Il contrasto giurisprudenziale sulla forma della procura in mediazione




Di Fabio Valerini –


1. C’è un tema che ha sempre occupato i cultori della mediazione con profili teorici e pratici insieme[1].

Il tema è quello di sapere se una parte possa legittimamente partecipare al procedimento di mediazione non personalmente, ma rappresentata da un suo procuratore e, in caso affermativo, sapere quale forma debba avere la procura che conferisce i poteri sostanziali al procuratore.

Come cercheremo di mettere in evidenza attualmente sembra potersi registrare un contrasto all’interno della Suprema Corte (e anche all’interno della sezione terza) sulla forma che deve rivestire la procura in mediazione.

2.Prima della riforma Cartabia mancava qualsiasi disposizione espressa che potesse legittimare una limitazione del potere della parte di essere rappresentata da un suo procuratore nel corso del procedimento di mediazione.

Nonostante questo, parte della dottrina, della giurisprudenza di merito[2] e della prassi[3] avevano cercato di limitare questa possibilità sul presupposto (che meriterebbe, però, una riflessione più ampia) che soltanto la partecipazione personale delle parti possa essere foriera di un buon esito della mediazione[4].

3.Ad un certo punto intervenne la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 (Pres. Amemdola, Rel. Rubino)[5] che aveva riconosciuto la possibilità di delegare la partecipazione ad un rappresentante che, peraltro, ben avrebbe potuto essere l’avvocato della parte[6].

Ed infatti, per la Suprema Corte “la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di procura sostanziale”.

In quella sentenza la Suprema Corte svolse anche una ulteriore puntualizzazione affermando che la procura al difensore non avrebbe, però, potuto essere autenticata dal difensore stesso.

Quella affermazione è in sé corretta e teneva conto della circostanza che, nel caso deciso, il difensore aveva effettivamente autenticato la procura sostanziale rilasciata dalla parte a suo favore.

Affermazione corretta perché il potere di autenticare le sottoscrizioni in capo all’avvocato è un potere eccezionale che la legge riconosce in casi tipici (come l’autentica della sottoscrizione apposta alla procura alle liti a margine di un atto processuale o l’autentica delle sottoscrizioni nella convenzione e nell’accordo di negoziazione assistita) tra i quali non rientra il procedimento di mediazione.

Quell’affermazione, però, è stata letta da qualcuno come se la Suprema Corte avesse presupposto la necessità della forma scritta “autenticata” per la procura in mediazione.

4.Sul tema della partecipazione al procedimento di mediazione è, poi, intervenuta la riforma Cartabia.

Da un lato, il legislatore della riforma ha espressamente accolto il postulato per cui la presenza personale delle parti è essenziale per la buona riuscita della mediazione rendendo eccezionale la possibilità della parte di delegare ad un rappresentante al solo verificarsi di giustificati motivi (art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010) e, quindi, non più già soltanto perché “non voglia” o “non possa” partecipare personalmente.

Dall’altro lato, ha disciplinato la forma per la procura in mediazione che è quella della scrittura privata “non autenticata” che conferisca i poteri sostanziali necessari per la sottoscrizione di un verbale di mediazione, negativo o positivo che sia[7].

In questo il legislatore ha optato, quindi, per la conferma anche nel procedimento di mediazione della regola ordinaria prevista dal codice civile nell’art. 1392 cod. civ.

Naturalmente, se le parti vogliono ben possono autenticare la sottoscrizione nella forma prevista dall’ordinamento (ricorrendo, ad esempio, all’autentica notarile), ma la forma di default resta sempre quella della scrittura privata non autenticata[8].

5.Orbene, C. Cass., sez. III, 20 giugno 2026, n. 20992 (Pres. Graziosi, Rel. Simone), in un caso[9] in cui la riforma Cartabia non era in vigore, ha affermato che “deve escludersi l’avvenuto rilascio di una valida procura sostanziale alla mediazione, in assenza di una preventiva identificazione del delegante per effetto dei vincoli derivanti dal potere di disposizione del diritto”.

Il principio è espresso chiaramente anche perché nessun altro profilo della procura è apparso in discussione nel caso deciso dalla Corte di Cassazione: per il giudice di merito, infatti, esisteva il conferimento dei poteri sostanziali e, quindi, eravamo in presenza di una vera e propria procura in mediazione.

Ecco allora che – scrive la Suprema Corte – “la Corte d’appello ha valorizzato la natura sostanziale della procura rilasciata in quanto distinta dalla procura alle liti, ma non ha considerato che tale atto era munito della sottoscrizione della parte, priva di autenticazione, e sottoscritto a sua volta [dall’avvocato] per la sola accettazione. Da ciò deriva che non si è adempiuta la condizione di procedibilità della domanda da parte dell’opposta”.

In altri termini, ai fini di una valida rappresentanza in mediazione la parte delegante deve conferire una procura speciale sostanziale autenticata e, se il delegato in mediazione è un avvocato, quest’ultimo non può autenticare la procura speciale sostanziale non rientrando nei suoi poteri previsti dalla legge.

Invero, in questo senso si era già espressa sempre la terza sezione civile con l’ordinanza n. 14676 del 31 maggio 2025 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) che, sebbene in un obiter dictum, aveva affermato che la procura rilasciata allo stesso difensore (riconosciuta come possibilità) avvenisse “necessariamente mediante atto notarile[10].

6.La conclusione cui giunge la Suprema Corte sulla forma di scrittura privata autentica della procura in mediazione non mi convince.

Ed infatti, il problema della forma di un atto deve essere risolto in base alle norme (generali) che disciplinano quell’atto (nel nostro caso la “procura”) e alle norme (speciali) dell’ambiente in cui ci muoviamo (nel nostro caso la mediazione civile e commerciale)[11].

Se prendiamo le mosse dalle norme speciali possiamo affermare che prima della riforma Cartabia mancava qualsiasi norma speciale sulla procura in mediazione, mentre successivamente il legislatore ha previsto che la forma della procura sia quella di una scrittura privata non autenticata.

Se, quindi, proseguiamo la nostra analisi passando all’analisi delle norme generali dobbiamo fare riferimento all’art. 1392 cod. civ.  che determina la forma della procura per relationem.

Applicando la regola generale dell’art. 1392 cod. civ. alla mediazione civile e commerciale possiamo concludere che, poiché il verbale (tanto di accordo quanto di mancato accordo) riveste la forma scritta (ad substantiam) non autenticata[12],  sarà necessario e sufficiente che la procura rivesta forma scritta non autenticata.

Nessuna norma e nessun principio, dunque, legittima la conclusione per cui prima della riforma Cartabia (dopo c’è una norma espressa che conferma la nostra conclusione) la procura in mediazione dovesse rivestire la forma della scrittura privata “autenticata”.

In questo senso si sono espresse:

1.Cass., sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608 secondo cui “la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata[13];

2.Cass., sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978 secondo cui “a fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, era sufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c. Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione”.

3.Cass., sez. III, 9 giugno 2026, n. 18796 che ha affermato come sarebbe comunque infondata la tesi secondo cui vi sarebbe la necessità di una procura notarile, o comunque autenticata dal notaio: ed infatti, quella formalità non è richiesta e “in assenza di una espressa previsione di legge, non è corretto rilievo alla (pur suggestiva) circostanza che il procedimento di mediazione viene esperito in pendenza di una controversia giudiziale, sì da esigere una sorta di omologia con l’autenticazione della procura alle liti[14].

4.Risulta, quindi, dimostrato – a me sembra – l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza, peraltro anche interno alla stessa sezione, sulla forma di scrittura privata (autenticata o no) della procura in mediazione nella disciplina vigente prima della riforma Cartabia.

Confidiamo, quindi, che prossimamente il contrasto possa trovare una sua composizione, semmai tramite l’intervento delle Sezioni Unite, chiarendo che, anche prima della riforma Cartabia, ai fini della valida partecipazione in mediazione tramite rappresentante la forma della procura, necessaria e sufficiente allo scopo, è una scrittura privata non autenticata.

[1] Tra le questioni che pongono il ricorso alla procura in mediazione si richiamano le seguenti: 1) se il mediatore (come credo) debba sottoporre alle parti il tema dei poteri rappresentativi e se abbia qualche forma di responsabilità nel caso non si avveda che al tavolo di mediazione sia seduto un soggetto privo di poteri di rappresentanza (si pensi al caso che per una società sia presente solo uno dei due amministratori che, però, in base alla visura camerale allegata agli atti ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione congiunti con l’altro amministratore); 2) la necessità che l’Organismo di mediazione (sul quale gravano gli obblighi in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007) accerti ed evidenzi il titolare effettivo e identifichi ovviamente il rappresentante.

[2] Ex multis Trib. Firenze, sez. II Civile, ordinanza 19 marzo 2014, in Diritto e giustizia del 15 aprile 2014 con nota di F. Valerini, Il tentativo di mediazione delegato è tale soltanto se compaiono le parti personalmente e non soltanto i loro difensori Tribunale di Vasto, sentenza 9 marzo 2015 in Diritto e giustizia del 13 marzo 2015 con nota (critica) di F. Valerini, La mediazione è attività personalissima e, quindi, non delegabile.

[3] Talvolta alcuni organismi di mediazione avevano espressamente previsto nei Regolamenti un aggravamento della forma della procura richiedendo la forma notarile. Questa scelta di aggravare la forma – che nell’ambito della contrattualistica per adesione e, specialmente quando la parte è un consumatore pone profili di vessatorietà/ abusività – è pensata come strumentale al raggiungimento di uno specifico obiettivo: rendere la vita difficile alla parte che dovrebbe andare dal notaio e sopportare il costo dell’autentica rendendo preferibile (in termini economici e di tempo e comodità) presentarsi personalmente in mediazione.

[4] A mio avviso ciò che più di tutto è funzionale al buon esito di una mediazione è la buona fede e correttezza (su cui la riforma Cartabia ha puntato molto in attesa di essere accolta, dalla prassi e dai giudici) e che dovrebbe essere valorizzata soprattutto dai giudici quando valutano i comportamenti delle parti: su questi temi rinvio, si vis, anche per i necessari riferimenti a F. Valerini, Il volto della buona fede nei tentativi di risoluzione amichevole della controversia  in Judicium, 2025, 1.

[5] Si vis, F. Valerini, In mediazione le parti possono delegare anche il proprio  … senza necessita` di procura notarile e fermarsi al primo incontro, in Diritto e Giustizia, 1º aprile 2019 e F. Valerini, Presenza personale delle parti ed effettività della mediazione: la Cassazione richiama tutti al rispetto della legge, ma l’effettività della mediazione ne risentirà (?), in Judicium, 2019. In senso adesivo su questo profilo F.P. Luiso, La mediazione obbligatoria, il giudice e la legge, in Giur.it, 2019, 2132.

[6] L’avvocato che assiste la parte presente in mediazione svolge il suo compito sulla base di un contratto d’opera professionale che, indipendentemente dalla forma che assume, non necessita di essere prodotto in mediazione. Diversamente, nell’eventualità che la parte non sia presente avendo delegato altri, sarà necessario produrre in mediazione il conferimento dell’incarico di assistenza in mediazione per giustificare e legittimare la presenza dell’avvocato. Laddove l’avvocato della parte sia il difensore della stessa nel giudizio già in corso al momento della domanda di mediazione, la procura alle liti rilasciata in quel giudizio all’avvocato non abilita lo stesso anche all’assistenza in mediazione (salva l’ipotesi in cui sia espressamente previsto, ma in quel caso ricorre un’ipotesi di un unico documento che contiene due negozi distinti: la procura alle liti e la procura in mediazione).

[7]  Oggi l’art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010 contiene un comma 4-bis a tenore del quale “la delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.

[8] Ciò probabilmente in vista della necessità di formalizzare o riprodurre l’accordo in forma pubblica o di scrittura privata autenticata (normalmente ai fini della trascrizione come nel caso della proprietà e di diritti reali): il che, però, dimostra ulteriormente che la forma richiesta è quella della scrittura privata non autenticata.

[9] Nel caso di specie nell’ambito di una controversia promossa in opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un’altra per il pagamento di alcuni trasposti di autovetture effettuati in cui il Tribunale aveva disposto l’invio delle parti in mediazione. L’incontro di mediazione si era svolto il 18 febbraio 2021 e si era concluso con esisto negativo alla presenza del solo difensore della società che aveva la delega sostanziale del proprio cliente (che era stata pure sottoscritta  dal difensore “per accettazione”) opposta e con la partecipazione del legale rappresentante della società opponente. La società opponente aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo, per quel che più rileva, che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda della società opposta e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancata partecipazione della parte opposta al procedimento di mediazione.

[10] In quell’occasione la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui “per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010 , è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell’utile esperimento del procedimento di mediazione stesso ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l’utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura con-tenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso”.

[11] Nessuno dubita che il legislatore a certi fini possa prevedere requisiti aggiuntivi di un atto rispetto a quelli ordinariamente previsti per quel medesimo atto secondo il diritto sostanziale: in questi casi la mancanza del requisito ulteriore rileva soltanto per il perseguimento dell’ulteriore fine rispetto alla produzione degli effetti, per così dire, ordinari. Ne deriva che l’accordo concluso dal rappresentante nominato in assenza di giusti motivi non potrà essere impugnato secondo le norme di diritto sostanziale (che non richiedono per la conclusione di accordo in materia civile e commerciale giusti motivi per nominare un rappresentante)

[12] Per questa affermazione e sulle conseguenze sul tema della firma, si vis,  rinvio  a F. Valerini, La “forma” e la “firma” del verbale di mediazione e dell’accordo amichevole, in Judicium, 10 ferbbaio 2026.

[13] Per alcune osservazioni (critiche) a questa decisione con riguardo ad un profilo diverso (e, cioè, quello dell’individuazione del soggetto onerato alla mediazione nel caso di convalida di licenza e sfratto) rinvio, si vis,  a Fabio Valerini, Quando la mancata partecipazione in mediazione determina l’improcedibilità, in Casi e soluzioni, SEAC 21 aprile 2026.

[14] La Suprema Corte scrive, poi, anche che “una procura notarile o per scrittura privata autenticata potrebbe al più esigersi – ma è rilievo che non pertiene alla lite in esame – secundum eventum mediationis ratione litis, cioè a dire quando la controversia abbia un oggetto che a livello sostanziale richiederebbe quelle forme, cosa che si comunicherebbe ex necesse alla definizione della lite cui è funzionale la mediazione”. Quest’affermazione dovrebbe essere intesa, però, limitata soltanto a quelle ipotesi in cui la legge sostanziale prevede la forma scritta autenticata per l’atto che, in mediazione, richiederebbe – di necessità – l’intervento del notaio. In altri termini laddove la controversia dovesse riguardare, ad esempio, la costituzione di un diritto reale l’accordo di mediazione che la riconoscesse per contratto non necessiterebbe della forma autentica secondo il codice civile, dal momento che l’autentica sarebbe necessaria per la sola trascrizione dell’atto.


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