L’Italia cambia le regole per eleggere il Parlamento. La nuova legge elettorale 2026 ha completato il proprio percorso istituzionale con la promulgazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivata il 9 ottobre, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre come legge n. 180/2026, entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre. Da quella data il sistema elettorale italiano sarà profondamente modificato, con conseguenze destinate a incidere sia sul comportamento degli elettori sia sulle strategie delle forze politiche.
Le novità, tuttavia, non riguardano esclusivamente il meccanismo di attribuzione dei seggi. La riforma interviene anche sulle preferenze, sulle condizioni per presentare nuove liste e sulla possibilità di votare lontano dal Comune di residenza. Quest’ultimo aspetto coinvolgerà direttamente le amministrazioni locali, chiamate a gestire procedure e adempimenti aggiuntivi.
Nuova legge elettorale 2026: quando entreranno in vigore le regole
Il passaggio conclusivo dell’iter legislativo è arrivato dopo il voto favorevole espresso da Montecitorio l’8 ottobre, quando il testo ha ottenuto 227 voti a favore e 164 contrari. Il giorno successivo è intervenuta la firma del Capo dello Stato.
La promulgazione non comporta però l’applicazione immediata delle disposizioni. Occorrerà attendere il 24 ottobre 2026, data dalla quale la nuova disciplina sostituirà quella precedentemente prevista dal Rosatellum.
È importante chiarire anche un altro punto: l’approvazione della legge non determina automaticamente nuove elezioni. La scadenza ordinaria della legislatura resta collocata nel 2027, mentre un eventuale scioglimento anticipato delle Camere seguirebbe le procedure e le prerogative stabilite dalla Costituzione.
La riforma sarà quindi il riferimento normativo per il prossimo rinnovo del Parlamento, indipendentemente dal fatto che si svolga alla conclusione naturale della legislatura oppure prima.
Come cambia il voto: proporzionale e premio per chi raggiunge il 42%
La trasformazione più significativa riguarda il modo in cui i voti vengono convertiti in seggi parlamentari. Il nuovo modello abbandona l’impianto misto del Rosatellum e introduce un sistema prevalentemente proporzionale, accompagnato da un premio di governabilità.
In termini semplici, i partiti ottengono una rappresentanza collegata ai consensi ricevuti. È però previsto un correttivo destinato alla lista o alla coalizione che risulti più votata in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato.
Quando queste condizioni vengono soddisfatte, scatta un premio composto da 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La legge introduce comunque un limite massimo: il soggetto beneficiario non può superare 220 deputati e 113 senatori, senza considerare i seggi conquistati nella circoscrizione Estero.
Se nessuna formazione raggiunge la percentuale richiesta, oppure se i risultati delle due Camere non consentono di individuare il medesimo vincitore, il premio non viene assegnato e la distribuzione avviene secondo il criterio proporzionale.
Restano inoltre specifiche discipline territoriali, comprese quelle relative ai collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige.
Tornano le preferenze: gli elettori potranno scegliere i candidati
Tra le modifiche maggiormente percepibili dai cittadini figura il ritorno del voto di preferenza, pur con alcune limitazioni.
La nuova disciplina prevede che le liste nei collegi plurinominali presentino sette candidati, compreso il capolista. Quest’ultimo occupa una posizione predeterminata, mentre gli altri aspiranti parlamentari possono ricevere preferenze direttamente dagli elettori.
Ogni votante potrà indicare fino a tre nominativi della lista scelta, rispettando le regole sull’alternanza di genere quando esprime più preferenze. In caso contrario, le indicazioni successive alla prima possono essere annullate secondo quanto previsto dalla normativa.
Il cambiamento restituisce quindi ai cittadini una maggiore possibilità di incidere sulla selezione degli eletti, senza eliminare completamente il controllo dei partiti sulla composizione delle candidature.
La presenza dei capilista bloccati rappresenta infatti un elemento di continuità con i precedenti sistemi, che lascia alle formazioni politiche la facoltà di individuare preventivamente alcuni candidati destinati a occupare posizioni privilegiate.
Piccoli partiti e nuove liste: aumentano le firme necessarie
Uno degli aspetti più discussi della riforma riguarda l’accesso alla competizione elettorale. Per le organizzazioni politiche prive dei requisiti che consentono agevolazioni o esenzioni, il numero minimo delle sottoscrizioni necessarie per presentare una lista sale da 1.500 a 6.000 firme per collegio plurinominale, con un massimo previsto di 7.000.
Si tratta di un incremento rilevante, soprattutto per i movimenti di recente costituzione, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà organizzative ed economiche nel raccogliere il sostegno richiesto.
La normativa mantiene tuttavia condizioni particolari per le forze già rappresentate in Parlamento. In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, alcune sono esonerate dalla raccolta, mentre altre possono beneficiare di un numero ridotto di sottoscrizioni, compreso tra 1.500 e 2.000 per collegio.
Rimangono anche le soglie di sbarramento del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni, con le specifiche eccezioni previste dalla disciplina elettorale.
La maggioranza sostiene che l’inasprimento dei requisiti possa limitare la proliferazione di candidature prive di un’effettiva base politica. Le opposizioni contestano invece una possibile restrizione del pluralismo, osservando che gli adempimenti rischiano di penalizzare soprattutto chi non dispone già di strutture territoriali consolidate.
Voto fuori sede: nuove possibilità per lavoratori, studenti e caregiver
La nuova legge contiene anche disposizioni che interessano direttamente chi vive temporaneamente lontano dal proprio Comune di iscrizione elettorale.
Per motivi di studio o lavoro, gli elettori domiciliati in una regione diversa da quella di residenza potranno chiedere di votare nel Comune in cui si trovano, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla normativa. Tra questi figura una permanenza prevista di almeno nove mesi.
La disciplina contempla inoltre situazioni particolari per chi si sottopone a cure mediche in un’altra regione, con una durata minima di tre mesi. La possibilità viene estesa, alle condizioni previste dalla legge, anche ai caregiver familiari e ai familiari che assistono persone o minori sottoposti a trattamenti sanitari lontano dal luogo di residenza.
Per usufruire della procedura occorrerà presentare un’apposita richiesta, accompagnata dalla documentazione necessaria. Sono previsti termini specifici, collegati alla durata del domicilio temporaneo e alla data delle consultazioni.
Un particolare significativo riguarda l’espressione del voto: l’elettore ammesso alla procedura parteciperà alla scelta delle liste e dei candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
Gli adempimenti per i Comuni e gli uffici elettorali
La disciplina sul voto fuori sede introduce un ulteriore livello organizzativo per gli enti locali, attribuendo specifiche responsabilità agli uffici elettorali comunali.
La legge prevede infatti l’istituzione, presso ciascun ufficio elettorale, di un elenco degli elettori fuori sede ammessi a esercitare il diritto di voto nel territorio comunale.
Le amministrazioni dovranno ricevere le domande, verificare la documentazione e acquisire dal Comune di residenza la conferma del possesso del diritto di elettorato attivo. Sarà inoltre necessario aggiornare correttamente le annotazioni nelle liste elettorali per evitare che lo stesso cittadino possa votare in due Comuni differenti.
Un altro adempimento riguarda il rilascio dell’attestazione di ammissione al voto, contenente l’indicazione della sezione assegnata. La normativa prevede che tale documento venga messo a disposizione dell’interessato entro il decimo giorno precedente la consultazione, anche attraverso strumenti telematici.
Gli elettori autorizzati saranno distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo criteri di prossimità territoriale e nel rispetto delle indicazioni previste dalla legge.
Per le amministrazioni locali si apre dunque una fase di adeguamento organizzativo che richiederà particolare attenzione alla gestione delle richieste, allo scambio di informazioni tra enti e alla correttezza delle operazioni elettorali.
La scelta del presidente del Consiglio e i limiti costituzionali
La riforma interviene anche sulla formazione delle alleanze politiche. Prima delle elezioni, le liste dovranno indicare nel programma il nominativo della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio.
I partiti che partecipano alla stessa coalizione saranno tenuti a presentare un candidato comune alla guida del Governo, rendendo esplicita agli elettori la propria proposta politica.
Questo meccanismo non introduce però l’elezione diretta del premier. La Costituzione continua ad attribuire al presidente della Repubblica, attraverso l’articolo 92, il potere di nominare il presidente del Consiglio dei ministri.
Si tratta di una distinzione fondamentale: l’indicazione sulla scheda politica esprime l’orientamento delle forze in competizione, ma non modifica automaticamente le competenze costituzionali del Capo dello Stato.
La riforma elettorale apre un nuovo confronto sulla rappresentanza
Il passaggio dal precedente sistema misto a quello proporzionale con premio di governabilità modifica gli incentivi che orientano la competizione politica. Le coalizioni più ampie possono risultare avvantaggiate nella corsa alla soglia del 42%, mentre le formazioni minori dovranno valutare con attenzione la convenienza di presentarsi autonomamente.
Proprio il rapporto tra rappresentanza e stabilità costituisce il principale terreno di confronto. I sostenitori della riforma ritengono che il premio possa favorire maggioranze parlamentari più solide. I critici sollevano invece interrogativi sulla proporzionalità del meccanismo e sull’equilibrio tra consensi ricevuti e seggi assegnati.
Le opposizioni hanno già annunciato iniziative per contestare alcuni aspetti della normativa, anche sotto il profilo costituzionale. L’eventuale intervento della Corte costituzionale dovrà comunque seguire le procedure previste dall’ordinamento.
La firma del presidente Mattarella, pertanto, chiude definitivamente l’iter legislativo, ma non esaurisce il confronto politico e giuridico.
Con l’entrata in vigore fissata al 24 ottobre, l’attenzione si concentrerà sulle modalità di applicazione della nuova disciplina e sulla preparazione delle prossime consultazioni.
Per i cittadini cambierà il modo di scegliere i propri rappresentanti; per i partiti, le condizioni della competizione; per le amministrazioni comunali, una parte delle procedure necessarie a garantire l’esercizio del diritto di voto. La portata della riforma, quindi, va ben oltre la distribuzione dei seggi parlamentari e riguarda direttamente il funzionamento della democrazia rappresentativa italiana.
Il testo della legge
Il testo integrale è consultabile nella Gazzetta Ufficiale, legge 9 ottobre 2026, n. 180.
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