PREMESSA
Per accedere al nuovo iperammortamento previsto dall’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025, le imprese devono prestare particolare attenzione agli obblighi documentali richiesti dalla normativa.
Accanto alla perizia tecnica asseverata, prevista per i beni agevolati, è infatti obbligatoria anche una specifica certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.
Un adempimento che assume particolare rilevanza perché opera indipendentemente dall’importo dell’investimento e costituisce uno dei presupposti necessari per la fruizione dell’agevolazione.
COSA DEVE CERTIFICARE IL REVISORE
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. MIMIT-MEF 7 maggio 2026, la certificazione contabile deve attestare:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta e conservata dall’impresa.
L’attività del revisore non riguarda quindi la verifica tecnica delle caratteristiche del bene, demandata alla perizia, ma la corretta rappresentazione e documentazione contabile dell’investimento.
Si tratta, in sostanza, di un controllo volto a garantire che i costi indicati nella procedura agevolativa trovino effettivo riscontro nella contabilità e nella documentazione dell’impresa.
CHI PUO’ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
La normativa distingue due situazioni.
Imprese già soggette a revisione legale
Per le imprese soggette per legge alla revisione dei conti, la certificazione deve essere rilasciata dal soggetto già incaricato della revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.
Imprese non soggette a revisione legale
Per le imprese che non hanno l’obbligo della revisione legale, la certificazione può essere rilasciata da:
- un revisore legale dei conti;
- una società di revisione legale;
iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.
In entrambi i casi il professionista deve essere dotato di idonea copertura assicurativa.
COSTO DELLA CERTIFICAZIONE
La disciplina dell’iperammortamento non prevede una specifica agevolazione aggiuntiva per il costo sostenuto dall’impresa per ottenere la certificazione contabile.
Inoltre, trattandosi di un costo relativo a un adempimento necessario per accedere all’incentivo, tale onere non dovrebbe incrementare il costo agevolabile del bene sul quale viene calcolata la maggiorazione.
Il compenso del revisore rappresenta quindi un costo autonomo rispetto all’investimento agevolato.
QUALI DOCUMENTI DEVE CONSERVARE L’IMRPESA
L’art. 9 del D.M. 7 maggio 2026 impone all’impresa di conservare tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica delle informazioni dichiarate attraverso la piattaforma informatica.
Tra la documentazione che dovrà essere resa disponibile rientrano, in particolare:
- fatture di acquisto;
- documenti di trasporto;
- contratti e ordini;
- documentazione relativa ai pagamenti;
- registrazioni contabili;
- perizie tecniche;
- attestazioni;
- documentazione relativa all’entrata in funzione;
- documentazione relativa all’interconnessione;
- ogni ulteriore documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.
La corretta organizzazione del fascicolo dell’investimento assume quindi un’importanza centrale, sia ai fini della certificazione sia in vista dei successivi controlli.
QUANDO DEVE ESSERE DISPONIBILE LA CERTIFICAZIONE
Un punto particolarmente importante riguarda la tempistica.
La certificazione contabile deve essere disponibile al momento della comunicazione di completamento dell’investimento.
L’art. 3, comma 3, del D.M. 7 maggio 2026 stabilisce infatti che la comunicazione di completamento debba essere corredata dalle attestazioni relative al possesso della documentazione tecnica e contabile richiesta dalla normativa.
Ciò significa che l’incarico al revisore non dovrebbe essere gestito soltanto a posteriori.
È opportuno programmare per tempo:
- il completamento dell’investimento;
- l’entrata in funzione del bene;
- l’interconnessione, ove richiesta;
- la predisposizione della documentazione tecnica;
- la verifica contabile da parte del revisore;
- la trasmissione della comunicazione di completamento al GSE.
Una pianificazione non corretta potrebbe infatti ritardare la possibilità di utilizzare fiscalmente la maggiorazione.
IL RUOLO DELL’INTERCONNESSIONE
Per i beni ricompresi negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025 assume rilievo anche l’effettiva interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La comunicazione di completamento richiede infatti che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
L’interconnessione rappresenta quindi un elemento sostanziale ai fini del completamento dell’investimento e della successiva fruizione dell’iperammortamento.
DA QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE LA MAGGIORAZIONE
L’art. 4 del D.M. 7 maggio 2026 stabilisce che la maggiorazione del costo rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo.
La concreta fruizione dell’agevolazione rimane inoltre subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Il corretto coordinamento tra entrata in funzione, interconnessione, perizia, certificazione contabile e comunicazione al GSE assume quindi un impatto diretto anche sul periodo d’imposta dal quale l’impresa potrà iniziare a beneficiare dell’agevolazione.
I CONTROLLI DEL GSE
Il GSE è chiamato a verificare:
- la presenza dei requisiti tecnici;
- la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione;
- la conformità degli investimenti rispetto ai dati comunicati dall’impresa.
Le verifiche possono essere effettuate entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e il GSE può richiedere ulteriori informazioni e documenti anche alle amministrazioni pubbliche interessate.
La certificazione del revisore deve quindi inserirsi all’interno di un sistema documentale completo e coerente, in grado di supportare anche eventuali verifiche successive.
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