DL 193/2026, novità per autotrasporto e carburanti







Sono confluite nel decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026, le misure di sostegno per i settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca approvate dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre.

Il provvedimento, in vigore dal 24 ottobre 2026, conferma gran parte degli interventi già anticipati, ma presenta anche alcune modifiche rispetto alla bozza circolata nei giorni precedenti.

Le novità riguardano soprattutto l’autotrasporto, con il rafforzamento del credito d’imposta sul gasolio, la sospensione dei canoni di leasing, nuove regole sull’incidenza del costo del carburante nei contratti e la digitalizzazione dei documenti di trasporto. Confermati anche gli aiuti destinati ad agricoltura, pesca e acquacoltura.

Nel testo definitivo cambiano però alcuni importi, termini e disposizioni, mentre alcune previsioni presenti nella bozza non sono state confermate.

Autotrasporto, più risorse per il credito d’imposta sul gasolio

Il primo intervento riguarda il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per fronteggiare l’aumento del costo del gasolio.

Il decreto modifica la disciplina già introdotta dal decreto-legge n. 33/2026 e concentra la precedente misura sulle spese sostenute da marzo ad agosto 2026.

Per tale finalità l’autorizzazione di spesa viene incrementata di 66,4 milioni di euro.

Una disciplina specifica viene invece prevista per gli acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

Per queste spese il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026.

Il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.

Il decreto interviene inoltre sul contributo relativo alle spedizioni di modico valore, differendone l’applicazione dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027.

Contratti di trasporto, nuovi parametri per il costo del carburante

Cambiano anche le regole relative alla determinazione del corrispettivo nei contratti di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare con cadenza trimestrale i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del costo del carburante.

I valori saranno differenziati in base alle classi di peso dei veicoli e determinati sulla base dei costi indicativi di esercizio delle imprese di trasporto.

Per i contratti stipulati in forma non scritta, i valori minimi pubblicati dal Ministero diventeranno obbligatori per il calcolo delle fatture relative alle prestazioni eseguite dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

La fattura dovrà inoltre indicare separatamente la quota del corrispettivo determinata applicando tali parametri.

Per i contratti scritti stipulati successivamente all’entrata in vigore della disposizione, i valori minimi e massimi rappresenteranno invece un riferimento, ferma restando l’autonomia delle parti nella determinazione del prezzo.

Il contratto scritto dovrà inoltre riportare il valore del costo del carburante al momento della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni di trasporto.

Logistica e trasporto, quando si applicano le regole del contratto di trasporto

Il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, interviene anche sull’articolo 1677-bis del Codice civile, ridefinendo il rapporto tra servizi di logistica e attività di trasporto.

Quando l’appalto riguarda servizi logistici relativi, tra l’altro, alla ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, alle attività che consistono nel trasferimento delle cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto.

La norma punta quindi a chiarire quale disciplina civilistica debba essere applicata alla componente propriamente riferibile al trasferimento delle merci all’interno di rapporti logistici più articolati.

Leasing, sospensione dei canoni fino al 31 marzo 2027

Una misura specifica è prevista per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Per i contratti di leasing relativi ai veicoli utilizzati nell’attività, le imprese possono chiedere la sospensione dei canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.

In alternativa, è possibile sospendere soltanto il rimborso della quota capitale.

Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, i contratti interessati dalla sospensione non possono essere risolti o revocati, né può essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine per effetto della sospensione stessa.

Il piano di rimborso viene dilazionato automaticamente per un periodo corrispondente a quello della sospensione, con conseguente proroga della durata finale del contratto.

Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano dovuti secondo le condizioni previste dal contratto oppure secondo condizioni più favorevoli eventualmente concordate tra le parti.

Arriva la Lettera di Vettura elettronica nazionale

Il DL n. 193/2026 introduce inoltre la Lettera di Vettura elettronica nazionale, denominata LVe.

Le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto dovranno essere condivise in formato digitale tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo.

La LVe potrà comprendere, a seconda dell’operazione effettuata, le informazioni e i documenti che il mittente deve consegnare al vettore, gli elementi contenuti nella lettera di vettura CMR, la documentazione relativa al trasporto combinato e i dati richiesti per il trasporto di merci pericolose.

La gestione delle informazioni dovrà avvenire attraverso piattaforme eFTI previste dal regolamento Ue 2020/1056 oppure mediante piattaforme digitali interoperabili.

A partire dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di controllo saranno tenuti ad accettare le informazioni messe a disposizione in formato digitale attraverso tali sistemi.

Le specifiche tecniche e le modalità applicative dovranno essere definite con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Agricoltura, contributo fino a 45 centesimi per litro

Per le imprese agricole viene riconosciuto un contributo a fondo perduto destinato a compensare parte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.

Il contributo è calcolato sul 20% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 45 centesimi di euro per ciascun litro acquistato, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026.

Le risorse saranno trasferite ad AGEA.

Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore AGEA dovrà definire modalità e termini per l’invio della documentazione relativa agli acquisti.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i successivi trenta giorni mediante accredito sul conto corrente bancario o postale collegato al fascicolo aziendale del beneficiario.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.

Pesca e acquacoltura, contributo fino al 10% della spesa

Un ulteriore intervento riguarda le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Per gli acquisti di carburante effettuati tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 10% della spesa sostenuta.

La misura dispone di un limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026.

Anche in questo caso le modalità e i termini per l’invio della documentazione dovranno essere definiti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, mentre il pagamento dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.

Rendicontazione di sostenibilità: esclusione

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina della rendicontazione di sostenibilità prevista dal Dlgs n. 125/2024.

Per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il decreto legislativo non si applica alle imprese che, su base individuale o consolidata, presentano ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000, ferme restando le disposizioni previste per le imprese di Paesi terzi.


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