A partire da oggi, in vigore le nuove disposizioni urgenti per il carovita e la pubblica sicurezza.
Il Decreto-legge del 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi, introducendo una serie di misure urgenti e di natura trasversale per sostenere alcuni settori economici particolarmente interessati dall’aumento dei costi energetici, quindi il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Il provvedimento non si limita, tuttavia, a prevedere interventi di sostegno economico, ma interviene anche sulla disciplina dei rapporti contrattuali nel settore dell’autotrasporto, sulla gestione finanziaria delle imprese, sulla digitalizzazione dei documenti di trasporto, sulla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze dell’ordine e sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.
Quindi gli obiettivi sono quelli di contenere gli effetti economici derivanti dall’incremento dei prezzi dei carburanti, attraverso contributi pubblici e agevolazioni fiscali, introducendo anche strumenti normativi finalizzati a migliorare la trasparenza dei rapporti commerciali, la stabilità finanziaria delle imprese e l’efficienza amministrativa.
Le disposizioni per la copertura finanziaria quantificano gli oneri complessivi in 322,05 milioni di euro per il 2026, oltre a 60 milioni di euro per il relativo fabbisogno nel 2027.
Sostegno al settore dell’autotrasporto a causa dell’aumento del prezzo del carburante
Tra le altre disposizioni, il decreto legge introduce il rafforzamento delle agevolazioni destinate alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, allo scopo di compensare, almeno parzialmente, i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante.
In particolare, il periodo di riferimento (disciplinato originariamente dall’articolo 3 del Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79), viene rideterminato, sostituendo l’intervallo compreso tra marzo e settembre 2026 con quello compreso tra marzo e agosto 2026. Per tale periodo viene previsto un incremento delle risorse complessive disponibili, pari a 66,4 milioni di euro.
Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, viene aggiunta una specifica agevolazione, pertanto è riconosciuto un credito d’imposta nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026.
La norma, pertanto, consente alle imprese il recupero di una parte del maggior costo del carburante, ma attraverso un meccanismo fiscale che non comporta l’erogazione diretta di denaro. Il beneficio consiste nella possibilità di compensare il credito previsto con i debiti fiscali e contributivi, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Considerati i tempi necessari per l’istruttoria delle domande, il credito d’imposta maturato, in relazione agli acquisti effettuati nel periodo settembre-ottobre, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione (secondo le modalità previste dal previgente articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997) entro il 31 dicembre 2027.
In particolare occorrerà la corretta individuazione delle spese sostenute nei diversi periodi agevolabili, la conservazione della documentazione fiscale e il rispetto delle procedure previste per il riconoscimento del credito.
Nuove disposizioni sulla determinazione del costo del carburante nei contratti di autotrasporto
Vengono così introdotte nuove regole per garantire maggiore trasparenza nella determinazione del costo del carburante nei contratti di trasporto merci per conto di terzi.
In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente le percentuali minime e massime di incidenza del carburante, differenziate in base alla classe di peso dei veicoli. La nuova norma inserisce questi elementi tra quelli essenziali del contratto scritto.
Per i contratti non scritti è il Ministero a stabilire la percentuale minima di carburante da considerare nel prezzo del trasporto. I valori percentuali minimi e massimi ministeriali “sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l’emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore” e dovrà essere indicata separatamente in fattura la quota del corrispettivo riferita al carburante.
Per i contratti scritti, invece, la percentuale viene concordata tra trasportatore e cliente, prendendo come riferimento i valori ministeriali. Inoltre nella fattura dovranno essere indicati sia il costo del carburante al momento della stipula e sia la sua incidenza sul corrispettivo del trasporto. Resta inoltre applicabile, per le prestazioni distribuite su un periodo superiore a 30 giorni, il meccanismo di adeguamento della componente carburante in caso di variazioni del prezzo del gasolio superiori al 2%.
Misure di sostegno finanziario per mezzo della sospensione dei canoni di leasing
Sempre per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, in possesso di taluni requisiti, è prevista la eventuale sospensione del pagamento dei canoni di leasing dei veicoli in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. La sospensione può riguardare l’intero canone oppure la sola quota capitale. Le somme sospese dovranno essere corrisposte successivamente, consentendo alle imprese di beneficiare di una maggiore liquidità nel breve periodo.
Nuova disciplina dei contratti di logistica
Il decreto modifica l’articolo 1677-bis del Codice civile, stabilendo che, quando un contratto di logistica comprende anche il trasferimento di merci, a tale attività si applicano le norme sul contratto di trasporto. L’intervento mira a chiarire la disciplina giuridica applicabile e le responsabilità nei rapporti tra committenti, operatori della logistica e vettori.
Digitalizzazione dei documenti di trasporto
Viene introdotta la Lettera di Vettura elettronica nazionale, favorendo la gestione digitale dei documenti e delle informazioni relative al trasporto merci. Dal 9 luglio 2027 le autorità competenti dovranno accettare le informazioni trasmesse attraverso piattaforme digitali conformi alla normativa. Le modalità operative saranno definite con successivi provvedimenti attuativi, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare la tracciabilità dei trasporti.
Contributo a fondo perduto per le imprese agricole
Il decreto all’articolo 6 prevede un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro. Le modalità di richiesta saranno definite da AGEA, che provvederà al pagamento diretto sul conto corrente associato al fascicolo aziendale. Il contributo è esente dalle imposte sui redditi e dall’IRAP, in quanto non concorre alla formazione del reddito imponibile. Sono inoltre stanziati 14,4 milioni di euro per il potenziamento dei sistemi informativi AGEA.
Contributo a fondo perduto per le imprese della pesca e dell’acquacoltura
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è previsto un contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese sostenute per il carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, con uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro. Le modalità di accesso saranno definite dal Ministero dell’Agricoltura, che provvederà all’erogazione diretta delle somme. Tale contributo è esente dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.
Misure per l’ordine e la sicurezza pubblica
Previsto inoltre lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2026, destinati al pagamento delle ore di straordinario per il personale delle Forze dell’ordine. Le risorse sono ripartite tra Polizia di Stato (24 milioni), Carabinieri (15 milioni), Guardia di Finanza (9 milioni) e Polizia Penitenziaria (2 milioni). La misura consente di finanziare le prestazioni straordinarie pregresse, senza prevedere aumenti, in futuro, per gli stipendi.
Disposizioni finanziarie e copertura degli interventi
Il decreto prevede 322,05 milioni di euro per il 2026 e 60 milioni di euro per il 2027, in termini di fabbisogno finanziario. Le risorse saranno principalmente reperite attraverso la riduzione e la rimodulazione di fondi e stanziamenti già presenti nel bilancio dello Stato, garantendo la copertura finanziaria delle misure introdotte.
La quota più rilevante della copertura, pari a 158,65 milioni di euro, deriva dalla riduzione del fondo previsto dall’articolo 1-quater del Decreto-legge n. 137 del 2020. Tale Fondo, denominato Fondo perequativo per le misure fiscali e di ristoro, era stato creato durante l’emergenza Covid-19 per sostenere le imprese particolarmente danneggiate dalla pandemia, anche attraverso misure collegate a imposte e contributi.
Modifiche agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità
Il decreto, nella sua trasversalità, ha introdotto, inoltre, un’esclusione temporanea dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, per gli esercizi 2026 e 2027, cioè del Bilancio di Sostenibilità previsto dalla CSRD (Corporate Sustainibility Reporting Directive), la direttiva europea che disciplina la rendicontazione di sostenibilità delle imprese. Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 prevede l’obbligo per determinate aziende di rendere pubbliche le informazioni su come la loro attività influisca sull’ambiente, sui lavoratori e sulla società, e su come i rischi ambientali e sociali possano influire sui risultati economici dell’impresa.
L’esclusione riguarda le imprese con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro “ovvero” con un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000, considerando i dati consolidati ove applicabile. La norma pertanto riduce gli adempimenti amministrativi per le imprese interessate, ferme restando le disposizioni specifiche per le imprese di Paesi terzi. Inoltre l’esclusione, momentanea, riguarda soltanto gli obblighi disciplinati dal decreto legislativo richiamato e non comporta il venir meno degli ulteriori obblighi ambientali, sociali e societari, eventualmente applicabili in base ad altre disposizioni legislative.
Il decreto-legge dovrà inoltre essere presentato alle Camere per la conversione in legge e, in base all’articolo 77 della Costituzione, la conversione deve intervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Per il provvedimento in oggetto, il termine è il 22 dicembre 2026. Durante l’iter parlamentare possono talvolta essere apportate alcune modifiche, integrazioni o soppressioni delle disposizioni originarie. In caso di mancata conversione entro il termine costituzionale, il decreto perderebbe efficacia sin dall’inizio, ma il legislatore ha sempre la possibilità di disciplinare i rapporti giuridici sorti durante il periodo di vigenza. Attenderemo le future evoluzioni dell’iter legislativo del provvedimento.
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