ATECO ammessi, appartenenti ai gruppi 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22;
- essere state costituite e aver avviato l’attività agevolabile entro il 1° gennaio 2024;
- rispettare i requisiti economici, finanziari e le condizioni di ammissibilità del Prospetto informativo ISMEA.
Sono previste esclusioni, tra l’altro, per imprese in difficoltà e in presenza delle situazioni creditizie ostative indicate dal Prospetto.
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2) Quanto si può ottenere con la Cambiale Azzurra?
Il finanziamento parte da 3.000 euro e non può superare il 50% dei ricavi risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale disponibile. I massimali sono:
| Beneficiari | Importo massimo |
|---|---|
| Pesca | 20.000 euro per imbarcazione ammissibile |
| Pesca con più imbarcazioni | 60.000 euro complessivi |
| Acquacoltura | 20.000 euro per PMI |
Per la pesca rilevano le imbarcazioni identificate dal codice CFR e iscritte nel Registro della flotta UE.
Il prestito dura cinque anni, di cui due di preammortamento, con rimborso in 12 rate trimestrali costanti. Gli interessi sono azzerati mediante un contributo nel regime de minimis.
3) Quali ricavi considerare per calcolare il finanziamento?
Le FAQ ISMEA del 14 e 16 ottobre precisano che rilevano i ricavi 2025 riferibili alle attività ammissibili.
Il dato deve risultare dalla dichiarazione fiscale, se il modello Redditi non consente di identificare univocamente i ricavi, occorre fare riferimento alla dichiarazione IVA.
Per le imprese danneggiate da eventi calamitosi formalmente accertati, ISMEA può considerare i ricavi del primo esercizio precedente non interessato dall’evento, con adeguata documentazione.
4) Cambiale azzurra: come presentare domanda e quali sono le scadenze?
La procedura si svolge sul portale ISMEA e prevede accreditamento, compilazione, preconvalida e successiva convalida definitiva.
Le date sono:
- 13 ottobre 2026, ore 12: avvio della compilazione e preconvalida;
- 20 ottobre 2026, ore 12: apertura della presentazione delle domande;
- 30 ottobre 2026, ore 12: chiusura dello sportello.
Il portale è accessibile H24, mentre la presentazione segue gli orari previsti dall’avviso ISMEA.
La preconvalida non attribuisce priorità: ai fini dell’istruttoria rileva la presentazione definitiva.
La domanda deve essere firmata digitalmente in modalità PAdES.
Quali documenti servono e cosa chiariscono le FAQ ISMEA?
Tra i documenti richiesti figurano la dichiarazione fiscale con ricevuta dell’Agenzia delle Entrate e la visura della Centrale dei Rischi, oppure la relativa richiesta nei casi ammessi.
Le FAQ del 20 ottobre 2026 chiariscono inoltre che:
- eventuali irregolarità contributive alla domanda possono essere sanate durante l’istruttoria;
- per le cooperative con più imbarcazioni è prevista un’unica domanda;
- l’estinzione anticipata del finanziamento è consentita senza penali.
5) Cambiale Azzurra 2026: le FAQ con i chiarimenti ISMEA
Requisiti di accesso e regolarità contributiva
1. Il DURC deve essere regolare al momento della presentazione della domanda?
No. ISMEA chiarisce che la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa deve sussistere al momento della concessione del finanziamento e dell’erogazione.
Eventuali irregolarità presenti alla data della domanda possono essere sanate durante l’istruttoria. La concessione e l’erogazione restano subordinate all’esito positivo delle verifiche.
2. Un’impresa costituita prima del 2024, ma che ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2024, può accedere?
No. ISMEA specifica che devono essere rispettati entrambi i requisiti temporali: la costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività agevolabile.
Sono quindi escluse le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2024 e quelle che, pur costituite prima, hanno avviato l’attività agevolabile successivamente a tale data.
3. Un’impresa con un precedente finanziamento ISMEA ancora in corso può richiedere la Cambiale Azzurra?
Sì, purché sia in regola con i pagamenti del finanziamento esistente e con eventuali altre posizioni aperte nei confronti di ISMEA.
Ricavi, dichiarazioni fiscali e documentazione
4. Quali ricavi devono essere considerati per calcolare il finanziamento?
ISMEA chiarisce che devono essere considerati i ricavi del 2025 relativi alle attività ammissibili, risultanti dalla documentazione fiscale.
Se il modello Redditi non permette di identificare univocamente tali ricavi, il riferimento è la dichiarazione IVA relativa allo stesso periodo d’imposta.
5. È necessario allegare sia la dichiarazione IVA sia il modello Redditi?
No. ISMEA conferma che i due documenti fiscali sono alternativi, tenendo conto delle indicazioni sulla corretta individuazione dei ricavi.
È però necessario allegare anche la ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate che dimostri l’avvenuta presentazione della dichiarazione, quando richiesta. La sola dichiarazione di impegno del consulente all’invio non è sufficiente.
6. Come si documentano i ricavi delle imprese in regime di esonero IVA?
Per le imprese in regime di esonero IVA, ISMEA prevede un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
Per le attività di acquacoltura che utilizzano il quadro RD del modello Redditi con reddito forfettizzato, ISMEA suggerisce invece di allegare la dichiarazione IVA.
7. È obbligatorio allegare la visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia?
ISMEA ammette, in alternativa alla visura, la copia della richiesta presentata alla Centrale dei Rischi.
La richiesta deve essere stata effettuata prima della compilazione della domanda sul portale e deve riguardare le annotazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti la data contabile di luglio 2026.
8. Le imprese danneggiate da eventi calamitosi possono utilizzare i ricavi di anni precedenti?
Sì, nei casi previsti. ISMEA chiarisce che, qualora eventi calamitosi formalmente accertati abbiano compromesso significativamente l’attività nel 2025, può essere considerato il primo esercizio precedente non interessato dall’evento.
È necessaria la documentazione fiscale e un provvedimento formale dell’autorità competente. Tra gli atti ammessi ISMEA richiama, a titolo esemplificativo, decreti ministeriali, provvedimenti regionali e ordinanze delle Capitanerie di porto.
Cooperative e imbarcazioni
9. Una cooperativa con più imbarcazioni deve presentare più domande?
No. ISMEA chiarisce che la cooperativa deve presentare un’unica domanda per tutte le imbarcazioni interessate.
Per determinare l’importo finanziabile si considerano i ricavi complessivi della cooperativa riconducibili all’attività agevolabile, mentre il numero delle imbarcazioni rileva per definire il massimale del prestito.
10. Chi può presentare domanda se l’imbarcazione è concessa in locazione?
L’armatore locatario, cioè il soggetto che ha preso in locazione l’imbarcazione e ne esercita l’attività.
ISMEA precisa che la domanda compete al locatario in quanto, con la locazione, l’esercizio della nave passa a quest’ultimo.
11. È possibile sostituire un’imbarcazione durante il finanziamento?
Sì, previa autorizzazione ISMEA. La sostituzione non comporta automaticamente la revoca dell’agevolazione, purché permangano i requisiti richiesti.
Per le cooperative armatoriali è ammessa, alle condizioni precisate da ISMEA, anche la sostituzione con un’altra imbarcazione già disponibile e regolarmente in armamento.
12. Cosa succede se l’impresa vende o demolisce l’imbarcazione finanziata?
La vendita prima dell’estinzione del finanziamento comporta la revoca delle agevolazioni.
ISMEA chiarisce inoltre che anche la demolizione dell’imbarcazione con cessazione dell’attività comporta la revoca, poiché il beneficiario deve mantenerne la piena titolarità o disponibilità per l’intera durata del finanziamento.
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