La determina del Settore Urbanistica dichiara inammissibile la pratica presentata per regolarizzare un ampliamento realizzato senza titolo. Gli uffici: “Non è una semplice difformità, ma una nuova costruzione”
MANFREDONIA – Non può essere sanato con una semplice Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) un intervento edilizio che ha comportato un aumento di superficie e volumetria. È questa la conclusione alla quale è giunto il Settore Urbanistica del Comune di Manfredonia, che con una determinazione dirigenziale ha dichiarato inammissibile una SCIA in sanatoria presentata da due proprietari di un immobile situato nel centro storico cittadino.
Il provvedimento non rappresenta ancora la sanzione definitiva nei confronti dei proprietari, ma costituisce un passaggio fondamentale del procedimento amministrativo, aprendo la strada all’adozione degli eventuali successivi provvedimenti repressivi previsti dal Testo unico dell’edilizia.
La richiesta di regolarizzazione
La vicenda prende avvio il 31 maggio 2026, quando i proprietari dell’immobile depositano al Comune una SCIA in sanatoria, successivamente integrata con ulteriore documentazione nei giorni successivi.
Secondo quanto dichiarato nella pratica, le opere realizzate sarebbero consistite in interventi eseguiti in difformità dal Permesso di costruire rilasciato nel 2011, ma tali da poter essere regolarizzati attraverso la procedura semplificata prevista per le difformità edilizie minori.
Nella documentazione tecnica veniva inoltre escluso qualsiasi cambio di destinazione d’uso e veniva asseverata la conformità urbanistica delle opere eseguite.
Il sopralluogo cambia il quadro
L’istruttoria degli uffici comunali, affiancata da un sopralluogo effettuato insieme alla Polizia Locale, ha però portato a conclusioni completamente diverse.
Secondo quanto riportato nella determinazione, gli interventi realizzati non si limiterebbero infatti a modifiche marginali dell’immobile, ma comprenderebbero la costruzione di un nuovo manufatto in muratura con copertura in laterocemento, avente una superficie di circa 29 metri quadrati e un volume superiore a 91 metri cubi.
Il nuovo ambiente risulta suddiviso in cucina, bagno e ripostiglio.
A questi lavori si aggiungono il rialzo del solaio di copertura di un vano già esistente, con conseguente incremento della volumetria complessiva, la realizzazione di una scala a chiocciola di collegamento con il terrazzo e ulteriori modifiche distributive interne.
“È una nuova costruzione”
È proprio la consistenza delle opere a determinare la decisione del Comune.
Nella determina si evidenzia infatti che gli interventi comportano un aumento di superficie utile, volume e trasformazione dell’assetto edilizio dell’immobile, elementi che, secondo il D.P.R. 380/2001, fanno rientrare l’opera nella categoria della nuova costruzione.
Una tipologia di intervento che non può essere regolarizzata attraverso una SCIA in sanatoria.
Per questo motivo gli uffici precisano che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l’unica procedura eventualmente utilizzabile sarebbe quella dell’accertamento di conformità mediante permesso di costruire in sanatoria, disciplinato dall’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia.
Le prescrizioni già contenute nel permesso originario
Nel corso dell’istruttoria è emerso anche un ulteriore elemento.
Gli atti relativi al Permesso di costruire rilasciato nel 2011 contenevano infatti una prescrizione espressa che vietava la realizzazione di vani accessori sul terrazzo di copertura, proprio perché tali opere avrebbero comportato un incremento della cubatura e della superficie utile non consentito dalle norme urbanistiche applicabili all’area.
L’immobile, inoltre, ricade nella Zona A – Centro Storico del Piano regolatore generale di Manfredonia, ambito nel quale gli interventi edilizi risultano sottoposti a una disciplina particolarmente restrittiva finalizzata alla tutela del patrimonio storico e urbanistico cittadino.
Anche verifiche strutturali e sismiche
La determina richiama anche gli aspetti legati alla sicurezza delle opere.
La presenza di nuove strutture portanti in muratura e di elementi in cemento armato rende infatti necessario verificare l’esistenza dei prescritti titoli autorizzativi sotto il profilo strutturale e della normativa antisismica.
Si tratta di ulteriori aspetti che, secondo gli uffici comunali, confermano l’impossibilità di ricondurre l’intervento nell’ambito delle semplici difformità edilizie sanabili mediante SCIA.
Cosa succede adesso
Con la determinazione firmata dal dirigente del Settore Urbanistica, il Comune dispone:
- la dichiarazione di inammissibilità della SCIA in sanatoria presentata dai proprietari;
- la precisazione che il provvedimento non esaurisce il procedimento amministrativo;
- il rinvio agli uffici competenti per l’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi previsti dal Testo unico dell’edilizia;
- la possibilità, per gli interessati, di presentare un’eventuale istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, che sarà valutata autonomamente e solo se ricorreranno tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente.
L’iter amministrativo resta aperto
La dichiarazione di inammissibilità non equivale automaticamente a un ordine di demolizione, ma costituisce il presupposto tecnico-giuridico per le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Saranno infatti gli uffici comunali, sulla base della qualificazione definitiva dell’abuso edilizio accertato, a stabilire quali misure adottare: dall’eventuale ordinanza di rimessione in pristino fino agli altri provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione urbanistica.
Il procedimento, dunque, prosegue. La pratica di sanatoria è stata respinta, ma la posizione dell’immobile dovrà ora essere definita attraverso gli ulteriori passaggi amministrativi previsti dal D.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme che disciplinano gli interventi edilizi nei centri storici e la repressione degli abusi.
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Giuseppe de Filippo
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