Il fotovoltaico a terra nelle aree agricole resta soggetto alle limitazioni previste dalla normativa nazionale. Con la sentenza n. 127, depositata il 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio sul divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul terreno nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici.
Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari
Un primo elemento chiarito dalla Corte riguarda l’effettiva portata della limitazione.
La disciplina contestata non impedisce in modo generalizzato la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma vieta specificamente l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Restano invece consentite le configurazioni agrivoltaiche con moduli non collocati direttamente sul terreno, progettate in modo da preservare la continuità delle attività colturali e pastorali.
Secondo la Corte, la mancanza di una definizione legislativa estremamente dettagliata dell’espressione “moduli collocati a terra” non rende la norma illegittima.
Il significato della disposizione può essere ricostruito considerando la sua finalità: limitare il consumo del suolo agricolo e favorire soluzioni tecnologiche compatibili con la prosecuzione dell’attività agricola.
Le eccezioni previste dalla normativa
Il divieto non ha carattere assoluto.
La disciplina applicabile ai giudizi esaminati dalla Corte prevedeva una serie di deroghe, consentendo l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in determinate aree o in relazione a specifiche categorie di progetti.
Tra queste rientravano, ad esempio, le cave e le miniere cessate o degradate, le discariche chiuse o ripristinate, alcune aree prossime a impianti industriali, stabilimenti e infrastrutture autostradali.
Erano inoltre ammessi i progetti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e quelli collegati agli obiettivi del PNRR.
La normativa salvaguardava anche i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del divieto, fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie oppure fosse già stato rilasciato uno dei titoli richiesti.
Rinnovabili e tutela del suolo: il bilanciamento è ragionevole
Il TAR Lazio aveva prospettato un possibile contrasto con gli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili e neutralità climatica.
Secondo il giudice amministrativo, la sottrazione di una parte significativa del territorio agli impianti fotovoltaici a terra avrebbe potuto compromettere il raggiungimento dei target energetici.
La Corte costituzionale non ha condiviso questa impostazione.
Secondo i giudici costituzionali, non è stato dimostrato che le possibilità ancora disponibili per la produzione di energia solare, comprese le soluzioni agrivoltaiche sopraelevate e le deroghe previste dalla normativa, siano insufficienti per conseguire gli obiettivi europei.
La promozione delle energie rinnovabili costituisce un interesse fondamentale, ma non può essere considerata automaticamente prevalente rispetto a tutti gli altri valori costituzionali coinvolti.
Anche la tutela del suolo, del paesaggio agricolo, delle colture e della biodiversità rientra infatti nella protezione riconosciuta dall’articolo 9 della Costituzione.
La disciplina realizza quindi, secondo la Corte, un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra interessi di pari rilevanza costituzionale.
La classificazione urbanistica dell’area agricola
La Corte ha respinto anche la censura relativa all’utilizzo della classificazione urbanistica come criterio per individuare le aree soggette al divieto.
Secondo il TAR Lazio, la norma avrebbe dovuto considerare l’impiego effettivo del terreno, distinguendo, ad esempio, tra aree realmente coltivate, terreni abbandonati e superfici degradate.
Per i giudici costituzionali, tuttavia, le esigenze di certezza del diritto rendono ragionevole il riferimento a una qualificazione giuridica stabile, come quella contenuta nei piani urbanistici, anziché a condizioni fattuali mutevoli e potenzialmente controverse.
La circostanza che un terreno agricolo non sia momentaneamente coltivato non elimina, infatti, la sua potenziale utilizzabilità agricola.
La tutela non riguarda soltanto le produzioni di particolare pregio, ma anche gli utilizzi agricoli tradizionali e futuri.
Il principio di proporzionalità
La Corte ha escluso anche la violazione del principio di proporzionalità.
Il divieto è stato considerato idoneo a proteggere una risorsa scarsa come il suolo agricolo, necessario per evitare che la continuità della produzione agricola sia compromessa dalla collocazione dei moduli direttamente sul terreno e proporzionato rispetto agli interessi economici degli operatori.
Le imprese possono infatti continuare a perseguire i propri obiettivi attraverso impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, capaci di combinare produzione energetica e attività agricola.
La limitazione non si traduce quindi in una preclusione assoluta alla produzione di energia solare, ma nell’esclusione di una specifica configurazione tecnica ritenuta particolarmente gravosa in termini di consumo del suolo.
Gli effetti della sentenza sul quadro attuale
La pronuncia riguarda le disposizioni vigenti al momento dell’adozione del decreto ministeriale impugnato davanti al TAR Lazio.
Nel frattempo, la disciplina è stata modificata ed è oggi principalmente contenuta nell’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024.
Il quadro attuale conferma la limitazione per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole e stabilisce che siano sempre consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente elevati dal suolo.
Per l’installazione di questi impianti è inoltre richiesta una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l’idoneità del progetto a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile.
La Corte non ha esteso formalmente il proprio giudizio di costituzionalità alla nuova disciplina.
La sentenza offre tuttavia indicazioni interpretative rilevanti: la transizione energetica deve procedere attraverso un equilibrio tra produzione di energia rinnovabile, pianificazione territoriale e continuità dell’attività agricola.
Per operatori, amministrazioni e professionisti, la localizzazione dell’impianto, la configurazione tecnica dei moduli e la classificazione urbanistica del terreno diventano quindi elementi decisivi già nella fase di progettazione e autorizzazione.
In programma per il prossimo 15 settembre un evento formativo dedicato a Energie rinnovabili, Regime incentivante “FER-X” e ulteriori aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 127/2026 e comunicato del 16 luglio 2026.
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Alessandro
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