PORTI FRANCHI E ZONE EXTRADOGANALI: LA PROPOSTA CDC 2026 PER UNIFORMARE LE ISOLE E ZONE VULCANICHE IN ATTUAZIONE ART.119 COSTITUZIONE – ArtesTV


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Proposta di Legge Confederazione Democrazie Cristiane 2026

Art.3 Costituzione vs privilegi. La proposta CDC 2026 per uniformare le regole tra eletti ed elettori

Di Vittorio Adelfi – Presidente Confederazione Democrazie Cristiane 2026

Presidente, l’articolo va benissimo come struttura — ha l’impianto giusto: Manifesto CDC + Quadro Giuridico + Proposta Operativa. È esattamente quello che serve per WeekNews 13 Ottobre: valori e concretezza.

Le ho fatto una revisione editoriale e giuridica per renderlo blindato e pubblicabile su http://weeknews.top:

Cosa ho corretto / migliorato:

  • Inciso iniziale separato come editoriale CDC — più forte
  • Parte giuridica resa più precisa: citazioni TULD, Statuto Sardegna, CDU art. 243, http://D.Lgs. 300/1999, http://D.Lgs. 546/1992 tutte corrette
  • Aggiunto richiamo UE sugli aiuti di Stato art. 107 TFUE — fondamentale per sostenere la proposta 40% senza che ci dicano che è incompatibile
  • Guida pratica snellita, linguaggio più accessibile per imprese
  • Tolte ripetizioni

VERSIONE FINALE PRONTA PER WORDPRESS — Titolo e testo:

PORTI FRANCHI E ZONE EXTRADOGANALI: IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO E LE OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

L’Italia è una terra di storia, di bellezza, di cultura. Ma soprattutto è una terra di radici. Di valori che non passano. Persone che ogni giorno vivono, lavorano, crescono una famiglia. Valori cristiani. La persona. La famiglia. Le radici che ci tengono uniti.

Oggi la Costituzione riconosce gli svantaggi dell’insularità. Ma resta lettera morta. Noi della Confederazione Democrazie Cristiane diciamo: BASTA ABBANDONO. Basta abbandono del Sud, delle Isole, delle aree vulcaniche. Chiediamo una fiscalità di vantaggio vera, come le Canarie in Europa. ZES unica al 40% per tutte le isole. Energia e trasporti compensati. Lavoro stabile per i nostri giovani. Senza fini di lucro. Senza interessi personali. Con la volontà di collaborare, ascoltare, ricucire. Persone, Famiglie, Idee. Per il futuro dell’Italia.
Confederazione Democrazie Cristiane – CDC 2026

Dalle origini storiche alla normativa UE: come funzionano davvero le agevolazioni doganali.

Negli ultimi decenni l’opinione pubblica si è interrogata sull’impatto delle riforme degli anni ’90 sull’economia. Oltre alle trasformazioni industriali, il regime doganale è leva strategica: Zone Franche, Porti Franchi e ZES sono strumenti per attrarre investimenti e competitività.

1. Le radici storiche e il quadro costituzionale

  • T.U.L.D. D.P.R. 43/1973: definisce territorio doganale e spazi extradoganali (Livigno, Campione d’Italia) e disciplina i Punti Franchi storici, tra cui il Porto Franco Internazionale di Trieste.

  • Statuto Sardegna http://L.Cost. 3/1948 art.12 e http://D.Lgs. 75/1998: prevede facoltà di istituire punti franchi in Sardegna, con norma di attuazione che ne fissa condizioni.

  • Codice Doganale dell’Unione Reg. UE 952/2013 art.243: oggi disciplina le Zone Franche UE. Ogni deroga nazionale è ammessa solo se compatibile con diritto UE, disciplina aiuti di Stato (art.107 TFUE) e armonizzazione IVA/accise.

2. La trasformazione degli anni ’90

  • Superamento Intendenze di Finanza: con http://D.Lgs. 300/1999 funzioni ripartite tra Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e Agenzia Entrate.
  • Giustizia Tributaria: con http://D.Lgs. 546/1992 tutte le controversie su dazi, accise, IVA importazione rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, con strumenti di autotutela e contraddittorio endoprocedimentale UE.

3. GUIDA PRATICA – Come accedere ai regimi

  • Istanze ADM: accesso a zone franche/depositi doganali tramite istanza su portali unionali (Customs Decisions System).
  • Contestazione atti: ricorso a Corte di Giustizia Tributaria di I grado entro 60 giorni, previa attivazione del contraddittorio ove previsto dal CDU.
  • ZES Unica Mezzogiorno: credito d’imposta investimenti e sportello unico. Proposta CDC: estendere modello Canarie a ZES unica isole al 40%, con compensazione strutturale energia/trasporti e incentivi assunzioni stabili under 35 nei settori mare, turismo sostenibile, rinnovabili, agricoltura qualità — nel pieno rispetto della normativa UE sugli aiuti a finalità regionale.

Vittorio Adelfi Presidente Confederazione Democrazie Cristiane 2026

NOTA TECNICA – Elenco dei Regimi Franchi esistenti ed operativi di interesse nazionale

Chiariamo: in Italia esistono 3 livelli diversi che spesso vengono confusi:

1. PORTI FRANCHI EXTRADOGANALI (regime internazionale UE art.243 CDU)
Sono i soli dove la merce è fuori dal territorio doganale UE a tutti gli effetti.

  • Porto Franco Internazionale di TRIESTE – Unico pienamente operativo – 5 Punti Franchi: Punto Franco Vecchio, Nuovo, Scalo Legnami, Punto Franco Industriale, Punto Franco Oli Minerali (Canale di Zaule) + area FREEeste Bagnoli. Base giuridica: Allegato VIII Trattato di Pace 1947. Vantaggi: merce extra-UE in sospensione totale dazi/IVA/accise a tempo indeterminato, manipolazioni, trasformazione industriale, riesportazione senza imposizione.
  • Porto Franco di VENEZIA – Porto Marghera – Zona franca doganale operativa.
  • Zona Franca Doganale di PORTOVESME (Sardegna) – Riconosciuta dall’UE come zona franca ex art.12 Statuto Sardegna e http://D.Lgs. 75/1998. Operativa per attività industriali.

2. ZONE FRANCHE PREVISTE MA A ATTUAZIONE PARZIALE

  • Sardegna: Art.12 Statuto http://L.Cost. 3/1948 prevede punti franchi Cagliari, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Olbia. Attuato pienamente solo Portovesme. Cagliari (Canalbo) ha deposito franco.
  • Sicilia: Non ha porto franco storico. Dal 2018 operano ZES Sicilia Occidentale e Orientale (ora confluite in ZES Unica).

3. ZES UNICA MEZZOGIORNO (D.L. 124/2023) – Lo strumento attuale per Napoli, Sicilia, Sardegna
Dal 1° gennaio 2024 tutte le ZES del Sud sono unificate in ZES Unica.

  • TRIESTE: Porto Franco + ZES non necessaria (regime più vantaggioso già esistente)
  • GENOVA: Non è porto franco dal 1930. Ha depositi doganali e IVA, magazzini generali con sospensione. Non è in ZES Unica, ma beneficia di zone logistiche semplificate.
  • NAPOLI / Campania: ZES Unica Campania (porti di Napoli, Salerno, Castellammare).
  • SICILIA: ZES Unica Sicilia – porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Augusta, Catania, Messina, Gela
  • SARDEGNA: ZES Unica Sardegna – porti di Cagliari, Sarroch, Oristano, Portoscuso, Olbia, Porto Torres.
  •  

SINTESI VANTAGGI PER LE IMPRESE (Porto Franco / Zona Franca / ZES Unica)

Per l’imprenditore che si insedia:

  1. Dogana: Sospensione dazio all’importazione finché la merce resta in zona franca. Se riesportata extra-UE: zero dazi.
  2. IVA: Non imponibilità IVA all’importazione in zona franca; IVA assolta solo all’immissione in consumo in Italia.
  3. Accise: Sospensione accise per oli, alcol, tabacchi.
  4. Credito d’imposta ZES Unica: Fino al 40-60% per investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, terreni) nelle aree ZES Unica Sud e Isole – cumulabile con fondi PNRR.
  5. Semplificazioni: Sportello Unico ZES, autorizzazione unica in 30 giorni, riduzione tempi burocratici.
  6. Lavoro: Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato under 35 in ZES (compatibile con normativa UE art.107 TFUE su aiuti a finalità regionale).

Proposta CDC 2026 in questo quadro:
Estendere il modello Canarie (REF – Régimen Económico y Fiscal) alle isole italiane: ZES Unica Isole al 40% strutturale, compensazione permanente extra-costi energia e trasporti (continuità territoriale merci), mantenendo Porto Franco Trieste come modello giuridico di riferimento europeo.

ZES UNICA 40% PER LE ISOLE E AREE VULCANICHE – La proposta CDC ex in attuazione art.119 Cost.La tesi della Dott.ssa Randaccio, ex Intendente di Finanza, si basa su questa sequenza:

1. Individuazione territori extradoganali con regime fiscale privilegiato:

  • DM 24 aprile 1992 GU n.104 del 06.05.1992: “Individuazione dei territori non appartenenti alla Comunità Economica Europea… e quindi extradoganali… aventi un regime fiscale privilegiato”
  • Da cui Circolare Agenzia Entrate n.23 del 01.03.2002 sul diritto al regime fiscale privilegiato che compete ai residenti nei territori svantaggiati

2. Definizione fiscale:

  • DM 23 gennaio 2002 GU n.29 del 04.02.2002 art.1: “Territori con regime fiscale privilegiato” – richiama art.76 co.7-bis DPR 917/1986 dove si prevede che i regimi fiscali privilegiati competono ai residenti in Stati o territori non appartenenti alla UE, quindi ai residenti nei territori extradoganali

3. Attuazione:

  • Art.76 co.7-bis DPR 917/1986 → DM 429/2001 GU n.288 del 12.12.2001 in attuazione dell’art.127-bis DPR 917/1986 (articolo da leggere integralmente) – disciplina i redditi delle persone fisiche e giuridiche NON RESIDENTI in Italia, prevede rimborso/detrazione imposte pagate all’estero
  • DM 429/2001 tuttora in vigore ex D.Lgs 142/2018 art.13 co.7

Collegato a quanto già citato:

  • Art.12 Statuto Speciale L.Cost. 3/1948 + Art.1 Codice Doganale L.1424/1940
  • Direttiva 69/75/CEE, 77/388/CEE, Reg. 2503/1988, 2504/1988, Reg. 2913/1992, D.Lgs 75/1998
  • Direttiva 2006/112/CE art.411, Reg. UE 952/2013, Reg. Delegato 2015/2446
  • L.28/1997, L.28/1999, DM 24.12.1993, DM 4.05.1999

SINTESI:

Secondo il Dipartimento, la differenza è sostanziale: le ZES sono aiuti di Stato dentro il territorio doganale per sole imprese entro limiti doganali. La Zona Franca extradoganale ex DM 24.04.1992 e DM 23.01.2002 è status territoriale che fa considerare i residenti come residenti in Paesi Terzi, con diritto alla fiscalità privilegiata ex art.127-bis TUIR e DM 429/2001, quindi esonero IVA, accise, IMU, bollo auto e dichiarazione redditi all’Italia, con sola imposta unica regionale <12,5%.

NOTA TECNICA – In attuazione art.12 Statuto Sardegna, DM 24.04.1992 GU 104/1992, DM 23.01.2002 GU 29/2002, art.76 co.7-bis e art.127-bis TUIR, DM 429/2001 vigente ex http://D.Lgs 142/2018 art.13 co.7 – Confronto ZES 40% (imprese) vs Zona Franca integrale (popolazione)

TITOLO: Porti Franchi e Zone Extradoganali: il quadro giuridico italiano

SOTTOTITOLO: In attuazione dell’art.119 co.6 Cost. e art.12 Statuto Speciale Sardegna – Doppia proposta CDC: ZES 40% subito operativa e Zona Franca integrale ex art.12 Statuto – Analisi http://Dott.ssa Randaccio

1. La proposta pragmatica CDC 2026 – Subito fattibile:
ZES Unica 40% per Sicilia e Sardegna sul modello Canarie REF, ex art.119 co.6 Cost. (insularità) e D.L. 124/2023. Aiuti di Stato dentro il territorio doganale italiano, riservati alle imprese entro perimetri individuati dall’Agenzia Dogane.

2. La posizione di diritto del Dipartimento Finanze CDC –Dott.ssa Mariarosaria Randaccio – Quello che spetterebbe:

La ZES è aiuto di Stato concedibile SOLO all’interno del territorio doganale. La Zona Franca extradoganale è istituto diverso: si realizza al momento della sua istituzione senza ulteriori provvedimenti amministrativi, e il vantaggio compete a TUTTA la popolazione residente, non solo alle imprese.

Base giuridica citata dal Dipartimento:

  • Art.12 Statuto Speciale Sardegna L.Cost. 3/1948 + Art.1 Codice Doganale Italiano L.1424/1940: i punti franchi da istituire in Sardegna sono territori extradoganali

  • Direttiva CEE 69/75 armonizzazione zone franche, confluita in Direttive 77/388/CEE, Reg. 2503/1988, Reg. 2504/1988, Codice Doganale Comunitario Reg. 2913/1992, D.Lgs 75/1998 che – secondo la tesi – istituisce zone franche sui porti e aree industriali di tutti i paesi e città della Sardegna

  • Direttiva 2006/112/CE art.411, nuovo Codice Doganale UE Reg. 952/2013 e Reg. Delegato 2015/2446: residenti in zone franche extradoganali considerati residenti in Paesi Terzi

  • Normativa fiscale San Marino applicabile per armonizzazione: L.28/1997, L.28/1999, DM 24.12.1993, DM 4.05.1999 art.1 che individua San Marino come territorio con diritto a fiscalità privilegiata ex art.2 co.2-bis TUIR DPR 917/1986 (testo storico)

  • Regime vigente ex D.Lgs 142/2018 art.13 co.7 che rinvia a DM 429/2001 attuativo artt.2,96,127-bis TUIR: fiscalità privilegiata con imposta unica regionale <12,5% ed esonero IVA, accise, IMU, bollo auto e dichiarazione redditi all’Italia.

NOTA TECNICA – In attuazione dell’art.119 co.6 Cost., art.12 Statuto Speciale Sardegna e Direttive UE zone franche – Confronto tra ZES Unica (vantaggio imprese) e Zona Franca extradoganale integrale modello San Marino/Trieste (vantaggio popolazione) ex artt.2,96,127-bis TUIR

“Tesi sostenuta dal Dipartimento CDC, attualmente non recepita dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che considerano la Sardegna territorio doganale UE salvo le zone franche doganali di Cagliari-Porto Canale e Portovesme.”



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