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Il 14 settembre 2026 è stato siglato il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore (Codice Cnel T19H). Il contratto ha validità dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2029 ed è stato sottoscritto da ConfimpresaeItalia, Aifos, Assoesercenti, Ital pmi, Uci, Unci, Valitalia pmi e Fesica. Vai al testo del Ccnl
Minimi retributivi
Previsti muovi minimi della paga base nazionale conglobata, consultabili nella Banca dati..
Indennità di vacanza contrattuale
In caso di ritardato rinnovo del Ccnl sarà erogata la seguente copertura economica con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente:
- primi 6 mesi: 40% dell’indice dei prezzi al consumo IPCA-NEI (al netto dei prodotti energetici importati) dell’anno precedente;
- successivamente al 6º mese: 60% dell’indice IPCA-NEI.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Indennità di cassa
Ferma restando l’indennità di cassa e maneggio di denaro nella misura del 10% mensile della retribuzione tabellare, viene specificato che il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell’incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione.
Welfare contrattuale
Le Parti hanno concordato di stipulare apposite convenzioni, per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento, con soggetti esterni specializzati (provider) per la gestione e l’erogazione dei servizi di welfare contrattuale ed aziendale.
A decorrere dall’entrata in vigore del contratto (1° ottobre 2026), ai lavoratori in forza è riconosciuto un piano di welfare contrattuale. Entro il 1º maggio di ciascun anno le associazioni/enti metteranno a disposizione di ciascun lavoratore un credito welfare onnicomprensivo pari a € 200,00 annui, da utilizzare entro il termine tassativo del 30 aprile dell’anno successivo.
I suddetti valori sono esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. e dall’incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale o di legge.
Hanno diritto al suddetto importo tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità e risultino in forza al 1º maggio. Sono esclusi da tale computo i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata per un periodo, nell’anno di riferimento, uguale o maggiore di 6 mesi. Nel caso di reiterate assunzioni a termine del medesimo lavoratore presso la stessa associazione/ente, il credito welfare è riconosciuto una sola volta per ciascun anno di competenza.
Per i lavoratori part-time al di sotto del 50% dell’orario di lavoro ordinario, l’importo è riconosciuto in misura fissa pari a € 100,00 annui.
Il credito di welfare annuale è reso disponibile dal datore di lavoro tramite apposita piattaforma telematica entro il 1º maggio di ciascun anno e deve essere utilizzato per l’intero budget entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Eventuali importi residui non spesi dal lavoratore entro il predetto termine saranno interamente devoluti e versati alla posizione di Previdenza Complementare del lavoratore stesso, ove attiva. In assenza di adesione alla previdenza complementare, la quota residua non spesa entro la scadenza verrà definitivamente azzerata.
I suddetti valori di welfare si intendono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto ad eventuali sistemi di welfare aziendale o contrattazione di secondo livello già in essere presso le singole aziende.
Reperibilità
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore, che accetti mediante atto scritto la reperibilità, in caso di chiamata deve raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, salva diversa pattuizione. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’80% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuate in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, saranno retribuite con le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo.
Previdenza complementare
La Parti hanno individuato Ob Italia previdenza per la gestione delle adesioni al Fondo di previdenza complementare nel quale far confluire il t.f.r. maturando dei dipendenti.
Il fondo è finanziato mensilmente tramite il conferimento della quota del t.f.r. maturata nel mese di riferimento, cui si aggiune un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,55% (se il lavoratore versa almeno il contributo minimo) e una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55%.
L’adesione alla previdenza complementare è volontaria e il lavoratore può scegliere, in qualsiasi momento, di aumentare il versamento di un’ulteriore contribuzione (oltre la predetta percentuale), a suo esclusivo carico, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il mese precedente a quello in cui ha decorrenza la variazione.
Assistenza sanitaria integrativa
Sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa OB Italia Salute tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
Il contributo mensile è pari ad € 15,00 per ciascun lavoratore di cui € 13,00 a carico dell’associazione/ente ed € 2,00 a carico del lavoratore, per 12 mensilità.
Intelligenza artificiale
Le Parti nel contratto prevedono procedure di informazione e consulatzione sull’intelligenza artificiale e sugli effetti della sua integrazione strutturale nelle aziende e specificano che la sua introduzione deve rispettare i principi di centralità della persona e rispetto della dignità del lavoro; trasparenza, equità e assenza di discriminazioni e supervisione umana delle decisioni rilevanti per il rapporto di lavoro.
Per maggiori dettagli vai a “Rinnovi CCNL“
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