Sommario: 1. L’intangibilità del giudicato alla prova della giurisprudenza europea. – 2. Le resistenze della dottrina: il tentativo di ricondurre il fenomeno alla tradizionale visione della cosa giudicata. – 3. Le proposte di ripensamento della teoria generale del giudicato. – 4. Il problema dell’ingiustizia della sentenza passata in giudicato. – 5. L’intollerabile ingiustizia nella formula di Radbruch. – 6. Le ipotesi di intollerabile ingiustizia del giudicato.
1.L’intangibilità del giudicato alla prova della giurisprudenza europea. — Il problema della resistenza o del superamento del giudicato nazionale di fronte alle tendenze della giurisprudenza europea costituisce uno dei temi più affascinanti e al tempo stesso più complessi del diritto processuale contemporaneo. Come è noto, infatti, a partire dalla sentenza Lucchini ([1]) sino alla più recente Soledil ([2]), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente messo in discussione il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e quello dell’intangibilità del giudicato interno, valorizzando il principio di effettività del diritto dell’Unione ([3]).
La nostra dottrina ha ampiamente affrontato questo scottante problema, offrendo una reazione potente, sostanzialmente di tipo conservativo, in difesa dell’istituto della cosa giudicata e della sua stabilità ([4]). Non è un caso che l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di giudicato consumeristico venga ancora oggi evocato, quasi istintivamente, con il semplice riferimento alle «sentenze del 17 maggio 2022» ([5]): una modalità di richiamo che sembra riflettere il carattere di autentico spartiacque – se non di vero e proprio trauma collettivo – che tali pronunce hanno rappresentato per gli studiosi del processo civile.
Rammento inoltre che nel convegno del 2015 della nostra Associazione, intitolato in maniera evocativa La crisi del giudicato, si uscì dai lavori con la convinzione, espressa da più parti, che il giudicato fosse sano e salvo, e in buona salute ([6]).
Anche nel volume oggetto di questo incontro si trova una difesa appassionata dell’intangibilità del giudicato, che attraversa l’intera opera, a partire dalla prefazione di Francesco Paolo Luiso, il quale rivendica il principio della certezza del diritto come giustificazione della stabilità del giudicato ([7]); Marco De Cristofaro parla di «blanda cedevolezza» della cosa giudicata ([8]); e, nelle conclusioni, Maria Alessandra Sandulli e Giuseppe Ruffini sintetizzano in modo efficace il fenomeno parlando di «tenuta del giudicato» ([9]).
Si tratta quindi di un approccio ideologico che privilegia sostanzialmente la certezza del diritto. Luiso lo dice chiaramente proprio nelle pagine introduttive del volume: se fosse sempre possibile far valere l’ingiustizia del giudicato derivante da una decisione erronea, le controversie non avrebbero mai fine ([10]).
2.Le resistenze della dottrina: il tentativo di ricondurre il fenomeno alla tradizionale visione della cosa giudicata. – Questa visione si traduce, sul piano ermeneutico, nel tentativo di contenere l’impatto della giurisprudenza europea, ricondotta entro le categorie tradizionali del sistema, inquadrandola in particolare nello schema classico della dottrina del giudicato, così da attenuarne la portata innovativa ([11]).
Ciò avviene attraverso diverse ma convergenti linee argomentative. Una prima prospettiva consiste nel ricondurre la questione al tema dei limiti soggettivi del giudicato: tale impostazione emerse già all’indomani della sentenza Lucchini in materia di aiuti di stato, quando si sostenne che la Commissione europea, essendo rimasta estranea al processo nazionale, dovesse essere considerata terza rispetto al giudicato e, pertanto, non fosse vincolata dai suoi effetti. La cosa giudicata in contrasto con il diritto europeo veniva così qualificata come res inter alios acta, inidonea a spiegare efficacia nei confronti di un soggetto che non aveva partecipato al giudizio ([12]).
Un’ulteriore direttrice interpretativa è consistita nel valorizzare il tema dei limiti oggettivi della cosa giudicata. Si tratta di una prospettiva sostenuta, in particolare, da Elena D’Alessandro e da Marco De Cristofaro ([13]), ad esempio con riferimento ai giudicati tributari in materia di imposta sul valore aggiunto. In tale ambito, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, si è ritenuto di circoscrivere l’efficacia oggettiva degli accertamenti pregiudiziali alla sola annualità d’imposta oggetto della controversia decisa, escludendone invece l’estensione alle annualità successive. Anche in questo caso, pertanto, il problema è stato risolto ricorrendo a una categoria tradizionale del diritto processuale, quale appunto quella dell’oggetto del giudicato.
Una diversa impostazione è consistita nel ricondurre il problema a un vizio di natura processuale. Ciò avviene, ad esempio, quando il giudice abbia omesso di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oppure quando non abbia esaminato una questione rilevabile d’ufficio che era tenuto a scrutinare, come accade, in particolare, con riguardo all’abusività delle clausole inserite nei contratti stipulati con i consumatori: è questa una prospettiva sostenuta con particolare vigore soprattutto da Mauro Bove ([14]). Secondo tale ricostruzione, la sentenza sarebbe affetta da un vizio processuale talmente grave da impedirne la definitiva stabilizzazione, in deroga al principio di conversione sancito dall’art. 161, comma 1, c.p.c.: si tratterebbe, in altri termini, di un vizio processuale idoneo a sopravvivere alla formazione del giudicato, ossia di un’ipotesi di c.d. sentenza inesistente.
Come è evidente, questa soluzione si spinge ben oltre la lettera della norma, conducendo – in buona sostanza – al superamento del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Se una questione che il giudice aveva il dovere di esaminare non è stata affrontata e decisa, ancorché fosse deducibile, su di essa non opera la preclusione del giudicato, con la conseguenza che la medesima questione rimane suscettibile di essere esaminata in un momento successivo.
Si noti, tuttavia, che, pur conducendo nella sostanza al superamento del giudicato, questa ricostruzione si muove sul terreno dell’invalidità assoluta del provvedimento, senza mettere formalmente in discussione il principio dell’autorità della cosa giudicata. Il giudicato non viene, cioè, direttamente sacrificato in ragione del contrasto con il diritto dell’Unione, ma si afferma al contrario che esso non si è validamente formato, poiché la sentenza è affetta da un vizio processuale di eccezionale gravità.
Ancora, si è ritenuta compatibile con la garanzia del giudicato la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dello Stato italiano in caso di violazione del diritto dell’Unione europea. In questa prospettiva, dunque, pur rimanendo fermo il vincolo derivante dal giudicato, si consente al soggetto leso di far valere la responsabilità dello Stato per il comportamento del giudice nazionale contrario al diritto europeo. Si tratta di una forma di superamento solo indiretto del giudicato ([15]): attraverso l’esercizio di un’azione autonoma, infatti, si introduce una cognizione incidentale sull’ingiustizia della decisione ormai passata in giudicato, anche in questo caso senza metterne formalmente in discussione la stabilità.
Infine, un’ulteriore strada, volta a ricondurre il problema entro categorie già note alla tradizione processuale, è stata individuata nell’introduzione di un nuovo motivo di revocazione straordinaria. Tale soluzione è stata prospettata in una prospettiva de iure condendo, ossia attraverso un intervento legislativo di riforma ([16]), oppure anche in via interpretativa, ravvisando particolari ipotesi di frode processuale, tale da consentire il ricorso alla revocazione straordinaria del pubblico ministero o all’opposizione revocatoria del terzo ([17]). Anche questa ricostruzione, ampiamente discussa nel volume ([18]), rappresenta, in definitiva, un tentativo di ricondurre il problema del superamento del giudicato entro uno schema tradizionale, quello dei mezzi straordinari di impugnazione.
3.Le proposte di ripensamento della teoria generale del giudicato. – Non sono mancate impostazioni volte a elaborare una rimeditazione teorica di più ampio respiro, che, prendendo le mosse da questa vicenda, hanno cercato di sviluppare riflessioni non circoscritte al solo diritto dell’Unione europea. Si tratta, in altri termini, di ricostruzioni che, pur originate dal confronto con gli orientamenti della Corte di giustizia, aspirano a produrre effetti più generali sulla teoria del giudicato.
Penso, in particolare, alla vicenda del decreto ingiuntivo non opposto. A partire dalla giurisprudenza europea in materia di tutela del consumatore, si è infatti sviluppata una più ampia riflessione sulla natura del decreto monitorio e sulla sua idoneità a produrre un accertamento assimilabile a quello coperto dal giudicato. In questa prospettiva si colloca la proposta formulata da Vittorio Violante nel manuale di Giuseppe Ruffini, secondo il quale il decreto ingiuntivo non opposto acquisirebbe o consoliderebbe la sua efficacia esecutiva, ma sarebbe privo dell’efficacia preclusiva della cosa giudicata. Ciò si giustificherebbe, sul piano teorico, in ragione del fatto che il giudice del procedimento monitorio non compie un’effettiva attività cognitiva sulla fondatezza della pretesa creditoria, limitandosi a verificare la sussistenza dei presupposti formali richiesti per l’emissione dell’ingiunzione ([19]).
Si tratta di una ricostruzione maturata a partire dall’esame della giurisprudenza europea, ma che aspira a una portata ben più generale. Se, infatti, la sua giustificazione risiede nella mancanza di un effettivo accertamento giurisdizionale, non vi sarebbe motivo di limitarne l’applicazione alle sole controversie consumeristiche. Un analogo trattamento potrebbe essere esteso ad altre fattispecie, anche alla luce dell’art. 3 Cost., evitando che la stabilizzazione del decreto ingiuntivo vari esclusivamente in funzione della materia oggetto del giudizio. Del resto, situazioni di debolezza sostanziale possono ricorrere anche al di fuori dei rapporti di consumo, interessando, ad esempio, microimprese, lavoratori o altri soggetti che si trovino in una posizione di analoga vulnerabilità.
Un ulteriore tentativo di rimeditazione complessiva della teoria del giudicato è stato formulato da Remo Caponi nella giornata di studi della Trimestrale, svoltasi a Bologna nel dicembre 2025 ([20]). Proprio a partire dalle tensioni emerse nel rapporto tra diritto dell’Unione europea e giudicato nazionale, l’illustre studioso ha proposto di rileggere il fenomeno alla luce della distinzione elaborata da Enrico Tullio Liebman tra efficacia e autorità della sentenza ([21]).
In questa prospettiva, il progressivo ridimensionamento dell’intangibilità del giudicato non rappresenterebbe una patologia dell’ordinamento processuale, bensì il necessario adattamento degli istituti nazionali alla complessità di un sistema giuridico multilivello. La distinzione liebmaniana consentirebbe, insomma, di separare l’efficacia della decisione dalla sua immutabilità, offrendo una chiave teorica per spiegare come le pronunce della Corte di giustizia possano avere un’efficacia naturale di tipo imperativo, ricollegata all’atto di un pubblico potere sovranazionale, capace di imporsi contro qualsiasi provvedimento interno contrastante.
Non sfugge all’interprete come questa lettura, con la sua riscoperta della teoria di Liebman, sia potenzialmente destinata a produrre rilevanti ricadute nel diritto interno. Anche secondo questa prospettiva interpretativa, infatti, la vicenda europea non rappresenta soltanto un fattore esterno di erosione del giudicato nazionale, ma costituisce l’occasione per una più ampia riflessione sulla stabilità delle decisioni giudiziali.
4.Il problema dell’ingiustizia della sentenza passata in giudicato. – Tutti questi approcci, in vario modo e con diverse sensibilità, cercano di affrontare il problema sul piano processuale: da un lato, elaborando una concezione più elastica del giudicato; dall’altro, cercando di contenere gli effetti della giurisprudenza europea sul giudicato nazionale. In quest’ultima prospettiva, peraltro, è la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia a indicare una possibile direzione, nella misura in cui tende a minimizzare l’impatto delle proprie decisioni sugli istituti processuali interni. Si pensi, ad esempio, alle tecniche, già ricordate, fondate sulla delimitazione dei limiti oggettivi del giudicato: una soluzione che appare pienamente comprensibile e ragionevole nella logica del minimo mezzo. La Corte di giustizia, infatti, non sembra perseguire l’obiettivo di una complessiva ricostruzione teorica degli istituti processuali nazionali, ma piuttosto quello di individuare soluzioni concrete e proporzionate per garantire l’effettività del diritto europeo.
Si tratta, ad ogni modo, di soluzioni di carattere processuale. In questo dibattito, rischia quindi di rimanere sullo sfondo il problema dell’ingiustizia della decisione giudiziale. Abbiamo già ricordato come Luiso escluda radicalmente, anche nella prefazione al volume oggetto di questo incontro, la possibilità stessa di mettere in discussione il merito della decisione passata in giudicato ([22]).
Tuttavia, non mancano autorevoli studiosi che hanno posto al centro della riflessione proprio questo diverso profilo. Mi riferisco, in particolare, ad Andrea Giussani, il quale, commentando le pronunce della Corte di giustizia in materia di tutela del consumatore, ha evidenziato come il problema non sia soltanto quello dell’effettività delle garanzie processuali, ma anche quello della possibile presenza di una decisione fondata su una «evidente disapplicazione della legge» o caratterizzata da «statuizioni gravemente erronee» ([23]). In altre parole, emerge qui il tema, ben più radicale, della grave ingiustizia della sentenza, ossia del rapporto tra l’esigenza di stabilità della decisione e la necessità di evitare che il giudicato possa consolidare risultati manifestamente incompatibili con la giustizia sostanziale.
È vero che anche la prospettiva della stessa Corte di giustizia rimane essenzialmente confinata sul versante processuale: nell’ambito della tutela consumeristica, il superamento del giudicato opera infatti soltanto quando la questione dell’abusività della clausola non sia stata previamente esaminata e decisa, ossia quando il controllo imposto al giudice non sia stato effettivamente svolto. La mancata effettuazione di tale controllo integra quindi una forma di ingiustizia di natura processuale, non già sostanziale, ma comunque sufficiente a giustificare il superamento del giudicato.
Questo errore processuale consente dunque il riesame della questione anche dopo il formarsi della cosa giudicata, ma ovviamente esso assume un significato concreto soltanto quando tale vizio si traduca anche in un’effettiva ingiustizia sul piano sostanziale, ossia quando, all’esito del riesame, emerga realmente l’abusività della clausola. Se, infatti, la clausola non risultasse abusiva, la decisione originaria sarebbe destinata ad essere confermata.
5.L’intollerabile ingiustizia nella formula di Radbruch. – Non è dunque possibile far finta che la questione non coinvolga anche un problema di ingiustizia della sentenza. Occorre tuttavia chiarire sin da subito che non si tratta di una forma qualsiasi di ingiustizia, bensì di un’ingiustizia grave e intollerabile, determinata dalla palese violazione dei diritti del consumatore, i quali, come noto, sono qualificati dalla giurisprudenza europea come diritti di ordine pubblico ([24]).
In altre parole, anche chi pone il problema dell’ingiustizia del giudicato ha ben chiaro il valore della stabilità del giudicato stesso, il valore della certezza del diritto e, nella sua declinazione soggettiva, del principio di affidamento. Personalmente ritengo che il giudicato costituisca una garanzia costituzionale, pur in assenza di una sua espressa menzione nel testo della Costituzione. L’esigenza di assicurare la stabilità alle decisioni giudiziali rimane, a mio avviso, un aspetto fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti ([25]).
Volendo ricorrere ad un’immagine, il giudicato potrebbe essere concepito quasi come un figlio: un figlio prediletto, da amare, da custodire e da proteggere. Proprio in ragione di quell’amore, bisogna però avere anche la lucidità di riconoscere quando quel figlio sbaglia in modo grave, in modo inaccettabile, in modo intollerabile. Ed è precisamente questo il problema della grave e intollerabile ingiustizia della decisione: una questione che i giuristi – e in particolare i processualisti – non possono eludere, ma che devono affrontare e risolvere mediante una seria riflessione critica.
Non ho parlato a caso di «intollerabile ingiustizia», un concetto molto caro a Giuseppe Ruffini e che più volte compare nel suo manuale di diritto processuale civile ([26]). Si tratta, infatti, di una formula alla quale egli attribuisce un significato centrale nella teoria del processo e della giustizia, e che spesso ritorna anche nelle nostre discussioni scientifiche. Ecco, ampliando un po’ lo sguardo, in questo concetto credo che possa individuarsi una possibile applicazione nel contesto del processo civile di quella che è nota come la «formula di Radbruch» ([27]).
Più precisamente, il celebre filosofo tedesco Gustav Radbruch sostiene che una legge, quando raggiunge un determinato grado di ingiustizia, perde la propria validità: non qualsiasi ingiustizia è idonea a prevalere sull’esigenza di certezza del diritto, ma soltanto quella che supera una soglia di elevata gravità, traducendosi appunto in un’ingiustizia intollerabile ([28]).
Il principio della certezza del diritto, che di regola ha prevalenza, cede appunto in casi eccezionali, nei casi di intollerabile ingiustizia. Nel suo manuale di Filosofia del diritto del 1932, che dal 2021 è disponibile anche nella traduzione italiana, Radbruch estende espressamente questo concetto proprio al vincolo della cosa giudicata, limitatamente alle ipotesi di giudicato gravemente ingiusto, ossia affetto da «gravi difetti sia di ordine sostanziale che di ordine formale», tali da determinare «l’assoluta nullità della cosa giudicata»: in questi casi, «contro la forza giudicata della sentenza, richiesta dalla certezza, si eleva l’esigenza, derivante dalla stessa idea, di realizzare il diritto sostanziale e formale» ([29]).
Il richiamo a Radbruch consente dunque di inquadrare il problema dell’ingiustizia della cosa giudicata non tanto in termini di negazione del valore della stabilità delle decisioni, quanto piuttosto come necessaria ricerca di un limite estremo oltre il quale la certezza del diritto rischia di trasformarsi in un fattore di perpetuazione dell’ingiustizia ([30]).
6.Le ipotesi di intollerabile ingiustizia del giudicato. – Il caso del giudicato in contrasto con il diritto europeo e con la giurisprudenza della Corte di giustizia costituisce peraltro la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più vasto e complesso. Esso rappresenta, infatti, soltanto una delle manifestazioni più evidenti di una tensione di carattere generale tra l’esigenza di stabilità delle decisioni giudiziali e la necessità di evitare che la cosa giudicata possa consolidare situazioni di manifesta ingiustizia incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento ([31]).
Nell’ambito di questi fenomeni rientrano anche le sentenze passate in giudicato che abbiano dato luogo ad una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, accertata dalla Corte di Strasburgo. A tale riguardo, l’ordinamento italiano, dopo un percorso caratterizzato da alterne vicende, prevede oggi una specifica ipotesi di revocazione straordinaria, sebbene in termini estremamente circoscritti, a causa della discutibile scelta del legislatore delegato ([32]).
Un ulteriore ambito problematico è rappresentato dalla cosa giudicata incostituzionale, ossia formatasi sulla base di una disposizione legislativa successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Anche in questo caso emerge la tensione tra l’esigenza di stabilità della decisione giudiziale e quella di evitare che il giudicato possa perpetuare gli effetti di una norma espunta dall’ordinamento perché incompatibile con la Costituzione ([33]).
Nel novero di queste ipotesi va altresì incluso il problema della contraddittorietà dei giudicati, che può manifestarsi tanto nella forma del conflitto pratico quanto in quella del contrasto teorico. Quest’ultima evenienza costituisce, a mio avviso, uno dei segnali più evidenti dell’ingiustizia della decisione resa sulla causa dipendente, poiché il sopravvenuto giudicato contrastante sulla causa pregiudiziale elimina uno dei presupposti logico-giuridici sui quali quella decisione si fondava ([34]).
Vanno infine menzionate le ipotesi delle sentenze o dei lodi arbitrali contrari all’ordine pubblico ([35]). Anche in queste situazioni, infatti, il problema non è semplicemente quello della stabilità formale del comando giudiziale, ma quello del limite oltre il quale la conservazione del giudicato rischia di porsi in insanabile contrasto con i diritti fondamentali ([36]).
Ritengo che si tratti di temi destinati ad alimentare un ampio dibattito negli anni a venire, anche grazie al contributo delle nuove generazioni di studiosi, che stanno mostrando una particolare sensibilità verso questi profili di teoria generale del processo. Alludo, in particolare, alle ricerche di Manfredi Latini Vaccarella, che sta elaborando una monografia destinata a sviluppare gli spunti della sua brillante tesi di dottorato ([37]), alla quale certamente il dibattito scientifico dovrà guardare con grande interesse.
Vorrei inoltre ricordare gli studi di Guidomaria De Cesare, che ha recentemente discusso presso l’Università di Urbino un’eccellente tesi di dottorato dedicata alla medesima tematica ([38]). Anche il suo lavoro è in procinto di tradursi in una corposa monografia, destinata a offrire un ulteriore contributo di rilievo al dibattito scientifico. Si tratta di un’impostazione che si muove lungo una prospettiva diversa rispetto a quella precedentemente richiamata, ma che si presenta parimenti approfondita, rigorosa e frutto di un’attenta meditazione teorica.
Pare dunque inevitabile un confronto, non soltanto fra gli studiosi più affermati, ma anche fra le nuove generazioni, alle quali spetterà un ruolo importante nell’elaborazione di nuove prospettive. Alla base dell’intero dibattito, infatti, si colloca un dilemma antico e al tempo stesso profondamente attuale: la tensione tra l’esigenza di certezza del diritto e quella, altrettanto fondamentale, di giustizia della decisione.
Si tratta di una contrapposizione che attraversa da sempre la riflessione giuridica e che oggi siamo chiamati ad affrontare attraverso uno sforzo collettivo, nella consapevolezza che nessuno dei due valori può essere semplicemente sacrificato. Credo e auspico, pertanto, che attraverso un dialogo scientifico aperto e costruttivo sia possibile individuare un punto di equilibrio tra queste diverse visioni, affinché, al di là delle contrapposizioni più o meno apparenti, esse possano trovare una significativa convergenza nella comune esigenza di un processo capace di coniugare stabilità delle decisioni e realizzazione della giustizia.
(*) Testo della relazione tenuta nell’ambito del convegno Autonomia procedurale tra mito e realtà, svoltosi il 9 luglio 2026 presso l’Università di Roma «La Sapienza», in occasione della presentazione del volume La Corte di giustizia dell’Unione europea e l’evoluzione del principio di autonomia procedurale, a cura di G. Ruffini, M.A. Sandulli e M. Latini Vaccarella, Napoli, 2026, pp. XV-385.
([1]) Fra i tanti commenti al riguardo, v. C. Consolo, La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?, in Riv. dir. proc., 2008, p. 225 ss.; B. Zuffi, Il caso Lucchini infrange l’autorità del giudicato nazionale nel campo degli aiuti statali, in Giur. it., 2008, p. 382 ss.; F. Fradeani, La sentenza «Lucchini»: il giudicato sostanziale alla prova della Corte di giustizia CE, in Dir. e prat. trib. int., 2008, p. 571 ss.
([2]) Su quest’ultima pronuncia, v. E. D’Alessandro, La Corte di giustizia estende il principio della preclusione del «controllato ma non del controllabile» ai giudizi a cognizione piena, in www.giustiziainsieme.it, 26 gennaio 2026; M. Abbamonte, S. Pugliese, Note a margine di una progressione interpretativa annunciata: il sacrificio del giudicato implicito non è più «negoziabile»?, in Dir. proc. civ. it. e comp., 2026, p. 447 ss.; C. Rasia, I connotati atipici del giudicato consumeristico, in Ordinamenti e tutele. Scritti offerti a Paolo Biavati, a cura di L. Querzola e C. Rasia, Bologna, 2026, p. 219 ss., spec. p. 229 ss.; v. anche il commento di A. Giussani, Strumentalità del giudicato civile e costi dell’armonizzazione: da Soledil a Villa Ramazzini, di prossima pubblicazione in Giur. it., 2026.
([3]) Sul tema, v. in particolare A. Fabbi, Evoluzione – e pragmatismo – nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sui giudicati nazionali in violazione del diritto europeo (e la responsabilità dello Stato-Giudice): a tre lustri dal caso «Lucchini», in Scritti in onore di Bruno Sassani, Pisa, 2022, vol. II, p. 1631 ss.; D. Mustari, Norme di ordine pubblico di matrice euro-unitaria e superamento del giudicato: una riflessione alla luce delle recenti pronunce della Corte di giustizia, in Giusto processo civ., 2023, p. 1229 ss.; G. De Cesare, La cedevolezza del giudicato in materia consumeristica fra acquis giurisprudenziale e prospettive future, in Dir. proc. it. e comp., 2025, p. 535 ss.; M. Latini Vaccarella, L’instabilità, apparente o reale, del giudicato civile nell’ordinamento unionale, in Riv. dir. proc., 2026, p. 246 ss.
([4]) Fra le difese più incisive, si vedano, exempli gratia, G. Raiti, Il giudicato nazionale quale persistente presidio di ordine pubblico processuale (anche) nella più recente giurisprudenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE, in Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, a cura di P. Pirrone, Torino, 2011, p. 189 ss.; U. Corea, Il giudicato come limite alle sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee, in Judicium, 2017, p. 37 ss.
([5]) V., ad esempio, F. De Stefano, La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 maggio 2022 della Grande Camera della CGUE, in www.giustiziainsieme.it, 27 settembre 2022; E. D’Alessandro, Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione, 17 maggio 2022, in www.judicium.it, 2 novembre 2022.
([6]) Le relazioni del menzionato convegno sono raccolte nel volume La crisi del giudicato, Atti del XXX Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile (Cagliari, 2-3 ottobre 2015), Bologna, 2017; per una riaffermazione del valore della cosa giudicata, v. in particolare F.P. Luiso, La cedevolezza del giudicato, in Riv. dir. proc., 2016, p. 17 ss., spec. p. 26, il quale, dopo un esame accurato della giurisprudenza europea, osserva: «fino [a] questo punto non si è palesata alcuna pronuncia che induca a concludere che in qualche modo la Corte ha imposto un ridimensionamento del giudicato»; cfr. inoltre la posizione di G. Trisorio Liuzzi, Centralità del giudicato al tramonto?, Napoli, 2016, spec. p. 163 ss., che – per quanto riferita al problema dei procedimenti destinati a concludersi senza attitudine al giudicato – è emblematica dell’atteggiamento della dottrina tradizionale rispetto al valore della res judicata.
([7]) F.P. Luiso, Prefazione, in La Corte di giustizia dell’Unione europea e l’evoluzione del principio di autonomia procedurale, a cura di G. Ruffini, M.A. Sandulli e M. Latini Vaccarella, Napoli, 2026, p. XIII ss.
([8]) M. De Cristofaro, La forza del giudicato e la sua assai blanda cedevolezza in ragione della necessità di tutela di diritti fondamentali, in M. De Cristofaro, M. Latini Vaccarella, L’intangibilità del giudicato alla prova della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ivi, p. 112 ss.
([9]) G. Ruffini, M.A. Sandulli, Considerazioni conclusive, ivi, p. 382.
([10]) Secondo F.P. Luiso, Prefazione, cit., p. XIV, il giudicato determina regole di condotta «tendenzialmente incontestabili in ragione dell’ingiustizia della decisione»: ciò «deriva dalla funzione propria di ogni strumento di risoluzione della controversia, che non opererebbe se quest’ultima potesse rinnovarsi senza limiti, semplicemente allegando che la precedente decisione è sbagliata».
([11]) Nota questa tendenza anche P. Biavati, Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, p. 1323 ss., spec. p. 1325, il quale osserva, a questo proposito, che «[g]li interpreti (…) hanno cercato risposte rassicuranti, convincendosi che la nozione di giudicato non veniva intaccata» dagli orientamenti della giurisprudenza europea.
([12]) Per questa prospettiva, v. in particolare F.P. Luiso, La cedevolezza del giudicato, cit., p. 28. Si consideri anche la posizione sostenuta da R. Caponi, Corti europee e giudicati nazionali, in Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile (Verona, 25-26 settembre 2009), Bologna, 2011, p. 239 ss., spec. p. 361 ss., secondo il quale si tratterebbe di un conflitto di attribuzioni fra il potere giurisdizionale dello Stato e il potere della Commissione europea, da sollevare entro il termine di decadenza previsto dall’art. 39, comma 2, della legge n. 87 del 1953, applicabile in via analogica.
([13]) In tal senso, v. E. D’Alessandro, Aiuti di Stato e giudicato nazionale: nella vicenda Klausner Holz il Landgericht di Münster interpreta restrittivamente i limiti oggettivi del giudicato, in Riv. dir. proc., 2018, p. 1616 ss., spec. p. 1628; M. De Cristofaro, La forza del giudicato e la sua assai blanda cedevolezza in ragione della necessità di tutela di diritti fondamentali, cit., p. 113 s.
([14]) La tesi è esposta in M. Bove, La tutela del consumatore tra esigenze eurounionali e creatività della nostra Corte di cassazione: una proposta alternativa, in www.judicium.it, 1° agosto 2023, § 6. Si tratta di una ricostruzione già rinvenibile in P. Luiso, La cedevolezza del giudicato, cit., p. 25; e riproposta, più di recente, in Id., Prefazione, cit., p. XIV.
([15]) Accoglie questa possibilità M. De Cristofaro, La forza del giudicato e la sua assai blanda cedevolezza in ragione della necessità di tutela di diritti fondamentali, cit., p. 114, il quale vi «riscontra una “elusione indiretta” del giudicato», che si giustificherebbe in ragione dell’esistenza di «una relazione asimmetrica tra singolo consociato e Stato (od altra entità pubblica)».
([16]) È questa la strada indicata da C. Consolo, La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia, cit., p. 237 s.; Id., Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta), in Corti europee e giudici nazionali, cit., p. 185 s.
([17]) In tal senso, con riguardo al caso Lucchini, v. P. Biavati, La sentenza «Lucchini»: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario, in Rass. trib., 2007, p. 1591 ss.
([18]) Si vedano G. Ruffini, M.A. Sandulli, Considerazioni conclusive, cit., p. 381, ma anche G. Felloni, C. Petrillo, Un nuovo motivo di revocazione per la violazione del diritto e della giurisprudenza dell’Unione europea, in La Corte di giustizia dell’Unione europea e l’evoluzione del principio di autonomia procedurale, a cura di G. Ruffini, M.A. Sandulli e M. Latini Vaccarella, cit., p. 293 ss., spec. p. 339 s.
([19]) V. Violante, Il procedimento ingiuntivo, in Diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, vol. III, Bologna, 2024, p. 254 ss., spec. p. 260.
([20]) R. Caponi, Corte di giustizia e giudicati nazionali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2026, p. 415 ss.
([21]) Come è noto, tale celebre teoria è stata formulata in E.T. Liebman, Efficacia ed autorità della sentenza, Milano, 1935, p. 7 ss.
([22]) F.P. Luiso, Prefazione, cit., p. XIV.
([23]) In questi incisivi termini, si esprime A. Giussani, Decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore: la lettura della Corte di Giustizia, in Riv. dir. proc., 2023, p. 294 ss., spec. p. 300 s.
([24]) V. in particolare, C. Rasia, Giudicato, tutela del consumatore, ruolo del giudice in sede monitoria ed esecutiva, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, p. 63 ss., spec. p. 70 s., con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea.
([25]) Per una più estesa esposizione del mio pensiero sul punto, rinvio a M. Gradi, Il contrasto teorico fra giudicati, Bari, 2020, p. 25 ss.
([26]) V., in particolare, G. Ruffini, E. Odorisio, Le impugnazioni in generale, in Diritto processuale civile, a cura di G. Ruffinini, vol. II, Bologna, 2024, pp. 327 e 343.
([27]) Formula che ha dato origine ad un ampio dibattito filosofico, sul quale v., da ultimo, P.P. Portinaro, Radbruch e i trilemmi del pensiero giuridico, in Mat. stor. cult. giur., 2022, p. 250 ss.; M. Lalatta Costerbosa, Il diritto in una formula. Saggio su Gustav Radbruch, Bologna, 2024.
([28]) Tale idea si ricava principalmente dal dirompente saggio di G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946, vol. 1, p. 105 ss., di cui v. anche la trad. ingl., Statutory Lawlessness and Supra-Statutory, in Oxford Journal of Legal Studies, 2006, vol. 26, p. 1 ss., nonché la trad. it., Ingiustizia legale e diritto sovralegale, in Filosofia del diritto, a cura di A.G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli e M. Jori, Milano, 2013, p. 162 ss.; v. altresì G. Radbruch, Fünf Minuten Rechtsphilosophie, in Rhein-Neckar-Zeitung, 12 settembre 1945, disponibile anche nella trad. ingl., Five Minutes of Legal Philosophy, in Oxford Journal of Legal Studies, 2006, vol. 26, p. 13 ss.
([29]) Così G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 3ª ed., Leipzig, 1932, nella trad. it. a cura di G. Carlizzi e V. Omaggio, Filosofia del diritto, Milano, 2021, p. 199 s., il quale aggiunge che «in questi casi contro la validità delle sentenze non si erge semplicemente il contenuto ingiusto o disutile, bensì si sviluppa un conflitto all’interno della stessa certezza giuridica».
([30]) Non è dunque condivisibile la lettura proposta da C.V. Giabardo, Filosofia del diritto e teoria del processo in Gustav Radbruch, in Dir. e quest. pubbl., 2022, p. 211 ss., spec. p. 218, il quale afferma che: «Bisogna (…) arrendersi all’idea che il giudicato (anche gravemente) ingiusto sia un fenomeno ineliminabile, nel senso che la grave ingiustizia, esaurite le impugnazioni, è destinata per forza di cose a perdere rilevanza giuridica (a meno di non lasciare il giudizio sempre aperto, indefinitamente rivedibile, sacrificando però così totalmente la certezza del diritto; conclusione alla quale Radbruch si sarebbe certamente opposto)». Il problema non è, infatti, quello di mettere continuamente e indiscriminatamente in discussione il vincolo del giudicato, bensì soltanto di individuare quelle situazioni eccezionali nelle quali la sua conservazione determinerebbe un risultato gravemente ingiusto: è precisamente questo lo spirito della riflessione di Gustav Radbruch.
([31]) Per una riflessione sulle diverse ipotesi di grave ingiustizia del giudicato, tali da giustificare la messa in discussione del relativo vincolo preclusivo, rinvio a M. Gradi, L’errore di giudizio: appunti per uno studio sulla sentenza ingiusta, in C. Punzi, Giudizio di fatto e giudizio di diritto, rist., Milano, 2022, p. 221 ss., spec. p. 231 ss.; v. anche Id., Il risultato del processo, in Diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, vol. I, Bologna, 2023, p. 536 ss.
([32]) Sul tema, v. da ultimo M. Pagnotta, La Corte definisce l’ambito applicativo della nuova revocazione europea ex art. 391 quater c.p.c., in www.judicium.it, 12 maggio 2025; F. De Santis, L’ambito di applicazione ratione materiae della «revocazione europea» ex art. 391-quater c.p.c., in Riv. dir. proc., 2026, p. 450 ss.; S. Pini, L’«incostante» cedevolezza del giudicato nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali. A proposito dell’art. 391-quater c.p.c., in Ordinamenti e tutele. Scritti offerti a Paolo Biavati, cit., p. 189 ss.
([33]) Come è noto, ho proposto di risolvere tale grave questione, attraverso un’inedita lettura dell’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953, con l’ineseguibilità del giudicato civile incostituzionale: v. M. Gradi, Cosa giudicata incostituzionale, in Riv. dir. proc., 2022, p. 1190 ss., spec. p. 1202 ss.; la tesi è stata ripresa da F. Auletta, Crisi di effettività, corti europee e risoluzione dei conflitti, in Dir. proc. civ. it. e comp., 2023, p. 238, per il quale è «arduo perpetuare l’idea della stabilità pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui la stessa regiudicata costituisca applicazione»; v. anche Id., Gli ultimi cinquant’anni del «fa[re] Stato», in Riv. dir. proc., 2024, p. 497; e, in precedenza, R. Caponi, Giudicato civile e diritto costituzionale: incontri e scontri, in Giur. it., 2009., p. 2830, nota 31, il quale aveva ritenuto la soluzione proposta «meritevole di approfondimento»; diversamente orientato è invece E. Borselli, Sulla stabilità del giudicato civile di fronte alle pronunce di incostituzionalità, in Riv. dir. proc., 2026, p. 216 ss., spec. p. 245, il quale però ammette l’esistenza del problema, che nella prospettiva di questo autore andrebbe risolto mediante una declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui la legge non prevede un’ipotesi di revocazione straordinaria in caso di violazione di valori costituzionali preminenti rispetto al giudicato.
([34]) Ho ritenuto possibile risolvere a posteriori il contrasto teorico fra giudicati, mediante la caducazione del giudicato dipendente, facendo leva – rispettivamente – su due diverse ricostruzioni: sulla teoria del giudicato apparente fondata sulla regola di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile quando la decisione sulla questione pregiudiziale abbia costituito il fondamento del giudicato concernente la causa dipendente e la prima decisione venga successivamente travolta in sede di impugnazione (ravvisandosi in tal caso tanto una dipendenza sostanziale quanto una dipendenza processuale fra le due pronunce); sulla teoria del giudicato condizionato, ricavabile da un’inedita lettura dell’art. 2909 c.c., nel diverso caso in cui la sentenza sul diritto dipendente non si sia fondata sulla sentenza, logicamente contradditoria, relativa alla causa pregiudiziale (ossia nel caso di sola dipendenza sostanziale fra i provvedimenti): v. M. Gradi, Il contrasto teorico fra giudicati, cit., p. 289 ss.
([35]) Il problema del lodo contrario all’ordine pubblico è stato posto, come è noto, da C. Punzi, Diritto comunitario e diritto nazionale dell’arbitrato, in Riv. arb., 2000, p. 235 ss.; Id., «Efficacia di sentenza» del lodo, in Riv. arb., 2005, p. 819 ss., spec. pp. 831 s. e 839 s.; Id., Disegno sistematico dell’arbitrato, 2ª ed., Padova, 2012, p. 392 ss., spec. p. 408 ss.; v. anche G. Ruffini, L’arbitrato come equivalente della giurisdizione statuale: linee evolutive, in Riv. dir. proc., 2018, p. 39 ss., spec. p. 42 ss.
([36]) Si pensi al caso deciso da Trib. Monza, 25 luglio 2015, in Giur. it., 2015, p. 2369 ss., con nota contraria di M. Stella, Paralisi dell’actio indicati per contrarietà al divieto di usura?, la quale ha appunto ritenuto di poter sindacare, in sede di opposizione all’esecuzione, un provvedimento dotato dell’autorità della cosa giudicata nel caso in cui avesse condotto al pagamento di interessi usurari; nonostante il dissenso dell’annotatore, che si spende in una radicale difesa del vincolo del giudicato, la decisione merita di essere condivisa ed ha trovato un significativo seguito nella giurisprudenza di merito: in termini analoghi, v. infatti Trib. Macerata, 1° marzo 2019, in www.ilcaso.it, 7 maggio 2019; Trib. Brindisi, 11 maggio 2024, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 18 luglio 2024.
([37]) M. Latini Vaccarella, Problemi attuali dell’autonomia procedurale, tesi di dottorato, in co-tutela con l’Université Paris-Panthéon-Assas, discussa presso l’Università di Roma «La Sapienza» in data 30 ottobre 2025.
([38]) G. De Cesare, Effects of European Rules overcoming Res Judicata in the Italian Civil Justice System, tesi di dottorato discussa presso l’Università di Urbino «Carlo Bo» in data 24 febbraio 2026.
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